SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2019, proposto da
(omissis), rappresentata e difesa dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, ha legale domicilio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
per l’ottemperanza
“della sentenza n. (omissis)/2018 R.G. n. (omissis)/2016, emessa dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, notificata in formula esecutiva in data 5 dicembre 2018, sentenza passata in giudicato in data 4 luglio 2019”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l ‘art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 l’avv. (omissis) e udito per la parte resistente il difensori Avv. dello Stato (omissis);
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con il quale il Ministero della Salute è stato condannato, a corrispondere in suo favore i benefici di cui alla legge n. 210 del 1992.
La stessa parte ricorrente ha documentato che la sentenza anzidetta è passata in giudicato come da attestazione della competente Cancelleria del 4 luglio 2019.
Il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile.
Il titolo esecutivo, infatti, è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e non presso la sede “reale” del Ministero della Salute.
Tale incombenza risulta erronea in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, lo spatium deliberandi di 120 giorni imposto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo e la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’esperimento dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all’amministrazione presso la sua sede “reale” (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 maggio 14, n. 2654).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo.
La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite inter partes.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
