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T.A.R. Bari (Puglia) sez. II, 10/01/2020, n. 22

Massima

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la legittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva di una studentessa, respingendo il ricorso dei genitori che lamentavano irregolarità nei registri scolastici, valutazioni errate e mancata considerazione di fattori attenuanti.

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis), nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avv. (omissis), con domicilio digitale come da PEC iscritta nel registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio presso lo studio legale dell’avvocato (omissis), in Bari, via (omissis);

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Istituto di Istruzione Superiore “(omissis)” di Putignano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97;

per l’annullamento,

previa concessione delle opportune misure cautelari,

– del verbale n. 5 afferente lo scrutinio finale tenutosi in data 11 giugno 2014 e della deliberazione ivi resa dal Consiglio della (omissis), (omissis), di “non ammissione alla classe successiva” dell’alunna (omissis);

– ove occorra, del documento denominato “Comunicazione relativa agli scrutini finali” a firma del Dirigente Scolastico nella parte motiva della stessa;

– dei registri scolastici nella parte in cui sono state riportate le valutazioni, i voti di profitto e di condotta, dell’alunna e segnatamente del:

– registro personale docente di “scienze”

– registro personale docente di “inglese”

– registro personale docente di “disegno e storia dell’arte”

– dei prospetti contenenti le proposte di voto confluite nel procedimento di scrutinio finale dei docenti di inglese, scienze e storia dell’arte;

– della nota prot. n. 167 del 7 luglio 2014, a firma del Dirigente Scolastico, recante accoglimento parziale dell’istanza di accesso agli atti;

– di ogni ulteriore atto, anche interno, prodromico, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai riferiti provvedimenti;

nonché per la declaratoria

del diritto dell’alunna ad essere ammessa alla classe IV, anche previa verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina relativa al rinvio del giudizio finale all’esito dell’attività di recupero personale;

in ogni caso, per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla stessa in conseguenza dei provvedimenti gravati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, in corso di causa;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto di Istruzione Superiore “(omissis)” di Putignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 l’avv. (omissis) e uditi per le parti i difensori avv. (omissis) e Avv. dello Stato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Espongono i ricorrenti che la propria figlia, (omissis), ha frequentato, nell’anno scolastico 2013-2014, la classe (omissis), indirizzo scientifico, presso l’Istituto Superiore “(omissis)” di Putignano.

Soggiungono che nella fase intermedia del II quadrimestre, la scheda valutativa evidenziava la presenza di una grave insufficienza in uno solo degli insegnamenti curriculari (matematica).

L’avversato giudizio di non ammissione alla classe successiva veniva giustificato dal Consiglio di classe con riferimento alla “gravità delle carenze, tali da non essere superabili con interventi di recupero e tali da non consentire la frequenza con profitto della classe successiva”.

In particolare, l’alunna riportava i seguenti voti:

– 4 in inglese;

– 3 in matematica;

– 4 in scienze;

– 5 in disegno e storia dell’arte.

Queste le censure articolate, avverso gli atti come sopra avversati, con il ricorso introduttivo:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 2, del D.P.R. 122/2009; art. 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; artt. 1, 3 e 9 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; art. 97 Cost.). Violazione dei principi generali di buon andamento e trasparenza amministrativa. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Sviamento dalla causa tipica del potere esercitato. Ingiustizia manifesta.

Assume parte ricorrente che quella in matematica sia rimasta l’unica grave insufficienza riportata dall’alunna (laddove, come si è visto, il Consiglio di classe ha ritenuto che delle quattro insufficienze, tre fossero “gravi”).

Dal registro del docente di scienze (classificazioni orali II quadrimestre) sarebbe emerso, a seguito di consulenza tecnica a carattere grafologico, la sovrascrittura del voto “7½” con il voto “4-”, per l’effetto assumendosi la presenza di una alterazione per modifica, con conseguente falso scritturale.

Tale circostanza avrebbe inciso significativamente sul voto finale (che sarebbe ragguagliabile a 5,1 e non a 4: ovvero, ad una insufficienza non grave).

Dal registro personale del docente di inglese, poi, emerge l’erroneità del voto 4 in orale, laddove il voto corretto sarebbe stato pari a 5,40.

Dal registro personale del docente di disegno e storia dell’arte, sarebbe argomentabile il computo per difetto del voto unico inerente lo scritto (5 in luogo di 5½); contestandosi, quanto all’orale, il voto “2” relativo ai mesi di marzo e maggio (atteso che la docente, in presenza di alunni impreparati, sarebbe stata solita annotare una “i” sul registro), per il quale gli odierni ricorrenti lamentano, comunque, di non essere stati avvisati.

Parte ricorrente rappresenta, ulteriormente, le precarie condizioni di salute dell’alunna a partire dal gennaio 2014, non considerata dal collegio dei docenti quale ipotizzabile causa di una flessione nel rendimento scolastico.

2) Illegittimità derivata. Difetto di presupposto valido ed efficace.

Ribadita la presenza di una sola insufficienza qualificabile come “grave” (in matematica), i ricorrenti sottolineano che le segnalate anomalie nella tenuta dei registri avrebbero alterato il voto finale in inglese, scienze, disegno e storia dell’arte; assumendo, conseguentemente, che le proposte di voto avrebbe inciso sul processo formativo del giudizio da parte dell’organo collegiale.

3) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge 241 del 1990). Violazione del combinato disposto degli artt. 192, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs. 297/1994; degli artt. 4, comma 1, 5 e 6 del D.P.R. 122/2009; dell’art. 6 della O.M. 5 novembre 2007 n. 92; delle OO.MM. 226/1997 e 300/1997. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneo apprezzamento dei presupposti.

Il competente organismo collegiale avrebbe omesso di effettuare una approfondita valutazione della personalità dell’allieva, suscettibile di individuare le “gravi” carenze insuscettibili di essere superate nel successivo anno scolastico, sì da giustificare il conclusivo giudizio negativo da esso espresso.

In proposito, viene evidenziato che l’allieva era stata, nei precedenti anni scolastici, sempre ammessa senza riportare alcun debito formativo e non ha riportato una valutazione, complessivamente intesa, gravemente insufficiente neanche nel primo quadrimestre.

Sarebbe, per l’effetto, mancata una valutazione del complessivo rendimento scolastico.

Inoltre, il Consiglio di classe avrebbe omesso di effettuare il necessario accertamento sulla possibilità dell’alunna di raggiungere gli obiettivi formativi.

4) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 7, del D.P.R. 122/2009; art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento.

Lamentano, poi, i ricorrenti, la mancanza di informazione sul rendimento scolastico della propria figlia, evidenziando che sarebbe stato portato a loro conoscenza la presenza di carenze di preparazione, tuttavia non così gravi da condurre alla mancata amissione alla classe successiva.

Né la “scheda di valutazione intermedia II quadrimestre a.s. 2013/2014” – nella quale veniva rappresentata la presenza di una sola grave insufficienza (in matematica) – avrebbe consentito di ipotizzare una situazione di criticità, suscettibile di condurre, poi, alla formulazione dell’avversato giudizio di non ammissione alla classe successiva.

Stigmatizza, ulteriormente, parte ricorrente il denegato accesso alla documentazione di altro alunno (che sarebbe stato ammesso alla classe successiva pur in presenza di quattro insufficienze, due delle quali gravi), suscettibile di depotenziare la piena esplicazione del diritto di difesa.

I ricorrenti chiedono, altresì, la declaratoria del diritto dell’alunna ad essere ammessa alla classe IV, anche previa verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina relativa al rinvio del giudizio finale all’esito dell’attività di recupero personale e in ogni caso, l’accertamento e la condanna della P.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla stessa in conseguenza dei provvedimenti gravati e comunque ad essi connessi.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in data 22 settembre 2014, i ricorrenti, a seguito dell’ostensione documentale da parte della resistente Amministrazione, hanno articolato le seguenti ulteriori censure:

5) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1, comma 2, del D.P.R. 122/2009; art. 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; artt. 1, 3 e 9 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; art. 97 Cost.). Violazione dei principi generali di buon andamento e trasparenza amministrativa. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Sviamento dalla causa tipica del potere esercitato. Ingiustizia manifesta.

Nel ribadire come il docente di disegno e storia dell’arte fosse solito annotare nel registro le impreparazioni alle verifiche orali, contrassegnandole con la lettera “i” (in luogo che con l’attribuzione del voto “2”, come avvenuto nel caso dell’alunna in esame), parte ricorrente sostiene che:

– in data 12 maggio 2014 (in cui la discente sarebbe stata “interrogata” e avrebbe riportato votazione “2”), l’alunna stessa non sarebbe stata sottoposta ad alcuna verifica orale;

– mentre il successivo 21 maggio sarebbe stata svolta una verifica scritta, in esito alla quale la figlia dei ricorrenti ha riportato la votazione di 6+.

6) Illegittimità derivata. Difetto di presupposto valido ed efficace

Nel sottolineare come le denunciate anomalie nella tenuta dei registri, da parte di taluni docenti, abbiano rivelato valenza decettiva ai fini della formazione del conclusivo quadro valutativo sull’alunna, rimarca parte ricorrente:

– la sovrascrizione ed alterazione di votazione, quanto all’insegnamento di scienze (voto 4- sovrascritto a 7,5)

– l’erronea media nella proposta di voto relativamente alla lingua inglese (4, in luogo di 5);

– la grave insufficienza (2) verbalizzata (cfr. precedente punto 5) quanto all’insegnamento di disegno e storia dell’arte.

7) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 4 del D.P.R. 122/2009). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento.

I criteri per l’effettuazione degli scrutini finali, deliberati dal Collegio dei docenti in data 20 maggio 2014, avrebbero consentito – in presenza di una insufficienza grave e di tre lievi – di far transitare l’alunna alla classe successiva, come asseritamente avvenuto in favore di altro studente, pur destinatario di quattro insufficienze (due delle quali gravi) e di una nota disciplinare.

Nell’insistere, conclusivamente, per l’annullamento degli atti sottoposti a sindacato, chiede ulteriormente parte ricorrente il riconoscimento del danno subito a seguito della mancata ammissione alla classe successiva, per il risarcimento del quale, viene chiesto procedersi a valutazione equitativa.

Costituitasi in giudizio, la resistente Amministrazione ha controdedotto alla censure articolate con l’atto introduttivo; ed ha chiesto (cfr. memoria depositata il 16 luglio 2019) declaratoria di improcedibilità del gravame (almeno quanto alla pretesa impugnatoria con esso fatta valere), in quanto l’interesse in capo alla parte ricorrente sarebbe venuto meno, avendo l’alunna, nell’anno successivo a quello al quale si riferisce l’avversato giudizio, conseguito l’ammissione alla classe successiva; sostenendo, ulteriormente, che “è venuto meno anche l’interesse al risarcimento in forma specifica e quello al risarcimento per equivalente del danno da perdita di chance (la quale non ha ragione di essere, atteso che la chance, lungi dall’essere stata persa, si è invece successivamente realizzata)”.

I ricorrenti, con successiva memoria depositata in atti alla data del 26 luglio 2019, hanno contestato la fondatezza dell’eccezione in rito, come sopra formulata dalla difesa erariale, ribadendo l’attualità della pretesa risarcitoria ed evidenziando come, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’immanenza di quest’ultima giustifichi, in luogo di una pronunzia costitutiva di annullamento, anche il mero accertamento della illegittimità dell’atto, ove funzionale alla ricognizione in merito alla fondatezza della domanda di risarcimento del danno.

L’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente è stata da questa Sezione respinta con ordinanza n. 546 del 10 ottobre 2014.

Il ricorso viene trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 settembre 2019.

DIRITTO

1. Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dalla resistente Amministrazione sollevata (cfr. memoria del 16 luglio 2019) a fronte dell’ammissione, intervenuta l’anno successivo a quello al quale si riferisce il presente giudizio, della figlia degli odierni ricorrenti alla classe successiva.

Se, per la difesa erariale, i ricorrenti non potrebbero – per effetto della illustrata sopravvenienza – “ricavare dal presente giudizio alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita”, l’Amministrazione sostiene, altresì, che sarebbe “venuto meno anche l’interesse al risarcimento in forma specifica e quello al risarcimento per equivalente del danno da perdita di chance (la quale non ha ragione di essere, atteso che la chance, lungi dall’essere stata persa, si è invece successivamente realizzata)”.

Va, al riguardo, osservato che la presentazione, da parte degli odierni ricorrenti, di domanda risarcitoria a fronte della condotta (asseritamente illegittima) che ha portato alla non ammissione della propria figlia alla classe successiva, radica in capo ai medesimi un persistente interesse alla prosecuzione del giudizio.

E ciò non soltanto a fini meramente risarcitori (atteso che, sul punto, il pregiudizio risentito dalla parte non viene certo ad essere “assorbito” e/o “superato” per effetto della conseguita promozione all’esito del successivo anno scolastico: il conseguimento della chance, così temporalmente differito, integrando, con ogni evidenza – e con riserva, ovviamente, di valutare la fondatezza della pretesa – una voce di danno attualmente suscettibile di ristoro), ma anche con riferimento all’accertamento della illegittimità degli atti con il presente mezzo di tutela avversati.

Il passaggio dall’azione di annullamento (nella fattispecie proposta con l’atto introduttivo del giudizio) a quella di mero accertamento, determina, infatti, una modificazione (non degli effetti processuali della domanda originaria, bensì) degli effetti sostanziali scaturenti dal giudicato.

Fermo che la parte ricorrente, con memoria da ultimo depositata (26 luglio 2019), ha espressamente chiesto, in replica all’eccezione come sopra formulata dalla difesa erariale, l’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a. (in base al quale, come noto, “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”), non può il Collegio omettere di osservare come non si sia, al riguardo, in presenza di una (preclusa) mutatio libelli.

Per tale via, infatti, non viene introdotta una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria; il mero accertamento dei vizi, in luogo dell’annullamento, non introduce né un petitum diverso, e più ampio, né una causa petendi fondata su fatti costitutivi differenti.

Piuttosto, deve parlarsi di mera emendatio, la quale non pone al giudice un nuovo tema d’indagine, né sposta i termini della controversia, ma si concreta esclusivamente nella variazione in senso riduttivo del petitum originario (da annullamento ad accertamento di illegittimità), al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte (ma persistenti, in ragione della – già – formulata domanda risarcitoria) necessità di soddisfacimento del bisogno di tutela.

2. Preso, dunque, atto della piena procedibilità del gravame, quantunque ai soli fini risarcitori (con riveniente improcedibilità dell’originario petitum annullatorio, in luogo del quale, in applicazione del suindicato art. 34, comma 3, c.p.a., è rimessa al Collegio l’indagine in ordine alla legittimità degli atti avversati nel quadro di una pronunzia suscettibile di avere portata esclusivamente dichiarativa), le censure declinate con il presente mezzo di tutela non si prestano a condivisione.

2.1 In primo luogo, viene in considerazione la censura con la quale parte ricorrente ha contestato la “sovrascrittura” di un voto attribuito dalla docente di scienze.

Quest’ultima, avrebbe “sovrapposto” il voto “4-” al voto “7½”, con riveniente alterazione – secondo la prospettazione di parte – del conclusivo giudizio nella materia di che trattasi.

In disparte la concludenza della perizia grafologica di parte, la correzione del voto non viene, in punto di fatto, negata dall’Istituto scolastico.

Anzi, nella relazione del Dirigente scolastico in data 4 settembre 2014 (depositata in atti dall’Avvocatura il successivo 11 settembre), viene spiegato che si sarebbe trattato di mera correzione di errore materiale, atteso che il voto “7½”, in luogo che all’alunna (omissis), sarebbe stato riferibile all’alunna immediatamente successiva nel registro di classe ((omissis)).

A fronte di tale chiarimento, parte ricorrente non ha dedotto convincenti, né plausibili, argomentazioni confutative, per l’effetto, dovendosi escludere che la censura all’esame si presti a condivisione.

In ogni caso, deve evidenziarsi che i registri dei docenti della scuola sono atti pubblici e pertanto, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso di quanto in essi contenuto. Nella fattispecie in esame, nessuna querela di falso risulta essere stata proposta in sede civile dagli odierni ricorrenti.

2.2 I ricorrenti, in generale, contestano che le insufficienze dalla propria figlia riportate rivestano carattere di gravità, suscettibile di condurre al diniego di ammissione alla classe successiva.

Ed evidenziano, al riguardo, il carattere di discontinuità che tale valutazione rivelerebbe rispetto all’andamento del primo quadrimestre, ulteriormente rappresentando il precario stato di salute ingeneratosi nella studentessa dal mese di gennaio 2014, idoneo a depotenziarne il rendimento scolastico.

Se va, con ogni evidenza, esclusa la concludenza del rilievo da ultimo riportato (atteso che non ne viene dimostrata l’attitudine concretamente incisiva sull’apprendimento e sullo studio delle materie curriculari; né, altrimenti, ne può essere dimostrata la “selettiva” idoneità, in senso peggiorativo, quanto al rendimento in talune, piuttosto che in altre materie), va osservato che – come documentalmente dimostrato dalla difesa pubblica – il complessivo rendimento della sig.na (omissis) non si è contraddistinto, nel corso dell’intero anno scolastico, con carattere di positività.

All’esito del primo quadrimestre, infatti, l’alunna aveva riportato insufficienze in:

– Italiano (5-6)

– Latino (4-7)

– Inglese (3-3)

– Storia (5)

– Filosofia (5)

– Matematica (4-4)

– Scienze (4-6)

– Disegno e Storia dell’Arte (5-6).

Il rendimento non lusinghiero che ha accompagnato la studentessa nell’intero corso dell’anno scolastico 2013-2014, trova conferma anche nella scheda di valutazione intermedia del 2 aprile 2014, nella quale, oltre a segnalare la partecipazione non interessata e non attiva, veniva evidenziata una situazione gravemente compromessa in matematica e caratterizzata da ben cinque mediocrità, rilevanti quali (invero inequivoci) indicatori di serie problematicità passibili di evoluzione positiva o negativa.

2.3 Se, alla stregua di quanto riportato, incontra evidente smentita la sostenuta inspiegabilità dell’andamento negativo del secondo quadrimestre (inserendosi esso, coerentemente e non discontinuamente, in un anno scolastico complessivamente contrassegnato da risultati non sufficienti), va ulteriormente disattesa l’argomentazione con la quale i ricorrenti hanno allegato un deficit informativo da parte dell’Istituto scolastico.

Secondo quanto evidenziato nella relazione dell’Istituto scolastico – e, in punto di fatto, non contestato dalla parte ricorrente – i genitori della studentessa hanno:

– non soltanto usufruito, al mattino, dei colloqui settimanali individuali con i professori e, al pomeriggio, di due incontri con tutti i professori, uno nel primo quadrimestre e l’altro nel secondo quadrimestre;

– ma anche interloquito con il Dirigente Scolastico;

sì da essere resi edotti della problematicità della situazione della propria figlia.

Sul punto – e con riferimento, quindi, all’affermata attitudine inficiante che l’omessa informativa alla famiglia è suscettibile di indurre, secondo la tesi dei ricorrenti, sul conclusivo giudizio di non ammissione alla classe successiva – va osservato come il relativo giudizio debba essere condotto avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, al termine dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di esso possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico, ovvero la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente.

È stato, in proposito, sostenuto che anche le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possano giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 12 ottobre 2018, n. 9930); e, del resto, anche la valutazione del Consiglio di classe sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto da un alunno al termine dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione ad una classe successiva, non può dipendere da un’eventuale difetto nella relazione scuola-famiglia o dalla mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 luglio 2019 n. 3933; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 14 settembre 2018, n. 184).

In conclusione, le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno ed il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio di ammissione dell’alunno stesso alla classe superiore che deve essere effettuato, come indicato, sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 12 aprile 2019 n. 01115/2019).

2.4 Esclusa, con ogni evidenza, la rilevanza – nel quadro del presente giudizio – del brillante percorso di studi che ha caratterizzato la ripetizione, da parte della figlia degli odierni ricorrenti, dell’anno scolastico (in ragione, non soltanto dell’autonomia dei rispettivi giudizi conclusivi, ma anche delle evidenti differenti condizioni di partenza che hanno accompagnato il percorso formativo dell’alunna), vanno ulteriormente disattese le doglianze con le quali viene argomentato il non corretto computo delle medie dei voti dalla studentessa riportati.

Impregiudicata la correttezza dei calcoli all’uopo formulati dalla parte ricorrente (e contestati dall’Amministrazione intimata), secondo cui la media tra un 5= e un 6= sarebbe pari a 5½), esclude il Collegio di poter aderire alla prospettazione di parte circa l’apposizione, da parte della docente di Disegno e storia dell’arte, di due voti pari a “2”, in luogo che della lettera “i” nelle due circostanze in cui la studentessa, chiamata a sostenere un’interrogazione orale, si è rivelata “non preparata”.

È infatti indimostrato che la predetta docente “abitualmente” contrassegnasse (così come dai ricorrenti sostenuto) le impreparazioni degli studenti: così come è indimostrato che la riscontrata impreparazione della sig.na (omissis) non fosse suscettibile di essere negativamente valutata, vieppiù ove, come nel caso di specie, ripetutasi nel corso del medesimo secondo quadrimestre (marzo e maggio 2014).

Più in generale, occorre rammentare come, in presenza di voti non pieni, piuttosto che astringere il conclusivo giudizio rimesso al docente alla mera predisposizione di medie aritmetiche, ben sia esercitabile un apprezzamento tecnico-discrezionale in ordine alla attribuibilità del voto inferiore o di quello superiore, alla stregua di una complessiva considerazione della situazione dello studente interessato.

È ovvio che tale apprezzamento, oltre che debitamente motivato, debba trovare fondamento in un processo logico esente da mende e, soprattutto, in un corretto apprezzamento dei fatti rilevanti: di talché il complessivo andamento dello studente in corso d’anno – laddove correttamente percepito e valutato dal docente alla luce delle risultanze formate nel processo formativo – viene a sottrarsi all’esercizio di un sindacato giurisdizionale – si rammenta, di mera legittimità – altrimenti suscettibile di trasmodare nel merito, con inammissibile sovrapponibilità della valutazione giudiziale a quella espressa dal corpo docente.

3. Alla stregua di quanto ai punti precedenti illustrati, il conclusivo giudizio che ha condotto alla non ammissione della studentessa (omissis) alla classe successiva si dimostra esente da mende suscettibili, alla stregua delle doglianze dedotte dalla parte ricorrente, di portare all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, atteso il non ravvisato carattere di illogicità e/o contraddittorietà degli atti avversati (non potendo, infine, trovare ammissibile ingresso la lamentata disparità di trattamento, vista la difficoltà di un confronto tra le situazioni scolastiche degli studenti).

La pretesa risarcitoria dalla medesima parte avanzata è, pertanto, insuscettibile di accoglimento in ragione della esclusa connotazione, in termini di antigiuridicità, della condotta nella fattispecie osservata dall’Amministrazione scolastica.

La peculiarità della controversia integra idoneo presupposto al fine di disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così dispone:

– dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso in epigrafe, quanto alla domanda impugnatoria;

– lo respinge, con riferimento alla pretesa risarcitoria, dalla parte ricorrente pure esercitata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare (omissis), (omissis) e (omissis).

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

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