• Home
  • >
  • T.A.R. Bari (Puglia) sez. III, 13/09/2023, n. 1132

T.A.R. Bari (Puglia) sez. III, 13/09/2023, n. 1132

Massima

L’ammissione all’esame di Stato di uno studente con disabilità, pur in presenza di un elevato numero di assenze per motivi di salute e nonostante la richiesta di non ammissione da parte della famiglia, è legittima se il Consiglio di Classe ha accertato il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PEI e se la normativa vigente, in considerazione dell’emergenza COVID, non richiede il requisito minimo di frequenza. La reiscrizione all’ultimo anno, inoltre, è preclusa dal superamento dell’esame stesso, a prescindere dalla volontà della famiglia.

Supporto alla lettura

DIDATTICA INCLUSIVA

Definita formazione di qualità per tutti, la didattica inclusiva è un vero e proprio orientamento educativo, uno stile didattico e interattivo che permette a tutti gli alunni, anche disabili, apprendimento e formazione permanente.

Si tratta di un modus educandi che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive al fine di garantire un’istruzione di qualità per tutti.

L’obiettivo principale è creare delle condizioni di apprendimento ottimali per tutti gli studenti, appianare difficoltà e differenze, allo scopo di mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale.

Tre sono gli strumenti fondamentali:

  • il PEI (Piano Educativo Individualizzato);
  • il PDP (Piano Didattico Personalizzato);
  • il PSS (Piano di Studio Personalizzato).

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2020, proposto da
(omissis), nella qualità di genitore di (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.s.r. – Ufficio scolastico regionale per Puglia – Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via (omissis);
Istituto d’istruzione superiore – (omissis), non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– dei provvedimenti, anche impliciti, con i quali l’Amministrazione scolastica ha rigettato l’istanza in autotutela proposta avverso il verbale di ammissione agli esami di Stato del 7 settembre 2020, nonché la domanda di reiscrizione per mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al PEI;

– di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale;

e per l’accertamento

del diritto dell’alunno alla non ammissione agli esami per mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.s.r. – Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari e di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e di Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. (omissis) e udito il difensore, avvocato (omissis) per la parte ricorrente; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Premesso che la parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:

– la sig.ra (omissis) “è madre di (omissis), nato a (omissis) … affetto da ritardo mentale grave e macrocrania, epilessia focale con crisi morfeiche”;

– “l’alunno non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi di cura”;

– “nello svolgimento delle attività didattiche ed extra didattiche è assistito da entrambi i genitori”;

– “nell’a.s. 2019-2020 l’alunno ha continuato a frequentare l’Istituto d’Istruzione Superiore – (omissis) con sede associata di Grumo Appula … in particolare la (omissis)^”;

– l’alunno, “essendo portatore di handicap, sin dalla frequenza della scuola dell’obbligo, ha beneficiato dell’ausilio dei docenti di sostegno, con rapporto uno a uno per il massimo delle ore”;

– “lo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020” ha dato “esito più che sufficiente in tutte le materie”;

– in data 6.3.2020 è stata avviata “la didattica a distanza”;

– soltanto per (omissis) è stato “avviato un percorso di invio di materiale per il lavoro a casa, cioè schede tramite e-mail o WhatsApp”;

– in data 2.4.2020 “dopo sollecito dell’istante, l’alunno” ha partecipato “alle video lezioni … con un ruolo meramente passivo e senza coinvolgimento alcuno”;

– “in data 07.06.2020 l’istante” ha invitato “la DS a non compiere valutazioni benevole” nei confronti dell’alunno “e a valutare la possibilità di fermarlo”;

– la direzione scolastica ha quindi indetto “tempestivamente e on-line, il GLHO con la presenza dei docenti, della famiglia e della ASL”;

– il gruppo docente, ritenendo che l’alunno avesse raggiunto “tutti gli obiettivi anche durante la DAD, ha dato parere negativo alla reiscrizione, ammettendolo con un credito di 54, dando una votazione allo scrutinio finale che sfiora la media del 10”;

– “in data 24.08.2020, l’istante, mediante autotutela” ha sollecitato “il Consiglio di classe a rivalutare il loro giudizio finale di ammissione all’esame di stato”;

– la direzione scolastica ha rigettato la richiesta;

Premesso altresì che parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

– violazione dell’articolo 11 del d.lgs. n. 62/17 e dell’art. 16, comma 2, della legge n. 104/92, dal momento che il PEI è stato redatto “definitivamente solo a fine anno, a causa dell’evoluzione delle circostanze oggettive e, quindi, certamente non utilizzato per lo scrutinio dell’alunno”;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 62/2017, stante la “sicura incapacità dell’alunno di eseguire un powerpoint, ma anche di collaborare alla sua creazione, pertanto, è stata fatta una prova assolutamente incongruente con le capacità, anche primordiali dell’alunno”;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. n. 122/2009, con particolare riferimento al fatto che … è lapalissiano che le assenze abbiano avuto un ruolo determinante nella compromissione dei livelli minimi di apprendimento”;

– violazione della “normativa in favore degli alunni svantaggiati da handicap”, stante “la formulazione di un PEI poco coerente con la normativa dell’art. 5 del DPR del 24/2/1994”;

– violazione e falsa applicazione della legge n. 41/2020, che “rende possibile la reiscrizione dell’alunno con disabilità alla classe frequentata nell’a.s. 2019-2020”;

– violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 62/2017;

Rilevato che l’Autorità ministeriale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

Considerato che

– nel caso di specie, il PEI per l’anno scolastico 2019/20 è stato redatto dal Consiglio di classe e sottoscritto dai genitori dell’alunno (omissis) in data 10 dicembre 2019, senza subire sostanziali modifiche a seguito dell’emergenza COVID;

– il conseguimento dei relativi obiettivi formativi è stato espressamente accertato dal Consiglio di classe con il verbale di scrutinio in data 9 giugno 2020: “il Consiglio di classe, ad unanimità, ritiene che per l’alunno (omissis) il percorso didattico-educativo si debba concludere nel corrente anno scolastico, avendo conseguito pienamente gli obiettivi didattici ed inclusivi stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato”;

– la valutazione espressa dal Consiglio di classe costituisce espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo, se non per evidenti profili di illogicità, che nella specie non sono ravvisabili: “Le valutazioni dell’Amministrazione scolastica sono connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di una valutazione riservata dalla legge agli organi dell’Amministrazione, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Campania, Sez. IV, 05/08/2021, n. 5456);

– quanto alle assenze dell’alunno -OMISSIS- le stesse, quasi esclusivamente da imputare a motivi di salute, non precludevano l’ammissione all’esame di Stato, dal momento che l’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito con legge 6 giugno 2020, n. 41, stabilisce che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. …”, sicché per la validità dell’anno scolastico non era comunque richiesto il requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato nei termini indicati dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 62/2017;

– peraltro, l’alunno (omissis) ha regolarmente fruito della DAD, tenuto conto del contesto emergenziale, come è attestato nella Relazione conclusiva del Consiglio di classe del 7 agosto 2020, le cui risultanze sono confermate dal Registro elettronico (cfr. Allegato n. 012 della produzione documentale dell’Amministrazione resistente);

Considerato altresì che

– l’articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, stabilisce che “limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID19, i dirigenti scolastici … (omissis) … valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 … (omissis) … limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”;

– con nota n. 793 in data 8 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni operative alle scuole, disponendo che “La disposizione in oggetto (ex art. 4 ter del D.L. n. 41/2020 sopra richiamata) non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l’Esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l’ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale. Va ricordato che, anche se riferito a una programmazione personalizzata ed eventualmente, nel secondo ciclo, non equipollente, i candidati con disabilità sostengono un autentico esame che ha lo scopo di accertare il livello di apprendimento raggiunto e deve quindi necessariamente prevedere anche la possibilità di un esito negativo. Se così non fosse, l’esame degli alunni con disabilità sarebbe un esame fittizio, e quindi di fatto iniquo e discriminante”;

– nel caso di specie, il Dirigente Scolastico, nel rigettare l’istanza di reiscrizione, ha puntualmente ottemperato a quanto disposto dalla predetta circolare, rinviando ogni decisione alla Commissione d’esame, ai fini del definitivo accertamento del livello di apprendimento raggiunto dall’alunno;

– l’esame di Stato, come attestato nel verbale della Commissione d’esame n. 6 in data 9 settembre 2020, è stato superato, anche con votazione eccellente (punti 98, di cui 54 per il credito scolastico, 40 per il colloquio e 4 di integrazione), la qual cosa esclude la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per procedere alla reiscrizione dell’alunno all’ultimo anno di corso;

Ritenuto che per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto, ciò che esime il Collegio dall’esame delle eccezioni di rito, pure formulate dalla difesa erariale;

Ritenuto che la particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi