SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2017, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
ARCA Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via (omissis);
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego all’assegnazione in sanatoria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), sito in Barletta alla via (omissis), in favore di (omissis), notificato in data 30 marzo 2017, emesso dal Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta, con determinazione n. 332 del 16 marzo 2017, allegato alla nota del 28 marzo 2017, prot. n. 23341.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arca Puglia Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori avv. (omissis), per la ricorrente, e avv. (omissis), per ARCA Puglia Centrale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 29 maggio 2017, la ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale prot. n. 332 del 16.3.2017, con cui il Comune di Barletta aveva rigettato l’istanza di assegnazione in sanatoria – dalla stessa presentata relativamente all’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Barletta alla (omissis) – nell’assunto della insussistenza del requisito della occupazione dell’alloggio in questione “da almeno tre anni prima della entrata in vigore della L.R. n. 10/2014”.
1.1. A sostegno del gravame, la parte deduceva i seguenti ordini di censura: I. Violazione di legge – Art. 21 septies legge n. 241/90 – Nullità per mancata sottoscrizione; II. Eccesso di potere per omessa motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.
1.2. Concludeva per la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato o, comunque, per il suo annullamento, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva per resistere ARCA Puglia Centrale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2.1. Il Comune di Barletta, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva.
2.2. All’udienza di merito straordinario del 3 maggio 2022, la causa veniva riservata in decisione.
3. Preliminarmente, va affermata la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b) del codice del processo amministrativo, avendo la controversia ad oggetto l’impugnazione in un provvedimento di diniego di assegnazione in sanatoria chiaramente espressione dell’esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
3.1. Sul punto si richiama l’orientamento espresso dal T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 4.3.2019, n. 2823: «… in materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dall’amministrazione in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio (cfr., nei termini, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, 9-9-2013, n. 20589)».
3.2. In limine, deve inoltre essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da ARCA Puglia, che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in ragione della competenza comunale all’adozione del provvedimento finale.
4.1. In realtà, la stessa Agenzia riconosce di aver svolto la presupposta istruttoria per l’accertamento dei requisiti di competenza ed inoltre proprio al parere endoprocedimentale da questa espresso il dirigente comunale rinvia nel provvedimento di diniego.
4.2. La partecipazione al procedimento giustifica, dunque, l’evocazione in giudizio di ARCA Puglia e l’istanza di estromissione va, pertanto, respinta.
5. Nel merito, con il primo motivo di ricorso la difesa attorea sostiene che il provvedimento di rigetto impugnato sarebbe affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo ex art. 21 septies della legge n. 241/1990; sostiene, in particolare, che la stampigliatura apposta in calce all’atto gravato – recante la dicitura relativa alla firma digitale del documento – non integri gli estremi della sottoscrizione, atteso che, nel caso di specie, l’atto non è stato notificato per via telematica, ma è stato affidato, per la notifica, al messo notificatore.
5.1. Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
5.2. Osserva il Collegio che – poiché la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato – è al concetto di attribuibilità che deve aversi riguardo e non al mero dato formale della sottoscrizione autografa.
5.3. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è di consentire l’individuazione dell’autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, in quanto non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato.
5.4. L’autografia della sottoscrizione non rappresenta invece un requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo e quindi di validità, qualora dallo stesso contesto dell’atto sia possibile accertare la provenienza dell’atto e la sicura attribuzione all’autore: in altri termini, l’atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi in cui i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un’amministrazione e, al suo interno, all’agente materiale competente in astratto secondo norme positive (T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 3019/2020).
5.5. Atteso che, nella specie, è possibile ricondurre il provvedimento impugnato all’autorità emanante, il vizio denunciato non è utile a inficiare la legittimità della determinazione dirigenziale qui contestata.
5.6. Infatti la copia notificata alla ricorrente, recante in epigrafe ”Città di Barletta – Settore Servizi Sociali”, riporta in calce la dicitura ”Il Responsabile del Settore Dott.ssa (omissis)” con espressa indicazione che “il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D. Lgs 82/2005 da: (omissis)”; inoltre, nel senso della sicura attribuibilità del provvedimento de quo al predetto funzionario depone la sottoscrizione autografa della relativa nota di trasmissione prot. n. 23341 del 28.3.2017, oltreché l’attestazione di conformità all’originale contenuta nella relata di notifica redatta dall’ufficiale notificatore.
5.7. L’atto contiene, dunque, tutti gli elementi per consentirne la sicura attribuibilità al Dirigente del competente Ufficio comunale.
5.8. In ogni caso, non avendo la parte contestato che l’atto in originale sia stato regolarmente firmato con firma digitale, è da escludere in radice la sussistenza del denunciato vizio, atteso che la mancanza della sottoscrizione nella copia conforme di un provvedimento amministrativo costituisce, al più, una mera irregolarità, essendo la sottoscrizione autonoma richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 marzo 2012, n. 1080).
6. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole che la P.A. abbia omesso di valutare la circostanza dedotta nella sua nota del 7 giungo 2016, diretta all’ARCA Puglia, nella quale argomentava che l’alloggio per cui vi è causa è dalla stessa occupato sin dal gennaio 2011, cioè da quando, dopo il decesso del padre, titolare con la madre del contratto di locazione dell’alloggio, ha dovuto assistere la madre gravemente malata.
7. Anche tale censura non coglie nel segno, considerato che la ricorrente – pur essendo stata in tal senso sollecitata prima da ARCA Puglia con nota prot. n. 23889 dell’1.7.2016 e poi dal Comune di Barletta con nota prot. n. 11709 del 16.2.2017 ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 – non ha fornito, nemmeno nel presente giudizio, alcun elemento obiettivo, utile a comprovare l’effettiva occupazione dell’immobile di che trattasi nel triennio antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 10/2014; né può essere considerata, a tal fine, la certificazione medica, prodotta in atti, la quale – per sua stessa natura – non può logicamente essere idonea ad attestare uno stato di fatto, come quello della occupazione di un alloggio, che all’evidenza esula dall’aspetto sanitario.
8. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
9. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa, il Collegio dispone la compensazione delle spese tra la ricorrente e ARCA Puglia, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti dell’Amministrazione comunale, in quanto non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e Arca Puglia Centrale; nulla per le spese nei confronti del Comune di Barletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
