Svolgimento del processo
Con ricorso avverso sanzione amministrativa depositato in data 12.12.2022 parte ricorrente (omissis) conveniva in giudizio avanti questo Giudice di pace parte resistente Comune di Perugia, per sentire, annullare il verbale opposto e le sanzioni accessorie correlate. In alternativa concedere la sospensione dell’iter procedurale del verbale.
Parte ricorrente asseriva nell’atto introduttivo,a motivo di annullamento del provvedimento opposto, lo stato di necessita’poiché la sanzione era stata elevata mentre lo stesso si stava recando presso la propria abitazione al fine di assistere la moglie (omissis) la quale è da tempo malata in quanto non autosufficiente e in quanto era stato allertato il medico di famiglia, giusta certificazione medica depositata in atti.
Il Comune di Perugia si costituiva in data 09.01.2023, con deposito di fascicolo, memoria di costituzione e risposta ed allegati, contestando il ricorso in punto responsabilita’ e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 24.01.2023, il Giudice, vista la richiesta di decisione del ricorrente, vista l’istruzione documentale della causa, ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni, decideva la causa mediante redazione e lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento per i motivi di cui si dira’.
Dall’esame degli atti di cui è causa emerge la sussistenza dello stato di necessita’ ex art.4 L. n. 689 del 1981 per l’esistenza dell’esimente putativa di pericolo di danno grave alla moglie del ricorrente sig. (omissis),non autosufficiente e malata da tempo, giusta certificazione medica depositata in atti.
Infatti non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ o altri dal pericolo di danno grave alla persona, (nel caso in esame esimente putativa) pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Il pericolo deve essere esistente al momento del fatto.
Pertanto il Giudice, visto tutto quanto sopra premesso, accoglie il ricorso per stato di necessita’e per l’effetto annulla il provvedimento opposto. Compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,eccezione e deduzione disattesa, nella causa promossa da (omissis) contro Comune di Perugia, in persona del suo Sindaco pro tempore, cosi’provvede:
1) accoglie il ricorso per stato di necessita’e per l’effetto annulla il provvedimento opposto.
2) compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.
Così deciso in Perugia, il 24 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.