Massima

In sede di esame dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un permesso di costruire impugnato, qualora – ad un sommario esame tipico della fase incidentale – emerga una significativa divergenza in merito ad aspetti fattuali fondamentali, quali la distanza tra l’immobile del ricorrente e l’area di costruzione, e la conseguente interferenza con la veduta e la luce fruibile, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) deve disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a..

Supporto alla lettura

RICORSO AL TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale è l’organo di giustizia amministrativa di primo grado chiamato a decidere su quasi tutte le controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e le Autorità Indipendenti. Quello amministrativo è un giudizio a carattere per lo più impugnatorio in cui il privato (cittadino o impresa che sia) si oppone ad un provvedimento, o ad un silenzio, di una Pubblica Amministrazione che ritenga lesivo di un proprio interesse legittimo o di un proprio diritto soggettivo.

Alcune tra le materie che rientrano nella giurisdizione amministrativa sono:

  • Appalti in materia di lavori, di forniture e di servizi pubblici
  • Commercio
  • Forze Armate
  • Gestione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica
  • Edilizia e Urbanistica
  • Cinematografia, teatro, spettacoli e sport
  • Provvedimenti prefettizi in materia di cittadini extracomunitari
  • Opere pubbliche, espropriazione e occupazione d’urgenza
  • Istruzione pubblica
  • Servizio sanitario nazionale
  • Viabilità e trasporti
  • Farmacie
  • Sicurezza pubblica
  • Ambiente, ivi compresi il paesaggio, i beni culturali e i relativi vincoli
  • Impiego pubblico, compreso quello dell’Università
  • Monopoli di stato, lotto, lotterie e giochi
  • Provvedimenti in materia di cittadini extracomunitari
  • Accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa

Il ricorso al TAR deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare o, nelle fattispecie per cui è previsto la configurazione del silenzio rifiuto, entro 60 giorni dallo scadere del termine per la formazione di tale rigetto implicito.

Per ricorrere al TAR è necessario farsi patrocinare da un avvocato cui va conferita una procura speciale ad hoc.

Entro il termine di 60 giorni il ricorso deve essere notificato alla Pubblica Amministrazione resistente nonché ad almeno un controinteressato (es. ad un soggetto vincitore di un concorso in cui il ricorrente pur partecipando sia stato collocato in posizione non utile in graduatoria). Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso va depositato presso la Segreteria del TAR unitamente al provvedimento impugnato e ai documenti che si ritiene utile sottoporre all’esame dei giudici. I termini per il ricorso al TAR sono perentori per cui il mancato rispetto comporta la improcedibilità del ricorso.

Per i ricorsi attinenti ad alcune materie specificamente individuate dal Codice del Processo Amministrativo (es. appalti e giudizio di ottemperanza) i termini di cui sopra sono dimezzati, con conseguente riduzione dei tempi del giudizio.

A causa della natura impugnatoria del giudizio, il ricorso deve recare l’esatta indicazione di tutti i motivi in ragione dei quali si deduce la illegittimità del provvedimento opposto. Il TAR, infatti, potrà pronunciarsi esclusivamente sui motivi che sono stati sottoposti al suo vaglio non potendo eventualmente annullare l’atto amministrativo per vizi che non siano stati dedotti con il ricorso.

Il ricorso non sospende in automatico gli effetti del provvedimento impugnato che continua ad essere pienamente efficace, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere in via cautelare la sospensione al TAR per evitare un pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’attesa dell’esito del giudizio. In particolare, tale tutela, in caso di estrema urgenza, può essere chiesta nella forma del decreto Presidenziale sottoponendo direttamente al Presidente del TAR la richiesta di sospensione ancor prima della fissazione di un’udienza per l’audizione delle parti. Sia l’ordinanza emessa sulla istanza di sospensione in via cautelare, sia la sentenza emessa a definizione del ricorso, sono ricorribili in appello davanti al Consiglio di Stato.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2025, proposto da:

 

– (omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Bari, via (omissis):

 

contro

 

– Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

– Edil Delpi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– del permesso di costruire n. 17 del 17.06.2025, a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, relativo alla pratica SUE prot. n. (omissis) del 28.10.2023 e pratica SUED_PDC n. (omissis), pubblicata sull’albo pretorio dal 18.06.2025 al 03.07.2025;

– degli atti e provvedimenti, presupposti, conseguenti, ovvero comunque connessi, quali:

– la delibera n. 253 del 19.09.2024 della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Ridefinizione del lotto E33 del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”;

– la delibera n. 316 del 08.11.2024, della Giunta del Comune di Barletta, avente ad oggetto “Rettifica delibera di Giunta comunale n. 253 del 19.09.2024 – ridefinizione delle aree a standard del settore 5 del piano di zona ex legge 167/62”;

– di ogni altro atto o provvedimento, anche se non conosciuto, che consenta e/o autorizzi, anche se implicitamente e/o indirettamente, la trasformazione dei suoli compresi nel citato lotto E.33 in agro di Barletta, ovvero la realizzazione di superfici e volumetrie maggiori di quelle originariamente stabilite;

– le linee guida all’applicazione della leg. reg. n. 23 del 2008 e la delibera G.R. n. 1304 del 2020 nella parte in cui consentirebbero l’applicazione degli incentivi volumetrici regionali in assenza della necessaria regolamentazione comunale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis) s.r.l. e del Comune di Barletta;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 c.p.a.;

Visto l’art. 66 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori l’avv. (omissis), per la ricorrente, gli avvocati (omissis) e (omissis), per il Comune resistente, e gli avvocati (omissis) e (omissis), per la società controinteressata;

 

Premesso che si controverte della legittimità di un intervento edilizio e, in modo particolare, di un permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata per la realizzazione di un edificio residenziale e delle relative opere di urbanizzazione, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana;

Considerato che – ad un sommario esame tipico della presente fase incidentale e impregiudicata ogni valutazione in ordine alle plurime censure dedotte, per le quali è necessario un vaglio più approfondito nella elettiva sede di merito – sono rimasti controversi taluni aspetti fattuali fondamentali per la valutazione del pregiudizio lamentato dalla ricorrente e dunque per la stessa sussistenza, nel caso di specie, di un apprezzabile interesse ad agire;

Rilevato, in particolare, che dalle prospettazioni di parte è emersa una significativa divergenza in merito alla distanza tra l’edificio di proprietà della ricorrente e l’area in cui sorgerà quello edificando, nonché alla stessa interferenza di quest’ultimo rispetto alla veduta e alla luce fruibile dalla ricorrente;

Considerato dunque che si rende necessario disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di accertare, in modo puntuale:

– la distanza intercorrente tra le estremità dell’immobile di proprietà della ricorrente (sito in Barletta, via (omissis)) e dell’edificio ad uso residenziale (in costruzione in Barletta, via (omissis), angolo via (omissis)), secondo la precisa ubicazione di cui al permesso di costruire in epigrafe;

– i volumi, le sagome e i prospetti (attuali e futuri) dei relativi immobili anche mediante apposita ricostruzione grafica e fotografica;

– il contesto di riferimento e, dunque, l’attitudine dell’intervento edilizio in questione a determinare – rispetto all’attuale ambiente urbano – una significativa compressione in termini di luce e panorama fruibili dalla ricorrente;

Ritenuto di incaricare della suddetta attività il Direttore del Settore servizi per l’edilizia privata del Comune di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio;

Ritenuto inoltre che l’Organo incaricato dovrà espletare la verificazione e riferire per iscritto, con documentata relazione, da depositare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica della presente ordinanza;

Considerato altresì che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza cautelare può trovare favorevole apprezzamento al fine di garantire – nelle more dei predetti accertamenti – la res adhuc integra sino alla decisione nel merito del ricorso, anche in considerazione del pregiudizio grave e irreparabile connesso all’avanzamento dei lavori;

Ritenuto di disporre, quale anticipo del compenso dovuto all’Organo verificatore, il pagamento della somma forfetaria di € 1.500,00 (millecinquecento/00), da porre, in misura uguale, a carico della ricorrente, del Comune di Barletta e della controinteressata;

Ritenuto infine di compensare le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) così provvede:

– accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del permesso di costruire impugnato;

– dispone la verificazione nei sensi e nei termini di cui in motivazione, incaricando per i relativi incombenti il Direttore del Settore servizi per l’edilizia privata del Comune di Bari, con facoltà di delega a idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio;

– indica la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), quale anticipo del compenso dovuto all’Organo verificatore, da porsi a carico delle parti, ciascuna in pari misura;

– fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 14 aprile 2026;

– compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà per quanto di competenza nonché per la comunicazione alle parti costituite e al predetto Organo verificatore.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi