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T.A.R. Bari, (Puglia), Sez. I,12/06/2025, n. 808

Massima

È fondato il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto di un docente a usufruire del beneficio economico della “Carta docente”. Tale ricorso è esperibile qualora l’Amministrazione, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni, non abbia adempiuto né fornito alcuna giustificazione per la propria inerzia.

Supporto alla lettura

CARTA DOCENTE

La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di ususfruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola).

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, l’accesso alla Carta del Docento è stato esteso anche ai supplenti annuali.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e  di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)

Ambito oggettivo di applicazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 8 marzo 2025 e depositato il 9 marzo 2025, la signora (Omissis) chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 518/2024 del 9 febbraio 2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 30 giugno 2024, che ha accolto il ricorso promosso dall’interessata, così disponendo:

1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente (Omissis) al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.

Chiede, altresì, la fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 cod. proc. amm..

 

1.1 In data 18 marzo 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.

 

1.2 All’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.

 

2. Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.

 

3. In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.

 

4. Orbene, la succitata sentenza n. 518/2024 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, come detto:

– è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 30 giugno 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;

– ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del 14 febbraio 2025.

 

5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.

Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’Amministrazione deve, pertanto, essere ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.

 

6. La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.

 

7. La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

 

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.

 

9. Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima) accoglie il ricorso di ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.

Respinge ogni altra domanda accessoria.

Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.

Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Conclusione

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati (Omissis).

Allegati

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