Massima

È illegittimo, per violazione dell’art. 13-bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e del principio di proporzionalità, il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio di un Comune.

Supporto alla lettura

DASPO

Il Daspo (da “D.A.SPO.”, acronimo di “Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive”) è una misura prevista dalla legge italiana nata al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi e poi allargata alla tutela degli atleti da ogni forma di offesa verbale, quanto meno rimandabile alla sfera razziale.

Il Daspo vieta al soggetto ritenuto pericoloso di accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.

Il provvedimento viene emesso dal questore e la sua durata va da uno a cinque anni, in base alle modifiche del cosiddetto Decreto Pisanu varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania.

Può essere accompagnato dall’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle manifestazioni vietate. Viene sempre notificato all’interessato; nel caso in cui ad esso si affianchi anche la prescrizione della firma, è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. Entro 48 ore dalla notifica ne deve seguire la convalida da parte del GIP presso il medesimo Tribunale, solo per la parte attenente la firma. Il Questore può autorizzare l’interessato, in caso di gravi e documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi possa recarsi per apporre le firme d’obbligo in concomitanza delle manifestazioni sportive.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, inquadra la misura del Daspo tra quelle di prevenzione, che possono essere quindi inflitte indipendentemente dalla commissione di un reato.

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 20 agosto 2024, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di misure cautelari, il Provv. N.-OMISSIS- del 20 giugno 2024, notificato il successivo 22, con gli atti ad esso collegati come in epigrafe specificati.

Con tale provvedimento il Questore della Provincia di Bari, in conseguenza dei fatti al ricorrente addebitati in data 10 febbraio 2024, ha disposto a carico del ricorrente il divieto, per la durata di un anno, di accesso a tutti gli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel Comune di -OMISSIS- nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze dei medesimi esercizi pubblici e locali, nella fascia oraria dalle ore 23:00 alle ore 05:00.

Il provvedimento inibitorio sorge come conseguenza dei fatti verificatasi nella notte del 10 febbraio 2024, per i quali il ricorrente è stato anche deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (BA), poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 610 c.p.

Più precisamente, nella notte del 26 novembre 2023, intorno alle ore 2.10, presso la discoteca “-OMISSIS-” sita in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, unitamente ad altri ragazzi in seguito identificati dalle autorità di polizia, il ricorrente si rendeva responsabile di disordini all’interno ed all’esterno del locale contro gli addetti alla sicurezza, tra cui minacce e violenze

Gli episodi erano stati denunciati da -OMISSIS-, titolare nonché amministratore della discoteca, il quale riferiva che già in precedenti occasioni, il medesimo gruppo di ragazzi si era reso responsabile di situazioni critiche e disordini nel suo locale, risoltisi comunque senza denuncia alle forze dell’ordine.

 

2. Parte ricorrente ha formulato la seguente articolata censura: violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 13 bis D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017; art. 1 ss. L. n. 241 del 1990; art. 16 Cost.). Eccesso di potere per errore e pretestuosa motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta. Illegittimità propria e derivata. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione.

 

3. La Questura di Bari si è costituita in giudizio con atto depositato il 23 agosto 2024. Con memoria depositata il successivo 16 settembre, ha argomentato per la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 335 del 18 settembre 2024, la Sezione ha accolto la richiesta di misure cautelari provvisorie.

La causa, inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 25 marzo 2025, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.

 

4. Il ricorso risulta fondato nei sensi di seguito illustrati.

Il provvedimento del Questore risulta viziato nella parte in cui dispone un’interdizione generica a tutti gli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento presenti nel comune di -OMISSIS-, in contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 13-bis (rubricato “Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento”) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, contenente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

In particolare, il menzionato art. 13-bis del D.L. n. 14 del 2017 – inserito dall’art. 21, comma 1-ter, del D.L.4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 – stabilisce al, comma 1, che “nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all’articolo 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.”.

Il comma 1-bis chiarisce, inoltre, che: “Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.”.

Il comma 1-ter aggiunge che: “In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.”.

Il comma 2 completa nel senso che “Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.”.

Alla luce di quanto sopra, la misura preventiva adottata dal Prefetto, oltre a non essere pienamente aderente al dettato della normativa di legge appena illustrata, è contraria al principio di proporzionalità posto che, nel caso di specie, ad onta dei disordini di cui il ricorrente si è reso protagonista e partecipe, l’episodio contestato posto a fondamento del provvedimento impugnato, non è sfociato in atti di violenza fisica.

 

5. Per quanto sopra, il ricorso va accolto nei sensi indicati in motivazione.

Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della materia controversa, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti in causa.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nel presente provvedimento indicate.

 

Conclusione

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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