SENTENZA
ex art. 60 c.p.a sul ricorso numero di registro generale 750 del 2021, proposto da (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Liceo Scientifico (omissis) Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
1. dei verbali del Consiglio della Classe (omissis) dell’11.06.2021 e del 16.06.2021, rilasciato il 28.06.2021, nella parte di interesse, in cui il minore (omissis) non risulta ammesso alla classe successiva, ivi compresa la pagella scolastica datata 7 giugno 2021;
2. degli elenchi degli ammessi alle seconde classi e gli elenchi delle seconde classi, pubblicati e pubblicandi, nella parte in cui non compare il nome del minore (omissis), nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto e comunque lesivo della posizione dei ricorrenti;
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA,
ANCHE IN VIA CAUTELARE
-del diritto dei ricorrenti, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sull’alunno (omissis), a vedere ammesso, con riserva, il figlio minore a partecipare alla classe seconda, con conseguente obbligo di adozione del relativo provvedimento di ammissione con riserva alla classe seconda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico (omissis) Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (omissis), impugnano la non ammissione alla classe successiva del loro figlio, che ha frequentato il primo anno del Liceo Scientifico (omissis) di Barletta.
Il Consiglio di Classe ha così motivato il giudizio di non ammissione: “lo studente arrivato dalla classe secondaria di primo grado con gravi carenze di base, si è impegnato pochissimo sia nel primo quadrimestre che nel secondo; non ha seguito i consigli, i suggerimenti, le proposte di recupero in itinere fatte dai docenti; lo studente ha sostanzialmente mantenuto in sette discipline risultati insufficienti (italiano, inglese, storia, matematica, informatica, scienze e arte). Il Consiglio di classe, a maggioranza, ritiene controproducente la frequenza alla seconda classe per evitare ulteriori disagi, pertanto decide la non ammissione alla classe successiva” (v. verbale del 11.06.2021: doc. n. 1).
Gli stessi hanno così proposto ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del giudizio di non ammissione e la conseguente ammissione alla classe successiva del minore.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: A. Eccesso di potere per contraddittorietà e per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, falsa presupposizione, incongruenza ed illogicità manifeste. B. Violazione dell’art. 1, comma 5 del d.lgs. n. 62/2017.
L’amministrazione scolastica centrale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, la controversia è passata in decisione nelle forme dell’articolo 60 c.p.a.
Il ricorso è infondato.
Questi gli argomenti della difesa dei ricorrenti: a) la circostanza secondo la quale lo studente proviene da un ciclo di studi di scuola media inferiore che ha fatto registrare gravi carenze di base non è veritiera; b) è incongrua anche la valutazione per cui lo studente non avrebbe seguito le iniziative messe in campo dalla scuola per rimediare alla sua preparazione insufficiente, tanto più che non vi è traccia di consigli su temi scritti dell’alunno, così da risultare violate le linee guida del Miur per la progettazione del piano scolastico per la didattica digitale integrata nelle scuole secondarie di II grado, in modo complementare alla didattica in presenza; c) in un anno caratterizzato dallo svolgimento delle lezioni a distanza, devono esserci continui feedback tra scuola e famiglia, per garantire una “maggiore attenzione all’apprendimento dell’alunno”; d) non sono state adeguatamente considerate le difficoltà emotive e psicologiche, deficit nella capacità di apprendimento e minor capacità mnemonica, causate dall’impatto della Dad sugli studenti; e) si è violata l’ordinanza ministeriale (omissis) del 16 maggio 2020, afferente l’anno scolastico 2019/2020; è stato violato l’art. 1, comma 5 del d.lgs. 62/2017, nella parte in cui la norma prevede l’attivazione di piano di recupero nei riguardi di un minore per rimediare allo stato psicologica che ha determinato una forte demoralizzazione.
Tutte le censure sopra indicate sono infondate non avendo trovato riscontro negli atti e nei documenti della controversia.
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva ha quale suo elemento centrale, da un lato le insufficienze riportate in ben sette discipline dallo studente, dall’altro anche un sette quale voto di comportamento. Rispetto ad un quadro generale di questo tipo, la sottolineatura del precedente ciclo di studi durante il quale lo studente ha fatto registrare gravi lacune non ha avuto un peso decisivo e non è rilevante. E’ smentita, poi, la tesi della mancata attivazione di corsi di recupero da parte della scuola nei riguardi dello studente durante l’anno scolastico. La difesa erariale ha messo in evidenza, con memoria depositata in vista della camera di consiglio odierna che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, “la Scuola si è adoperata prontamente per il recupero dell’alunno, predisponendo un corso di recupero specifico. Le attività di recupero, infatti, sono state programmate e svolte secondo le modalità di “recupero in itinere”, “studio autonomo” e “corso di recupero”, tutte consigliate all’alunno (omissis). “Il recupero in itinere” è stato evidenziato nel registro elettronico anche sotto le voci “ripasso”, “correzione compiti” o ripetizione dell’argomento precedente, in quanto proprio con queste attività si è inteso intervenire essenzialmente sugli alunni con difficoltà. Inoltre, proprio a causa della quarantena per Covid, l’attività di recupero in quel periodo è stata svolta come recupero in itinere. È evidente, dunque, che la Scuola ha consentito all’alunno la possibilità di recuperare il rendimento scolastico in tutte le modalità possibili, adoperandosi in modo specifico e personalizzato anche nel periodo di malattia, e consentendo al medesimo di non essere sottoposto ad ulteriori stress per verifiche o interrogazioni immediatamente successive al suo rientro dopo la malattia.” Anche la mancata intrapresa di un contatto con la famiglia dello studente appare seccamente smentita essendo risultate specifiche comunicazioni nelle date 23 Novembre 2020 – missiva; 23 febbraio 2021 – email (omissis); 20 Aprile 2021 – email (omissis). Inoltre, il genitore dell’alunno ha avuto colloqui con la docente coordinatrice nelle seguenti date: 21/12/2020; 01/03/2021; 22/03/2021; 26/03/2021. Inappropriato è il richiamo all’ordinanza (omissis) del 16 maggio 2020, trattandosi di provvedimento volto a regolamentare l’anno scolastico precedente a quello di cui si discute. Quanto alle difficoltà emotive che sono emerse a causa dello svolgimento della didattica a distanza il Collegio deve porre in risalto che il Collegio dei docenti prima e il Consiglio di Classe poi hanno adeguatamente motivato la non ammissione alla classe successiva, proprio facendo leva sulla necessità di scongiurare il rischio di un anno controproducente per lo studente, il quale si verrebbe a trovare in una condizione di partenza difficile, dovendo colmare un notevole deficit nella preparazione, rispetto agli altri frequentanti. Sotto questo specifico aspetto, va notato che la valutazione condotta dal Consiglio di classe circa l’ammissione alla classe successiva ha tenuto conto sia del livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline di studio, sia del grado di maturazione mostrato dallo studente, il cui scarso impegno complessivo è dimostrato anche dal sette in condotta. La decisione di non ammettere il (omissis) alla classe successiva è pertanto motivata adeguatamente e non merita censura.
Il ricorso è respinto. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione unica feriale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
