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T.A.R. Bari (Puglia) sez. un., 08/02/2023, n. 279

Massima

La mancanza di sottoscrizione autografa su un atto amministrativo non ne determina la nullità, se gli elementi contenuti nell’atto stesso consentono di identificarne con certezza l’autore e l’amministrazione emanante. La mera indicazione della firma digitale, unitamente ad altri elementi identificativi come l’intestazione dell’atto, la dicitura del dirigente responsabile e l’indirizzo PEC istituzionale, sono sufficienti a garantire l’attribuibilità del provvedimento.

Supporto alla lettura

ATTO AMMINISTRATIVO

Si tratta di un atto giuridico posto in essere da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una sua funzione amministrativa. Espressione di un potere amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei soggetti cui è rivolto, è:

  • unilaterale;
  • esterno;
  • nominativo.

Si distinguono i suoi requisiti in:

  • requisiti di legittimitàla cui mancanza comporta l’annullabilità dell’atto amministrativo;
  • requisiti di efficacia: necessari invece perché l’atto produca concretamente i suoi effetti.

Un atto amministrativo, generalmente, presenta una struttura formale composta da:

  • intestazione (autorità da cui emana l’atto); errore o mancanza: irregolarità
  • preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l’atto è stato adottato); errore o mancanza: illegittimità
  • motivazione (valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro); errore o mancanza: illegittimità
  • dispositivo (è la parte precettiva, che costituisce l’atto di volontà della pubblica amministrazione)
  • luogo; errore o mancanza: irregolarità
  • data; errore o mancanza: irregolarità
  • sottoscrizione (firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata).

Rispetto al contenuto dell’atto amministrativo si distinguono invece elementi:

  • essenziali: la cui mancanza determina la nullità dell’atto amministrativo, mentre la mancanza di un requisito determina l’annullabilità dell’atto amministrativo, cioè la possibilità che sia annullato, su istanza di parte o d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione;
  • accidentali: applicabili soltanto agli atti amministrativi negoziali; infatti rispetto agli atti amministrativi gli elementi accidentali non hanno ragion d’essere. Devono essere possibili e leciti, quelli accidentali illeciti o impossibili non comportano la nullità o l’annullabilità dell’atto amministrativo, ma si considerano come non apposti;
  • naturali: si considerano sempre inseriti nell’atto, anche se non apposti espressamente, in quanto previsti dalla legge per il tipo astratto di atto.

Un atto amministrativo può essere invalido perché contrario a norme giuridiche, e allora si tratta di un atto amministrativo illegittimo, oppure perché è contrario al principio costituzionale della buona amministrazione (art. 97 Cost.), e allora si tratta di un atto amministrativo inopportuno. L’atto illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave, dando luogo a due categorie di invalidità degli atti amministrativi:

  • atto nullo: se c’è incompetenza assoluta (es. colui che ha emanato l’atto non aveva potere di farlo); manca uno degli elementi essenziali (es. inesistenza o indeterminabilità del soggetto o dell’oggetto, illegittimità del contenuto, mancanza di finalità intesa come interesse pubblico, ecc.); violazione o elusione del giudicato (es. quando il nuovo atto emanato dalla pubblica amministrazione, a seguito di sentenza, riporta i medesimi vizi già censurati, ovvero tenti di aggirare il giudicato);
  • atto annullabile: quando c’è incompetenza relativa (es. l’organo che ha emanato l’atto è competente, ma non colui che se ne è occupato perché inferiore gerarchicamente a chi ne aveva il potere); violazione di legge (es. l’atto va contro una legge dello Stato); eccesso di potere (es. disparità di trattamento, illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, ecc.).

La differenza tra le due categorie sta nel fatto che l’atto amministrativo annullabile perde efficacia se la parte che ne ha diritto chiede e ottiene l’annullamento, quello nullo è privo di efficacia sin da quando nasce.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2018, proposto da Società Cooperativa (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis), nonché (omissis) e (omissis), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del diniego dell’istanza di permesso in sanatoria, pratica n. 4/2017, notificato il 31 maggio 2018, relativo ad opere eseguite in Contrada Belluogo del Comune di Barletta, dalla Cooperativa (omissis), sul suolo distinto in catasto terreni al fg. n. 15, p.lla n. 1382;

– dell’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire del 22 giungo 2018, prot. n. 047684, notificata il 25 giugno 2018, relativa alle opere seguite in Contrada Belluogo del Comune di Barletta, dalla Cooperativa (omissis), sul suolo distinto in catasto terreni al fg n. 15, p.lla n. 1382.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 31 gennaio 2023 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato in data 27 luglio 2018 e depositato il successivo 2 agosto 2018, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Comune di Barletta ha denegato il permesso di costruire, relativo ad opere eseguite in Contrada Belluogo sul suolo distinto in catasto terreni al fg. n. 15, p.lla n. 1382, nonché la successiva ordinanza di demolizione prot. n. 047684 del 22.6.2018, relativa alle medesime opere.

1.1. A sostegno del gravame, la parte ha dedotto i seguenti ordini di censura: I. Violazione di legge – Art. 21 septies legge n. 241/90 – Nullità per mancata sottoscrizione; II. Illegittimità dell’ingiunzione di demolizione per vizio derivato dalla nullità del diniego del permesso di costruire in sanatoria. III. Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

1.2. La difesa attorea ha concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

1.3. Il Comune di Barletta, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

1.4. All’udienza di merito straordinario del 31 gennaio 2023, la causa è stata riservata in decisione.

2. Con i primi due motivi di ricorso la difesa attorea sostiene che il provvedimento di rigetto impugnato sarebbe affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione, quale elemento essenziale dell’atto amministrativo ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, con conseguente invalidità derivata della susseguente ordinanza di demolizione; sostiene, in particolare, che la stampigliatura apposta in calce all’atto gravato – recante la dicitura relativa alla firma digitale del documento – non integri gli estremi della sottoscrizione, atteso che, nel caso di specie, l’atto è stato notificato per via telematica.

2.1. I motivi non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

2.2. Osserva il Collegio che – poiché la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato – è al concetto di attribuibilità che deve aversi riguardo e non al mero dato formale della sottoscrizione autografa.

2.3. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è di consentire l’individuazione dell’autorità emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, in quanto non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato.

2.4. L’autografia della sottoscrizione non rappresenta invece un requisito di esistenza giuridica dell’atto amministrativo e quindi di validità, qualora dallo stesso contesto dell’atto sia possibile accertare la provenienza dell’atto e la sicura attribuzione all’autore: in altri termini, l’atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi in cui i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un’amministrazione e, al suo interno, all’agente materiale competente in astratto secondo norme positive (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3019/2020).

2.5. Atteso che, nella specie, è possibile ricondurre il provvedimento impugnato all’autorità emanante, il vizio denunciato non è utile a inficiare la legittimità della determinazione dirigenziale qui contestata.

2.6. Infatti, l’atto notificato ai ricorrenti, recante in epigrafe ”Città di Barletta – Settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali”, riporta in calce la dicitura  IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA AD INTERIM Arch. (omissis)con espressa indicazione che trattasi di “Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)”; inoltre, nel senso della sicura attribuibilità del provvedimento de quo al predetto funzionario depone il fatto che lo stesso è contenuto nella PEC del Comune di Barletta identificata dall’indirizzo “(omissis)@cert.comune.barletta.bt.it”.

2.7. L’atto contiene, dunque, tutti gli elementi per consentirne la sicura attribuibilità al Dirigente del competente Ufficio comunale.

2.8. In ogni caso, non avendo la parte contestato che l’atto in originale sia stato regolarmente firmato con firma digitale, è da escludere in radice la sussistenza del denunciato vizio, atteso che la mancanza della sottoscrizione nella copia conforme di un provvedimento amministrativo costituisce, al più, una mera irregolarità, essendo la sottoscrizione autonoma richiesta come condizione di validità dell’atto solo per l’originale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 2 marzo 2012, n. 1080).

3. Con il terzo ordine di censure, la difesa attorea stigmatizza il provvedimento impugnato in ragione della mancata indicazione dell’area che verrà acquisita al patrimonio comunale in difetto di spontanea demolizione.

4. Anche tale doglianza non coglie nel segno, considerato che l’ordine di demolizione che ne occupa contiene la chiara descrizione delle opere da demolire, eventualmente oggetto di acquisizione in caso di mancata spontanea ottemperanza all’ordine impartito.

4.1. Inoltre, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “la mancata esatta individuazione dellarea di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dellart. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dellingiunzione a demolire. Ciò in quanto laccertamento dellinottemperanza allingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare leffetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con lingiunzione stessa. Lacquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente allinottemperanza dellordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dellaccertamento dellinottemperanza, la mancata indicazione dellarea nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con lindicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, Sez. I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).

4.2. Dunque, l’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Lazio n. 9074/2018).

5. Inoltre, in merito alla dedotta estraneità dei ricorrenti (omissis) e (omissis) all’attività edilizia contestata e alla allegata impossibilità per gli stessi di eseguire l’ordine di demolizione (in quanto l’immobile sarebbe nella esclusiva disponibilità della Cooperativa (omissis), cui il suolo è stato da tempo concesso in locazione), il Collegio osserva che – in disparte il rilievo che trattasi di assunti rimasti indimostrati agli atti di causa – l’ordine di demolizione di un intervento edilizio abusivo, ex art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001deve essere indirizzato, cumulativamente e solidalmente, sia al proprietario che al responsabile dell’abuso, sicché il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione ed è tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall’aver materialmente concorso alla perpetrazione dell’illecito, ed indipendentemente anche dalla circostanza di avere o meno la materiale disponibilità del bene al momento dell’irrogazione dell’ordine ripristinatorio.

5.1. Ed invero, secondo condivisibile e granitica giurisprudenza, “L’estraneità all’abuso e la buona fede diventano rilevanti solo quando si passa dal comma 2 al comma 3 dell’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001, ossia quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e le relative conseguenze” (T.A.R. Brescia, sez. II, 01/02/2022, n. 79).

5.2. A tal fine, peraltro, il proprietario (o, come nella specie, i comproprietari) è tenuto a dimostrare la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedire gli abusi o abbia assunto iniziative volte a ripristinare lo stato dei luoghi in ossequio a quanto stabilito dall’autorità amministrativa.

5.3. In tale prospettiva, non è peraltro sufficiente dimostrare di aver concesso in locazione l’immobile, posto che “il locatore è pur sempre tenuto a esercitare nei confronti del conduttore i poteri-doveri di controllo, cura e vigilanza che la legge gli riconosce, ma occorre la prova di un comportamento attivo consistente nella intimazione di diffide o nell’assunzione di iniziative volte, se del caso, alla risoluzione contrattuale” (in tal senso, da ultimo, cfr. T.A.R. Firenze, Sez. III, 29/03/2022 , n. 418); né è di rilievo il subentro nella proprietà successivamente alla commissione degli abusi accertati.

6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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