MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’A., società cooperativa che eroga prestazioni sanitarie riabilitative e socio sanitarie per soggetti portatori di disagio psichico e sociale, ha agito – ex art. 116 c.p.a. – per ottenere l’accesso agli atti richiesti all’A. resistente con istanza del 25 ottobre 2024, rispetto alla quale, a seguito del mancato riscontro, si è formato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990.
1.1. La società ricorrente ha esposto di aver ottenuto – dinanzi al Tribunale ordinario di Lecce – un decreto ingiuntivo con il quale è stato intimato all’A.D.F. il pagamento di € 73.868,70, oltre accessori; ha poi aggiunto di aver formulato la richiamata istanza di accesso agli atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, “ai fini della tutela degli interessi legittimi e dei propri diritti in relazione al mancato pagamento della retta di ricovero del sig. -OMISSIS- per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2023 ed il mese di dicembre 2023, anche in considerazione del fatto che l’ospite risultava e risulta tuttora ricoverato in A.”.
1.2. Tanto premesso, la ricorrente – a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente – ha chiesto al T.A.R.:
– l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del diniego (tacito) formatosi in ordine alla predetta richiesta ostensiva;
– l’accertamento del diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi di cui all’istanza del 25 ottobre 2024, con conseguente ordine di esibizione di quanto richiesto;
– la condanna dell’A.D.F. al pagamento delle spese e competenze di causa, da liquidare in favore del procuratore distrattario.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda S.L.D.F. eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e assenza di motivazione, nonché per violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso. Ha poi concluso anche per l’infondatezza del gravame attesa anche la “complessa e pressocché impossibile attività istruttoria da parte dell’A.D.F.” in relazione alla richiesta ostensiva.
3. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione resistente secondo la quale l’ostensione documentale sarebbe preclusa per difetto di interesse ovvero perché l’istanza proposta dalla ricorrente sarebbe in ogni caso priva di motivazione.
4.1. Contrariamente alla tesi dell’Amministrazione, sussiste, nella fattispecie concreta, sia l’interesse dell’accedente, il quale vanta senz’altro il diritto di acquisire conoscenza di documenti preordinati all’esercizio eventuale della difesa in giudizio, sia la motivazione a base dell’istanza ostensiva, dal momento che le ragioni che hanno indotto la parte a formulare la richiesta medesima sono sufficientemente illustrate.
Va, peraltro, rilevato che l’accesso cd. “difensivo” è disciplinato dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, a mente del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. L’accesso difensivo assume, pertanto, netta preponderanza rispetto ad eventuali interessi antagonisti, trattandosi di situazione giuridica intimamente connessa all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell’articolo 24 della Costituzione.
4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato una richiesta premettendo di aver tenuto e di tenere in cura presso i propri centri di ricovero il sig. -OMISSIS- e che, sino al mese di dicembre 2022, l’A.D.F. ha sempre provveduto alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative al predetto ricovero, salvo poi interrompere i pagamenti, senza alcuna comunicazione. L’istanza proposta (seppur scarna) è dunque motivata, più in dettaglio, dalla necessità di difendere i propri interessi patrimoniali (connessi all’attività socio-sanitaria espletata) per la cui tutela, peraltro, L’A. ha anche azionato, come già ricordato, una domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Lecce che – per quanto consti dagli atti e dalle deduzioni di causa – è tutt’ora pendente.
4.3. Né può mancarsi di ricordare che la pubblica amministrazione detentrice del documento (in sede procedimentale) e il giudice amministrativo (in sede contenziosa) “non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo” (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 4/2021).
4.4. Quanto all’eccezione concernente la tutela di dati sensibili, basti in questa sede rilevare che si tratta pur sempre di dati già entrati nella disponibilità giuridica della richiedente al momento del ricovero dell’assistito nei cui riguardi è sorta la pretesa creditoria. In ogni caso, poi, l’ostensione documentale ben potrebbe espletarsi apportando opportune cautele ed eventuali “omissis” nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni.
4.5. Non può condividersi neppure quanto dedotto dalla parte resistente in ordine all’asserita violazione del divieto di frazionamento delle istanze di accesso agli atti. Nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, infatti, non si rilevano gli estremi di una condotta contraria a buona fede, né di abuso del diritto o del processo. Invero, le istanze a cui fa riferimento l’Amministrazione resistente (che poi hanno dato luogo a speculari ma distinte iniziative processuali dinanzi a questo Tribunale) si riferiscono a distinte pretese di credito vantate dalla Società ricorrente nei confronti dell’Azienda S.L.D.F.. È pertanto logico (oltre che giuridicamente lecito) che per ogni rapporto obbligatorio (sottostante) possano (astrattamente) formularsi (come poi è effettivamente accaduto) distinte istanze ostensive senza che una tale condotta determini alcun artificioso frazionamento.
4.6. Quanto al contenuto dell’istanza di accesso e dunque all’esame di tutto ciò che è stato richiesto all’A. resistente, il Collegio ritiene che il diritto all’ostensione vada circoscritto ai soli atti specificamente individuati dall’istante ed effettivamente connotati dal carattere di necessaria strumentalità rispetto alla cura o tutela dei “propri interessi giuridici”. Diversamente, rispetto alla documentazione solo genericamente individuata (mediante formule ampie e onnicomprensive quali quelle del tipo: “tutta gli atti relativi a…”, ovvero “tutta la corrispondenza relativa a…”) la richiesta non può essere accolta.
4.7. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, può dichiararsi il diritto dell’istante all’ostensione dei soli atti individuati – se ed in quanto già formati e comunque detenuti dall’A. resistente – e, in particolare, della documentazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) della richiesta avanzata con PEC del 25 ottobre 2024.
5. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente, dovendo l’Amministrazione resistente consentire – nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – l’accesso agli atti limitatamente alla documentazione sopra indicata e apportando opportune cautele ed eventuali “omissis”, con particolare riferimento ai dati sensibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza delle relative informazioni. La peculiarità della vicenda, la sua evoluzione procedimentale e processuale nonché la reciproca, parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il diniego formatosi per silentium e ordina l’esibizione della documentazione, nei sensi di cui in motivazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone ivi citate.
Conclusione
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati (Omissis).
