Massima

Il diritto di accesso alla documentazione sanitaria di persona defunta per il convivente more uxorio è negato se il paziente, in vita e pienamente cosciente, ha espressamente designato altri soggetti quali referenti e destinatari delle informazioni sulla sua salute, prevalendo tale volontà sulla mera relazione di fatto e sulla non rigorosa dimostrazione di ragioni familiari meritevoli di tutela.

Supporto alla lettura

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
  • accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2024, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione sanitaria inerente (omissis), nato il giorno (omissis) ad (omissis) ((omissis)) e deceduto il (omissis), in particolare alle cartelle cliniche di ricovero del suddetto dal (omissis) al (omissis), sia presso l’ospedale San Paolo di Bari sia presso l’ospedale di Venere di Bari-Carbonara – ove è stato trasferito senza soluzione di continuità – ivi compresi tutti i referti, gli esami strumentali diagnostici (elettrocardio- grammi, ecocardiogrammi, analisi ematiche, esami radiologici digitali, lastre radiologiche, ecc.), le terapie, gli interventi a cui è stato sottoposto, il diario medico ed infermieristico, il certificato necroscopico, la scheda ISTAT di morte, e quant’altro rientrante nel trattamento sanitario cui è stato sottoposto (omissis) nelle predette date e nelle circostanze di cui in narrativa,

con conseguente annullamento:

– del provvedimento prot. n. 145351 del 22 novembre 2024, confermativo del diniego di accesso agli atti – successivo alla decisione favorevole alla ricorrente emessa dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CADA) del 21 ottobre 2024 – emesso dalla A.S.L. di Bari il 22 novembre 2024 e comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stato negato l’accesso ai predetti atti

– del provvedimento dell’11 marzo 2024, comunicato a mezzo PEC di diniego di accesso di cui all’istanza del 12 gennaio 2024, – di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nonché per la

condanna

dell’ASL della Provincia di Bari a consentire alla ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e conseguente ordine all’Amministrazione resistente di esibizione e consegna di copia dei predetti documenti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ASL Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori l’avv. (omissis), per la ricorrente, e l’avv. (omissis), per l’ASL;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Con l’odierno ricorso, (omissis) ha chiesto dichiararsi il suo diritto all’accesso alla documentazione sanitaria inerente (omissis), nato il giorno (omissis) ad (omissis)((omissis)) e deceduto il (omissis), in particolare, alle cartelle cliniche di ricovero del suddetto dal (omissis) al (omissis), sia presso l’Ospedale San Paolo di Bari sia presso l’Ospedale di Venere di Bari-Carbonara – ove è stato trasferito senza soluzione di continuità – ivi compresi tutti i referti, gli esami strumentali diagnostici (elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, analisi ematiche, esami radiologici digitali, lastre radiologiche, ecc.), le terapie, gli interventi ai quali è stato sottoposto, il diario medico ed infermieristico, il certificato necroscopico, la scheda ISTAT di morte, e quant’altro rientrante nel trattamento sanitario cui è stato sottoposto (omissis) nelle predette date

La ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

– prot. n. 145351 del 22 novembre 2024, confermativo del diniego di accesso agli atti – successivo alla decisione favorevole alla ricorrente emessa dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (CADA) del 21 ottobre 2024 – emesso dall’ASL di Bari il 22 novembre 2024 e comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui è stato negato l’accesso ai predetti atti;

– dell’11 marzo 2024, comunicato a mezzo PEC, di conferma del diniego di accesso di cui all’istanza del 12 gennaio 2024.

L’ASL di Bari si è costituita in giudizio con atto depositato il 21 gennaio 2025.

Con memoria depositata l’8 maggio 2025, ha argomentato per la legittimità del diniego e, quindi, per il rigetto del ricorso.

La causa, iscritta al ruolo della camera di consiglio del 27 maggio 2025, è stata trattenuta per essere decisa.

2.- Il ricorso è infondato.

L’accesso alla documentazione sanitaria di persona defunta è ammesso in presenza delle condizioni previste dall’art. 2-terdecies, comma 1, del D.lgs. 196/2003. Secondo la menzionata disposizione i diritti relativi alla conoscenza dei dati personali relativi a persone decedute sono riconosciuti solo ai soggetti che abbiano un interesse proprio, o agiscano a tutela dell’interessato, in qualità di suoi mandatari, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nel caso di specie, l’ASL di Bari ha ricevuto richiesta di accesso dalla ricorrente, che si qualifica quale “convivente more uxorio” del de cuius. La ricorrente, tuttavia, non è mai stata formalmente indicata né riconosciuta dal paziente in alcuna delle sedi di ricovero come persona di fiducia o quale referente per ricevere le informazioni sul suo stato di salute.

Al contrario, in entrambe le cartelle cliniche, redatte durante i ricoveri presso le strutture ospedaliere dell’ASL di Bari, il paziente ha espressamente indicato le figlie quali soggetti da contattare, destinatari del consenso informato. Nessun riferimento è stato condotto anche nei confronti della ricorrente.

Questa circostanza è rilevante in quanto costituisce espressa dichiarazione della volontà del paziente, pienamente cosciente e capace d’intendere e di volere al momento del ricovero presso le strutture sanitarie, di circoscrivere a determinate e specifiche persone la conoscenza e la diffusione di informazioni riguardanti il suo stato di salute.

Né può valere in senso contrario la documentazione prodotta dalla ricorrente, tesa a dimostrare l’esistenza di una convivenza stabile e duratura. Tale documentazione è priva dei requisiti di univocità, attendibilità e certezza, richiesti dalla normativa di settore, per superare la volontà espressa dal paziente riguardo alle persone indicate per i contatti, per rendere informazioni e per il consenso informato.

La documentazione esibita si riduce in dichiarazioni di terzi prive di valore certificativo, in riferimenti anagrafici difformi non idonei a ribaltare l’unico elemento decisivo ai fini dell’accesso: la designazione, in vita, di altri soggetti quali legittimati a conoscere le condizioni del paziente ed a ricevere le relative informazioni.

In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente, in astratto, la relazione di convivenza affettiva tra la ricorrente e (omissis), ciò non è da sola sufficiente a fondare il diritto all’accesso alla documentazione sanitaria.

L’interesse invocato dalla ricorrente – ovvero la volontà di acquisire la documentazione sanitaria al fine di valutare eventuali profili di responsabilità medica – pur potenzialmente rilevante ed in astratto meritevole di tutela, non ha valenza ai fini della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in quanto risultano non dimostrate le pretese “ragioni familiari” da tutelare, non essendo nemmeno certa la convivenza more uxorio.

Colui che richiede l’accesso alla documentazione sanitaria di terze persone ha l’onere di dimostrare in modo rigoroso il carattere di strumentalità dell’accesso medesimo per la tutela di un diritto giuridicamente rilevante, oltre alla sussistenza di un legame personale tale da legittimarlo.

Siffatto onere non è adempiuto dalla ricorrente (sul punto, circa la dimostrazione della convivenza quale situazione che fonda la meritevolezza della richiesta di accesso alla cartella clinica, cfr. ass. civ., sez. III, n. 8976/2005, n. 8828/2003 e n. 23725/2008).

Con riguardo, poi, alla decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA), la stessa non ha natura vincolante. Acquisito il parere, l’ASL non è esentata dall’effettuare un’autonoma valutazione degli interessi coinvolti, anche alla luce delle opposizioni formalmente manifestate dalle figlie di (omissis), indicate da quest’ultimo quali uniche destinatarie del consenso al trattamento dei suoi dati sanitari.

D’altronde, la stessa CADA ha invitato l’ASL a procedere ad una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, senza imporre alcun obbligo di ostensione ma riconoscendo la complessità della situazione e la necessità di prendere in considerazione anche il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi controinteressati.

L’ASL, pertanto, in esito al riesame a seguito di nuova richiesta della ricorrente, del tutto legittimamente ed anche in applicazione del principio di precauzione ha confermato il diniego all’accesso. Non è estranea al diniego anche la considerazione che la documentazione sanitaria richiesta contiene dati di particolare delicatezza, col rischio, in ipotesi di loro divulgazione, di un’indebita diffusione o conoscibilità da parte di soggetti non legittimati.

3.- Le spese seguono la soccombenza nei confronti della costituita ASL di Bari e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Nulla nei confronti dei controinteressati non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’ASL di Bari, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Nulla nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

 

(omissis)

Allegati

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