SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor (omissis) ha proposto opposizione avverso i verbali di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Firenze n° 4042814 del 16.02.2022, n° 4042834 del 16.02.2022, n° 6144549 del 09.02.2022, n° 4048092 del 22.02.2022, n° 4048640 del 22.02.2022, n° 4045520 del 18.02.2022, n° 4092512 del 17.05.2022, n° 4093375 del 19.05.2022, n° 4093487 del 19.05.2022, n° 4095947 del 31.05.2022, n° 4097530 dell’01.06.2022, n° 4098048, n° 4098320 dell’01.06.2022, n° 4100528 del 04.06.2022, n° 4101314 del 07.06.2022, n° 4101920 dell’08.06.2022, n° 6251978 del 09.06.2022, n° 4103204 dell’11.06.2022, n° 4106544 del 15.06.2022, n° 4107298 del 16.06.2022, n° 6258600 del 14.06.2022, n° 4107135 del 16.06.2022, n° 6259039 del 14.06.2022 e n° 4108723 del 17.06.2022, tutti notificati in data 01.07.2022, con i quali veniva accertata la violazione dell’art. 7, commi la) e 14 C.d.S. perché nei mesi da gennaio a maggio 2022 “circolava impegnando corsie riservate alla circolazione di mezzi pubblici di trasporto indicati dalla prescritta segnaletica stradale“.
Nel ricorso ed a verbale di udienza l’opponente rileva di aver commesso le infrazioni per errore a causa della ingannevole segnaletica presente sul posto. Inoltre la notifica dei verbali avvenuta a diversi mesi dalle infrazioni gli ha impedito di rendersi immediatamente conto dell’errore.
Il Comune di Firenze ha regolarmente depositato i documenti di cui all’art. 7, 7° comma D.L. 150/2011, chiedendo il rigetto della oppos1z1one.
All’odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente ha spiegato di non essersi reso conto di transitare su una corsia riservata in quanto la segnaletica posta ai varchi telematici è confusa e difficilmente comprensibile. Inoltre essendo alla guida di un motociclo, al quale l’accesso in ZTL è consentito, è stato ulteriormente indotto in errore, in quanto peraltro su alcune corsie riservate è comunque consentito il transito ai veicoli a due ruote.
La notifica dei verbali eseguita in data 01.07.2022, a distanza di diversi mesi dalle prime violazioni, gli ha impedito di rendersi immediatamente conto dell’errore.
La circostanza che il Signor (omissis) non si sia reso conto di circolare su una corsia riservata non può considerarsi errore scusabile, in quanto dalla documentazione depositata dal Comune di Firenze risulta che la segnaletica verticale posta ai varchi telematici era ben visibile.
Tuttavia, le infrazioni non sono state immediatamente contestate ed il ricorrente si è quindi reso conto di aver commesso una infrazione soltanto dopo aver ricevuto la notifica di tutte le infrazioni commesse nei mesi da gennaio a maggio 2022. Pertanto, seppure le notifiche sono state tempestive ai sensi dell’art. 201 c.d.s., si ritiene che in questo modo non sia stata esercitata la funzione educativa della sanzione, quanto piuttosto quella punitiva.
Ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati ad eccezione del primo in ordine di tempo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di notifica di tutti i verbali di accertamento.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da (omissis) nei confronti del Comune di Firenze accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto conferma il verbale di accertamento n° 4042814 del 16.02.2022 ed annulla i verbali di accertamento n° 4042834 del 16.02.2022, n° 6144549 del 09.02.2022, n° 4048092 del 22.02.2022, n° 4048640 del 22.02.2022, n° 4045520 del 18.02.2022, n° 4092512 del 17.05.2022, n° 4093375 del 19.05.2022, n°4093487 del 19.05.2022, n° 4095947 del 31.05.2022, n° 4096415 del 31.05.2022, n° 4097241 del 31.05.2022, n° 4097530 dell’Ol.06.2022, n° 4098048, n° 4098320 dell’Ol.06.2022, n° 4100528 del 04.06.2022, n° 4101314 del 07.06.2022, n° 4101920 dell’08.06.2022, n° 6251978 del 09.06.2022, n° 4103204 dell’l 1.06.2022, n° 4106544 del 15.06.2022, n° 4107298 del 16.06.2022, n° 6258600 del 14.06.2022, n°4107135 del 16.06.2022, n° 6259039 del 14.06.2022 e n° 4108723 del 17.06.2022.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di notifica dei verbali impugnati quantificate in Euro 456,50=. Spese di lite compensate.
Firenze, 09.11.2022
