SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2019, proposto dal dottor (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, rappresentato e difeso dall’avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (omissis) in Bari alla via (omissis) e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
per l’annullamento
– della decisione con cui il Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha deliberato, nella seduta del 30.10.2018, il rigetto della domanda di iscrizione del dott. (omissis) all’albo degli odontoiatri e della coeva nota prot. n. 2260 dell’8.11.2018, inviata in pari data, di comunicazione della detta decisione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la decisione adottata dalla Commissione dell’Albo degli odontoiatri propedeutica alla decisione di rigetto richiamata nell’ambito della comunicazione del Presidente dell’Ordine dell’8.11.2018;
nonché per l’accertamento del diritto del dott. (omissis) a conseguire l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, con la conseguente condanna del prefato Ordine a disporre l’iscrizione del dott. (omissis) all’albo degli odontoiatri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il dott. (omissis);
Dato atto che l’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 e dall’art. 6 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;
Dato atto a verbale d’udienza della presenza dell’avv. (omissis), a seguito del deposito di note d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante medico-chirurgo, con specializzazione in chirurgia maxillo-facciale conseguita in data 18.7.2007 presso l’Università degli Studi di Bari, iscritto all’albo dei medici-chirurghi dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari, ha impugnato il provvedimento di diniego all’iscrizione al diverso albo degli odontoiatri.
In particolare, censura la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili compresa l’ingiustizia manifesta.
Invero, con istanza del 24.7.2018, il dottore ha richiesto l’iscrizione al diverso albo degli odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Ma, con nota prot. n. 2260 dell’8.11.2018, il Presidente dell’Ordine ne ha comunicato il diniego per carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Invero, già in precedenza sette anni prima in data 24.11.2011 (unitamente ad altri colleghi) il dottore aveva presentato al predetto Ordine analoga domanda d’iscrizione all’albo degli odontoiatri, parimenti respinta dal Presidente dell’Ordine previa deliberazione del Consiglio direttivo.
2.- Si costituiva l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Barletta-Andria-Trani contestando nel merito la fondatezza della domanda, alla stregua di consolidata interpretazione delle disposizioni normative vigenti, eccependo peraltro in via preliminare l’inammissibilità del rinnovo della domanda.
3.- Scambiati documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, il ricorso veniva introitato in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
4.1.- In via preliminare, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità formulata sulla scorta della ritenuta qualificazione di atto meramente confermativo del diniego impugnato e, come tale, da ritenersi ex se non impugnabile.
Invero, in disparte il contenuto letterale del provvedimento sfavorevole, non può negarsi a chi ritenga di avere o di aver maturato nel tempo i requisiti per l’iscrizione ad un albo, la facoltà di riproporre una domanda d’iscrizione, in particolare non emulativa e a distanza di tempo (ben sette anni nel caso di specie), specie laddove assuma di allegare o di porre in evidenza elementi di fatto o profili giuridici nuovi da meglio apprezzarsi.
Resta poi la facoltà dell’Ordine di non valutare favorevolmente gli elementi proposti, confermando o meno precedenti decisioni, che comunque in nuce costituiscono una nuova valutazione, peraltro, nella fattispecie, essenzialmente fondati sulla disamina e la qualificazione dei titoli di studio presentati, alla luce dell’interpretazione che è possibile darsi al quadro normativo vigente.
Pertanto, l’eccezione d’inammissibilità va respinta.
4.2.- Con riferimento al motivo di ricorso proposto, l’istante deduce la violazione degli artt. 1, 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, della legge 24 luglio 1985 n. 409, del D.M. Salute del 22 settembre 2000, del D.M. Sanità del 31 gennaio 1998 (nel testo aggiornato), del D.M. 11 maggio 2005, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste ed erronea presupposizione.
Più specificamente, il ricorrente assume che la sussistenza della violazione della normativa di settore (e l’eccesso di potere) vada meglio saggiata con diretto riguardo alla “specifica finalità” del corso di specializzazione seguito dal dottore istante (attivato nell’anno accademico 1999-2000), il quale – come si evince dallo statuto della scuola di specializzazione – è quello di “formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologica”.
Nella misura in cui scopo della scuola di specializzazione frequentata è quello di formare specialisti destinati ad operare (anche) nel campo della “Chirurgia speciale odontostomatologica” gli specialisti sarebbero abilitati tecnicamente (anche) per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri.
Sicché andrebbe ritenuta come erronea la posizione dell’Ordine “appiattito” sulla constatazione della semplice mancata previsione normativa della specializzazione in chirurgia maxillofacciale tra le specializzazioni che abilitano i medici a svolgere l’attività odontoiatrica.
Il Collegio, al contrario, ritiene di dover aderire alla tesi dell’assenza della previsione espressa della inclusione della specializzazione in chirurgia maxillofacciale tra le specializzazioni abilitanti i medici a svolgere l’attività odontoiatrica, che qualifica orbene come legittimo il provvedimento di diniego gravato.
La ricostruzione del quadro normativo, anche nella sua evoluzione storica, è stata ben ripercorsa dalla difesa dell’Ordine.
Punto qualificante, per chi intenda, all’attualità, chiedere l’iscrizione all’albo degli odontoiatri è la dimostrazione del possesso dei titoli indicati dalla legge 24 luglio 1985 n. 409 (“Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”), cha ha conclusivamente attribuito, esaurito il regime transitorio, l’esercizio dell’odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria, iscritti al relativo albo, tenuto dall’Ordine dei medici-chirurghi.
Il corso di laurea (quinquennale) prefigurato dalla legge è quello che forma in tutti gli aspetti ritenuti qualificanti lo specifico operatore sanitario, che svolge in via fondamentale l’attività di odontoiatria.
Diversamente, i corsi di specializzazione post lauream, seguiti dai laureati in medicina e chirurgia, in qualche modo (apparentemente) affini, hanno altri contenuti scientifici, che possono solo richiamare in parte segmenti dell’odontoiatria, limitati e finalizzati alla formazione centrale oggetto invece del diverso corso di specializzazione.
Non può ritenersi che prassi ospedaliere o la frequentazione di corsi aggiuntivi possano svolgere una funzione surrogatoria rispetto al titolo formalmente previsto dalla legge, né può esser censurato di ingiustizia manifesta l’atto applicativo di una siffatta normativa.
È il legislatore a dettare quali titoli siano richiesti per l’iscrizione ad un albo professionale, peraltro nel caso dell’odontoiatria nell’ambito di una disciplina che trova vincoli nell’ordinamento dell’U.E. Non possono essere i soggetti privati ad effettuare qualificazioni di similitudine o di analogia circa la formazione de facto seguita.
L’applicazione del dettato normativo, senza possibilità di inferire similitudini e/o analogie, peraltro opinabili, vale come regola generale per tutte le iscrizioni agli ordini professionali, richiedendosi ad esempio – certamente – la laurea in giurisprudenza per l’iscrizione all’albo degli avvocati e non ammettendosi quelle similari, anche per materie fondamentali comuni, in economia e commercio o scienze politiche, pur quando si siano stati sostenuti, tra le materie opzionali a scelta (possibili in base ai vari ordinamenti delle università), esami in diritto processuale.
Egualmente è a dirsi per le varie branche dell’ingegneria e/o della chimica e farmacia, è il legislatore – seppure sulla scorta di valutazioni della comunità scientifica – ad aver fissato in un chiaro testo normativo, una volta per tutte, quali siano i precisi titoli abilitanti, espressamente or ammettendo or escludendo possibilità di coesistenza di più titoli, ma sempre vietando ogni possibilità di fungibilità auto-attribuita dalla parte interessata.
Tal è l’assetto normativo vigente nella Repubblica italiana, né il Collegio rileva sussistano specifiche questioni di illegittimità costituzionale.
5.- In conclusione, per le sopraesposte motivazioni, il ricorso va rigettato.
6.- Le spese possono essere compensate per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
