FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato via pec il 08.10.2020 l’attore conveniva in giudizio la compagnia aerea Tunisair per ottenere il rimborso dei voli andata e ritorno da Palermo per Tunisi con partenza prevista 06.08.2020 (codice prenotazione (omissis)) e rientro in data 13.08.2020 ( codice prenotazione (omissis)), acquistati a mezzo della propria carta di credito, per se stesso, per i propri figli (omissis), nonchè per la propria compagna (omissis), la figlia di quest’ultima (omissis), sborsando la somma pari a € 1.102,98.
A causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 nonché delle misure restrittive emanate dal Governo Italiano per contenere il diffondersi della pandemia, l’attore con mail del 17.03.2020 chiedeva a Tunisair il rimborso con accredito sulla carta di credito utilizzata pe il pagamento.
In data 26.06.2020 la compagnia comunicava all’attore che avrebbe potuto beneficiare di un Voucher di pari importo valido per un anno dalla data di emissione.
L’attore in data 27.07.2020, non avendo piu avuto notizie relative al preannunciato voucher, richiedeva nuovamente il rimborso integrale dei biglietti.
Tale richiesta rimaneva priva di riscontro, pertanto adiva all’autorità giudiziaria
Inoltre l’attore precisava che trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art 1463 c.c. allo stesso spettasse il rimborso sotto forma pecuniaria e che tale diritto gli dovesse essere riconosciuto anche in virtù della normativa comunitaria, ai sensi dell’art. 5 e 8 Reg. CE n. 261/2004, ove è riconosciuto il rimborso dei voli non fruiti nei casi di cancellazione giustificata, con prevalenza della norma europea su qualunque norma italiana. La norma introduttrice della possibilità, per le compagnie aree, di rimborsare i viaggiatori i cui voli fossero stati annullati a causa del blocco dei voli, deriverebbe da norma nazionale successiva, che potrebbe avere efficacia solo sui contratti di volo successivi al DL 18 del 17.03.2020 e modifiche con L. n. 27 del 24.04.2020 divenuta efficace dal 30.04.2020.
La convenuta, regolarmente citata a mezzo Pec, rimaneva contumace.
Alla udienza del 25.03.2021, sulla base delle conclusioni precisate in atti, il procuratore chiedeva che la causa fosse posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la domanda, così come proposta, va dichiarata ammissibile poiché l’attore ha rispettato il contenuto dei combinati disposti dagli artt. 163 e 154 nonché 316, 318 e 319 c.p.c., ed ha adempiuto all’obbligo di costituzione in mora della convenuta, mediante raccomandata depositata agli atti. Dalla documentazione prodotta risultano altresì provate sia la legittimazione attiva dell’attore che la legittimazione passiva della convenuta.
Passando al merito della questione in esame, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte attrice ha documentalmente provato di avere richiesto alla compagnia in data 17.03.2020, il rimborso dei voli. Stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Che pertanto sovvenivano gravi motivi di impossibilità della prestazione che avrebbero portato o alla cancellazione dei voli, o alla impossibilità di utilizzare i voli per effetto della normativa vigente di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Di contro parte convenuta in fase stragiudiziale, pur avendo offerto, labialmente, il Voucher al posto del rimborso, non ha provveduto alla sua corresponsione, rimanendo pertanto inadempiente anche sotto tale aspetto.
Occorre precisare che la legge – il decreto Cura Italia – a partire dal 13 marzo, ha consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, voucher utilizzabili come un credito per acquistare biglietti futuri.
Di contro il regolamento comunitario n. 261 del 2004 invece stabilisce che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher.
Secondo il regolamento, il rimborso deve essere pagato entro 7 giorni dalla cancellazione del viaggio ed in particolare i voli, cancellati a causa del coronavirus.
Nel caso in esame, l’unica normativa applicabile è il Reg. CE n. 261/2004, artt. 5 e 8, comportante il rimborso del prezzo del volo non fruito per causa non imputabile al passeggero.”
Si deve, così, ritenere che la richiesta di rimborso di volo, evidenziando che, nelle more, altre compagnie aeree si stanno attivando al fine di procedere a tutti i rimborsi dei voli annullati, ove non venga fruito il voucher ed alla semplice richiesta.
Deve ritenersi dovuto il rimborso di euro 1.102,98 pari al valore dei biglietti aerei non goduti, e richiesti dall’attore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, cosi provvede: nella contumacia della convenuta compagnia la Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express regolarmente citata.
Dichiara La Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express responsabile contrattualmente del comportamento contra ius a seguito della violazione del contratto di trasporto come specificato in parte motiva;
Condanna La Societe del Lignes Interieures et internationales Tunisair Express in persona del legale rapp. pro-tempore al pagamento in rimborso della somma appresso indicata in favore dell’attore: Euro 1.102,98 quale rimborso del prezzo dei voli di andata e ritorno da Palermo a Tunisi.
Dichiara dovute da parte convenuta le spese e competenze del presente giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano complessivamente in €330.00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese per€: 43,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cosi deciso in Palermo il 25.03.2021
