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Giudice di Pace di Palermo, sez. IV, 31/03/2021, n. 858

Massima

In caso di cancellazione del volo a causa dell’epidemia di covid, la compagnia aerea deve rimborsare il passeggero che rifiuti il voucher sostitutivo e chieda il rimborso del costo del biglietto.

Supporto alla lettura

DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Il Regolamento CE n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28.05.1999 –resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 10.01.2004– sono le normative di riferimento per la protezione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo.

Il Regolamento CE n. 261/04 è valido solamente se:

  • il volo avviene all’interno dell’Unione Europea sia che il vettore aereo sia europeo o extra UE
  • l’arrivo del volo è un aeroporto sito nel territorio dell’UE con provenienza da un paese extra UE ma solo se la tratta è gestita da una compagnia aerea dell’Unione Europea
  • il volo parte dal territorio UE con destinazione un paese extra UE ed è gestito da un vettore aereo dell’UE o extra UE.

Non si applica, nel caso di vettore aereo non comunitario per il ritardo conseguito in un volo intercontinentale: in questo caso, si deve far riferimento alla Convenzione di Montreal, alla legislazione locale ed alle norme che regolano il contratto di trasporto, e a partire dal 2021 – dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE – anche in caso di ritardo, negato imbarco o cancellazione dei voli dal Regno Unito verso l’UE se il volo è stato effettuato da una compagnia aerea del Regno Unito o da un altro vettore extra UE.

Per compensazione pecuniaria si intende l’indennizzo che la compagnia aerea deve pagare al passeggero nel caso di ritardo prolungato del volo (almeno 3 ore rispetto all’originario itinerario di viaggio) e viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno. Quindi, per aver diritto al risarcimento il passeggero deve solo provarela conclusione del contratto di trasporto, cioè di aver comprato il biglietto ed il ritardo prolungato del volo.

Il passeggero ha diritto ad un risarcimento supplementare, laddove dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore a causa del ritardo areo. Il danno supplementare è inteso sia come danno patrimoniale, (danno emergente e lucro cessante), sia come danno non patrimoniale, (danno all’integrità psico-fisica, danno morale e danno esistenziale). Ed inoltre, ha diritto a ricevere assistenza da parte del vettore aereo che è obbligato a fornire cibi e bevande in relazione alla durata dell’attesa, il pernottamento in albergo con relativo trasporto navetta da/per l’aeroporto.

Il diritto alla compensazione pecuniaria opera in via automatica a meno che:

  • la Compagnia aerea, non dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali quali il caso fortuito o la forza maggiore. In altri termini, il vettore aereo deve provare che le condizioni che hanno dato origine al ritardo non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie (es. se il volo ritarda a causa di condizioni meteo avverse).
  • in caso di cancellazione del volo il passeggero sia avvisato con un preavviso di almeno due settimane o, in caso di un periodo temporale inferiore prima della data di partenza, che gli venga offerto un volo alternativo con caratteristiche simili a quello originario.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione notificato via pec il 08.10.2020 l’attore conveniva in giudizio la compagnia aerea Tunisair per ottenere il rimborso dei voli andata e ritorno da Palermo per Tunisi con partenza prevista 06.08.2020 (codice prenotazione (omissis)) e rientro in data 13.08.2020 ( codice prenotazione (omissis)), acquistati a mezzo della propria carta di credito, per se stesso, per i propri figli (omissis), nonchè per la propria compagna (omissis), la figlia di quest’ultima (omissis), sborsando la somma pari a € 1.102,98.

A causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 nonché delle misure restrittive emanate dal Governo Italiano per contenere il diffondersi della pandemia, l’attore con mail del 17.03.2020 chiedeva a Tunisair il rimborso con accredito sulla carta di credito utilizzata pe il pagamento.

In data 26.06.2020 la compagnia comunicava all’attore che avrebbe potuto beneficiare di un Voucher di pari importo valido per un anno dalla data di emissione.

L’attore in data 27.07.2020, non avendo piu avuto notizie relative al preannunciato voucher, richiedeva nuovamente il rimborso integrale dei biglietti.

Tale richiesta rimaneva priva di riscontro, pertanto adiva all’autorità giudiziaria

Inoltre l’attore precisava che trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art 1463 c.c. allo stesso spettasse il rimborso sotto forma pecuniaria e che tale diritto gli dovesse essere riconosciuto anche in virtù della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 5 e 8 Reg. CE n. 261/2004, ove è riconosciuto il rimborso dei voli non fruiti nei casi di cancellazione giustificata, con prevalenza della norma europea su qualunque norma italiana. La norma introduttrice della possibilità, per le compagnie aree, di rimborsare i viaggiatori i cui voli fossero stati annullati a causa del blocco dei voli, deriverebbe da norma nazionale successiva, che potrebbe avere efficacia solo sui contratti di volo successivi al DL 18 del 17.03.2020 e modifiche con L. n. 27 del 24.04.2020 divenuta efficace dal 30.04.2020.

La convenuta, regolarmente citata a mezzo Pec, rimaneva contumace.

Alla udienza del 25.03.2021, sulla base delle conclusioni precisate in atti, il procuratore chiedeva che la causa fosse posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 154 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante raccomandata depositata agli atti. Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore che la legittimazione passiva della convenuta.

Passando al merito della questione in esame, la domanda è fondata e merita accoglimento.

Parte attrice ha documentalmente provato di avere richiesto alla compagnia in data 17.03.2020, il rimborso dei voli. Stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Che pertanto sovvenivano gravi motivi di impossibilità della prestazione che avrebbero portato o alla cancellazione dei voli, o alla impossibilità di utilizzare i voli per effetto della normativa vigente di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Di contro parte convenuta in fase stragiudiziale, pur avendo offerto, labialmente, il Voucher al posto del rimborso, non ha provveduto alla sua corresponsione, rimanendo pertanto inadempiente anche sotto tale aspetto.

Occorre precisare che la legge – il decreto Cura Italia – a partire dal 13 marzo, ha consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, voucher utilizzabili come un credito per acquistare biglietti futuri.

Di contro il regolamento comunitario n. 261 del 2004 invece stabilisce che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher.

Secondo il regolamento, il rimborso deve essere pagato entro 7 giorni dalla cancellazione del viaggio ed in particolare i voli, cancellati a causa del coronavirus.

Nel caso in esame, l’unica normativa applicabile è il Reg. CE n. 261/2004, artt. 5 e 8, comportante il rimborso del prezzo del volo non fruito per causa non imputabile al passeggero.”

Si deve, così, ritenere che la richiesta di rimborso di volo, evidenziando che, nelle more, altre compagnie aeree si stanno attivando al fine di procedere a tutti i rimborsi dei voli annullati, ove non venga fruito il voucher ed alla semplice richiesta.

Deve ritenersi dovuto il rimborso di euro 1.102,98 pari al valore dei biglietti aerei non goduti, e richiesti dall’attore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, cosi provvede: nella contumacia della convenuta compagnia la Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express regolarmente citata.

Dichiara La Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express responsabile contrattualmente del comportamento contra ius a seguito della violazione del contratto di trasporto come specificato in parte motiva;

Condanna La Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento in rimborso della somma appresso indicata in favore dell’attore: Euro 1.102,98 quale rimborso del prezzo dei voli di andata e ritorno da Palermo a Tunisi.

Dichiara dovute da parte convenuta le spese e competenze del presente giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano complessivamente in €330.00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese per€: 43,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Cosi deciso in Palermo il 25.03.2021

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