Massima

In materia di sanzioni amministrative, sussiste lo stato di necessità quale causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 689/1981, qualora la violazione sia stata commessa per la necessità di salvare un congiunto da un pericolo di danno grave alla persona, in particolare quando quest’ultimo sia non autosufficiente e malato, e tale condizione sia supportata da certificazione medica. L’accertamento dello stato di necessità, anche nella forma dell’esimente putativa, comporta l’annullamento del provvedimento sanzionatorio e la compensazione delle spese di giudizio.

Supporto alla lettura

STATO DI NECESSITA’

Lo stato di necessità è un concetto che nasce nel diritto penale, ma viene ripreso anche dalla regolamentazione stradale, per evitare che venga punito chi agisce violando la legge, con il solo scopo di evitare un evento ancora più grave o perchè non avrebbe potuto fare altrimenti. Ovviamente per evitare abusi in merito, lamentando senza alcun tipo di prova l’esistenza di una situazione di urgenza, sia la giurisprudenza che la legge sono intervenute per delineare i casi in cui si può concretamente parlare di “stato di necessità” e quando questo può essere applicato al soggetto guidatore.

Regolamentato nel Codice della Strada all’articolo 54, si desume che questo possa essere applicato:

  • se sussiste una situazione di pericolo attuale;
  • se da questa situazione di pericolo potrebbe derivare un danno alla persona;
  • l’azione lesiva per tutelarsi o tutelare un altro deve essere necessaria;
  • deve esserci un rapporto di proporzione tra il danno temuto e l’azione commessa.

Tutto ciò può essere applicato anche in materia di violazioni stradali, poichè l’art. 4 della L. 689/1981, denominato “Cause di esclusione della responsabilità”, stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso avverso sanzione amministrativa depositato in data 12.12.2022 parte ricorrente (omissis) conveniva in giudizio avanti questo Giudice di pace parte resistente Comune di Perugia, per sentire, annullare il verbale opposto e le sanzioni accessorie correlate. In alternativa concedere la sospensione dell’iter procedurale del verbale.

Parte ricorrente asseriva nell’atto introduttivo,a motivo di annullamento del provvedimento opposto, lo stato di necessita’poiché la sanzione era stata elevata mentre lo stesso si stava recando presso la propria abitazione al fine di assistere la moglie (omissis) la quale è da tempo malata in quanto non autosufficiente e in quanto era stato allertato il medico di famiglia, giusta certificazione medica depositata in atti.

Il Comune di Perugia si costituiva in data 09.01.2023, con deposito di fascicolo, memoria di costituzione e risposta ed allegati, contestando il ricorso in punto responsabilita’ e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 24.01.2023, il Giudice, vista la richiesta di decisione del ricorrente, vista l’istruzione documentale della causa, ritenuta la causa matura per la decisione e precisate le conclusioni, decideva la causa mediante redazione e lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento per i motivi di cui si dira’.

Dall’esame degli atti di cui è causa emerge la sussistenza dello stato di necessita’ ex art.4 L. n. 689 del 1981 per l’esistenza dell’esimente putativa di pericolo di danno grave alla moglie del ricorrente sig. (omissis),non autosufficiente e malata da tempo, giusta certificazione medica depositata in atti.

Infatti non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ o altri dal pericolo di danno grave alla persona, (nel caso in esame esimente putativa) pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Il pericolo deve essere esistente al momento del fatto.

Pertanto il Giudice, visto tutto quanto sopra premesso, accoglie il ricorso per stato di necessita’e per l’effetto annulla il provvedimento opposto. Compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,eccezione e deduzione disattesa, nella causa promossa da (omissis) contro Comune di Perugia, in persona del suo Sindaco pro tempore, cosi’provvede:

1) accoglie il ricorso per stato di necessita’e per l’effetto annulla il provvedimento opposto.

2) compensa le spese del presente giudizio integralmente tra le parti.

Così deciso in Perugia, il 24 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.

Allegati

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