ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto da:
– (omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via (omissis):
contro
– Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
– Edil Delpi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del permesso di costruire n. 17 del 17.06.2025, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, relativo alla pratica SUE prot. n. (omissis) del 28.10.2023 e pratica SUED_PDC n. (omissis), pubblicata sull’albo pretorio dal 18.06.2025 al 03.07.2025;
– degli atti e provvedimenti, presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, quali:
– la delibera n. 253 del 19.09.2024 della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Ridefinizione del lotto E33 del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”;
– la delibera n. 316 del 08.11.2024, della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Rettifica delibera di Giunta comunale n. 253 del 19.09.2024 – ridefinizione delle aree a standard del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”;
– di ogni altro atto o provvedimento, anche se non conosciuto, che consenta e/o autorizzi, anche se implicitamente e/o indirettamente, la trasformazione dei suoli compresi nel citato lotto E.33 in agro di Barletta, ovvero la realizzazione di superfici e volumetrie maggiori di quelle originariamente stabilite;
– le linee guida all’applicazione della leg. reg. n. 23 del 2008 e la delibera G.R. n. 1304 del 2020 nella parte in cui consentirebbero l’applicazione degli incentivi volumetrici regionali in assenza della necessaria regolamentazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis) s.r.l. e del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visto l’art. 66 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori l’avv. (omissis), per la ricorrente, gli avvocati (omissis) e (omissis), per il Comune resistente, e gli avvocati (omissis) e (omissis), per la società controinteressata;
Premesso che si controverte della legittimità di un intervento edilizio e, in modo particolare, di un permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per la realizzazione di un edificio residenziale e delle relative opere di urbanizzazione, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana;
Considerato che – ad un sommario esame tipico della presente fase incidentale e impregiudicata ogni valutazione in ordine alle plurime censure dedotte, per le quali è necessario un vaglio più approfondito nella elettiva sede di merito – sono rimasti controversi taluni aspetti fattuali fondamentali per la valutazione del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e dunque per la stessa sussistenza, nel caso di specie, di un apprezzabile interesse ad agire;
Rilevato, in particolare, che dalle prospettazioni di parte è emersa una significativa divergenza in merito alla distanza tra l’edificio di proprietà della ricorrente e l’area in cui sorgerà quello edificando, nonché alla stessa interferenza di quest’ultimo rispetto alla veduta e alla luce fruibile dalla ricorrente;
Considerato dunque che si rende necessario disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare, in modo puntuale:
– la distanza intercorrente tra le estremità dell’immobile di proprietà della ricorrente (sito in Barletta, via (omissis)) e dell’edificio ad uso residenziale (in costruzione in Barletta, via (omissis), angolo via (omissis)), secondo la precisa ubicazione di cui al permesso di costruire in epigrafe;
– i volumi, le sagome e i prospetti (attuali e futuri) dei relativi immobili anche mediante apposita ricostruzione grafica e fotografica;
– il contesto di riferimento e, dunque, l’attitudine dell’intervento edilizio in questione a determinare – rispetto all’attuale ambiente urbano – una significativa compressione in termini di luce e panorama fruibili dalla ricorrente;
Ritenuto di incaricare della suddetta attività il Direttore del Settore servizi per l’edilizia privata del Comune di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio;
Ritenuto inoltre che l’Organo incaricato dovrà espletare la verificazione e riferire per iscritto, con documentata relazione, da depositare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;
Considerato altresì che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza cautelare può trovare favorevole apprezzamento al fine di garantire – nelle more dei predetti accertamenti – la res adhuc integra sino alla decisione nel merito del ricorso, anche in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile connesso all’avanzamento dei lavori;
Ritenuto di disporre, quale anticipo del compenso dovuto all’Organo verificatore, il pagamento della somma forfetaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da porre, in misura uguale, a carico della ricorrente, del Comune di Barletta e della controinteressata;
Ritenuto infine di compensare le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) così provvede:
– accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del permesso di costruire impugnato;
– dispone la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione, incaricando per i relativi incombenti il Direttore del Settore servizi per l’edilizia privata del Comune di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio;
– indica la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), quale anticipo del compenso dovuto all’Organo verificatore, da porsi a carico delle parti, ciascuna in pari misura;
– fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 14 aprile 2026;
– compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà per quanto di competenza nonché per la comunicazione alle parti costituite e al predetto Organo verificatore.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
