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T.A.R. Bari, (Puglia), Sez. II,12/06/2025, n. 810

Massima

In materia di accesso civico, qualora un soggetto privato non ottemperi a una sentenza passata in giudicato che gli ordina di consentire l’accesso alla documentazione richiesta, il giudice amministrativo, adito con ricorso per l’ottemperanza, accoglie il ricorso e adotta le misure necessarie per garantire la piena esecuzione della decisione.

Supporto alla lettura

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
  • accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dott.ssa E.G. ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione di cui in epigrafe. In particolare, è stato esposto in fatto che:

– con ricorso a questo Tribunale l’odierna ricorrente ha chiesto “l’accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle A. della Regione di appartenenza; la condanna all’ostensione della documentazione suddetta; in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 cpa, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

– con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adito ha statuito che “3.- Il gravame va, dunque, accolto; e, per l’effetto, ordinato al laboratorio resistente di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.”;

– detta sentenza è stata notificata in data 25.7.2024 ed è passata in giudicato in data 24.10.2024;

– detta sentenza, resa esecutiva ex art. 431 c.p.c., non è stata oggetto di appello da parte della resistente, né è stata attuata nei termini prescritti.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla parte intimata di dare piena e conforme esecuzione al giudicato formatosi con la sentenza di questa Sezione n. 870/2024 del 17.7.2024. Inoltre, è stata chiesta la condanna della parte resistente al pagamento di una penalità di mora, nonché la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

Dalle allegazioni supportate dalla documentazione versata in atti emerge:

– che la sentenza di questa Sezione n. 870/2024 è stata notificata alla parte intimata tramite posta elettronica certificata in data 25.7.2024;

– che la predetta decisione è passata in giudicato, come risulta dal relativo certificato del 6.11.2024, rilasciato dall’Ufficio archivio di questo Tribunale;

A fronte del giudicato promanante dalla predetta sentenza, la parte intimata non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza.

Deve pertanto essere ordinato al L.C.D. s.r.l. di dare piena e integrale esecuzione – nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia – alla sentenza di questa Sezione n. 870/2024 del 17.7.2024, con la quale è stato “ordinato al laboratorio resistente di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione richiesta”.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore generale dell’Azienda S.L.D.B., con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato. Non si ritiene congrua, invece, l’applicazione della richiesta penalità di mora – ex art. 114, comma 4, lett. e) – nel caso di specie.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per l’ottemperanza e, per l’effetto, così provvede:

– ordina al L.C.D. s.r.l. di dare piena e integrale esecuzione, come in motivazione, alla sentenza di questa Sezione n. 870/2024 del 17.7.2024, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte;

– condanna il predetto Laboratorio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

– nomina, quale Commissario ad acta, il Direttore generale dell’Azienda S.L.D.B., con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dell’ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, all’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa in luogo e vece dell’ente intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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