Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU 2014, L 124, pag. 1) (in prosieguo: la “direttiva VIA”).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociación A.A.C. (in prosieguo: l'”associazione P.L.”), associazione ambientalista, e, dall’altro, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (direzione generale della pianificazione energetica e delle risorse naturali) della Comunità autonoma di Galizia (Spagna) e la E., relativamente al rigetto del ricorso proposto da detta associazione avverso la decisione di concedere a tale società l’autorizzazione per la costruzione di una centrale eolica.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. I considerando da 16 a 19 della direttiva VIA così recitano:
“(16) L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.
(17) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l’altro promuovendo l’educazione ambientale del pubblico.
(18) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (“convenzione di Aarhus”), ratificata il 17 febbraio 2005.
(19) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone”.
4. I considerando da 31 a 33 e 36 della direttiva 2014/52 sono così formulati:
“(31) Il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, che compete al committente del progetto, dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame da quest’ultimo che sono pertinenti a tale progetto, compresa, se del caso, una descrizione sommaria della probabile evoluzione dello stato attuale dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell’impatto ambientale e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.
(32) È opportuno che i dati e le informazioni fornite dal committente nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale, in conformità all’allegato IV della direttiva 2011/92/UE siano completi e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, si dovrebbero prendere in considerazione i risultati di altre valutazioni effettuate ai sensi della legislazione dell’Unione, quali la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30)] o la direttiva 2009/71/Euratom [del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU 2009, L 172, pag. 18)], ovvero della normativa nazionale, ove pertinente e disponibile.
(33) Gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale dovrebbero essere qualificati e competenti. Ai fini dell’esame da parte delle autorità competenti e per garantire che le informazioni fornite dal committente siano complete e di elevata qualità, è richiesta una competenza adeguata nel settore attinente al progetto in questione.
(…)
(36) Al fine di stimolare un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le diverse tappe della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti si svolgano entro un lasso di tempo ragionevole, in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere il raggiungimento di elevati standard per la protezione dell’ambiente, in particolare quelli risultanti da normative dell’Unione in materia ambientale diverse dalla presente direttiva, nonché l’effettiva partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia”.
5. L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA prevede quanto segue:
“Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
d) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
e) “pubblico interessato”: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
(…)
g) “valutazione dell’impatto ambientale”: un processo comprendente:
i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale da parte del committente, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 6 e, ove pertinente, all’articolo 7;
iii) l’esame, da parte dell’autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
iv) la conclusione motivata dell’autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull’ambiente, che tiene conto dei risultati dell’esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
v) l’integrazione della conclusione motivata dell’autorità competente in tutte le decisioni di cui all’articolo 8 bis”.
6. Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva:
“1. La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:
a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti (…);
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).
2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione”.
7. L’articolo 5 di detta direttiva così dispone:
“1. Quando è richiesta una valutazione d’impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:
a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;
b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente:
c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull’ambiente;
d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali;
e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e
f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
Qualora sia espresso un parere ai sensi del paragrafo 2, il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale si basa su tale parere e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per giungere a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull’ambiente, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, nel predisporre il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale il committente tiene conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale.
2. Su richiesta del committente, e tenendo conto delle informazioni fornite da quest’ultimo, in particolare in merito alle caratteristiche peculiari del progetto, incluse l’ubicazione e le caratteristiche tecniche e al suo probabile impatto sull’ambiente, l’autorità competente esprime un parere sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Prima di pronunciarsi, l’autorità competente consulta le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono altresì richiedere il parere di cui al primo comma alle autorità competenti anche se il committente non lo abbia richiesto.
3. Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell’impatto ambientale siano completi e di qualità:
a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;
b) l’autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale; e
c) se necessario, l’autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell’allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull’ambiente.
4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all’articolo 3″.
8. L’articolo 6 della direttiva VIA stabilisce quanto segue:
“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
2. Per consentire l’efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato, quest’ultimo è informato sugli aspetti indicati in appresso, per via elettronica e mediante pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [(GU 2003, L 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
(…)
6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente per:
a) informare le autorità di cui al paragrafo 1, nonché il pubblico; e
b) consentire alle autorità di cui al paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.
9. L’articolo 7 di tale direttiva, ai paragrafi da 2 a 5, prevede quanto segue:
“2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:
a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b) si accertano che le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.
(…)
5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all’articolo 6, paragrafi da 5 a 7, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione”.
Diritto spagnolo
10. L’articolo 33, paragrafo 1, della Ley estatal 21/2013 de evaluación ambiental (L. n. 21 del 2013 sulla valutazione ambientale), del 9 dicembre 2013 (BOE n. 296, dell’11 dicembre 2013, pag. 98151), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la “L. n. 21 del 2013”), è così formulato:
“La valutazione ordinaria dell’impatto ambientale comprende le seguenti fasi:
a) la preparazione dello studio di impatto ambientale da parte del committente;
b) la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale ai fini dell’informazione del pubblico e delle consultazioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti interessati, da parte dell’organo competente;
c) l’analisi tecnica del fascicolo da parte dell’organo competente in materia ambientale;
d) la redazione della dichiarazione di impatto ambientale da parte dell’organo competente in materia ambientale;
e) l’integrazione del contenuto della dichiarazione di impatto ambientale nell’autorizzazione del progetto da parte dell’organo competente”.
11. L’articolo 35, paragrafo 1, di tale legge stabilisce quanto segue:
“Fatte salve le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 6, il committente prepara lo studio di impatto ambientale, il quale contiene, almeno, le seguenti informazioni, precisate all’allegato VI:
a) la descrizione generale del progetto, comprese le informazioni sulla sua ubicazione, la concezione, le dimensioni e altre caratteristiche rilevanti del progetto; e le previsioni temporali relativamente all’utilizzo del suolo e di altre risorse naturali. La stima dei tipi e delle quantità di rifiuti prodotti e delle conseguenti emissioni di materia o energia;
b) la descrizione delle diverse soluzioni ragionevoli esaminate in relazione al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa la soluzione “zero”, o la mancata realizzazione del progetto, nonché una giustificazione delle principali ragioni alla base della soluzione adottata, tenendo conto dell’impatto ambientale del progetto;
c) l’identificazione, la descrizione, l’analisi e, se del caso, la quantificazione degli eventuali effetti significativi diretti e indiretti, secondari, cumulativi e sinergici del progetto sui seguenti fattori: la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, la biodiversità, la geodiversità, il suolo, il sottosuolo, l’aria, l’acqua, l’ambiente marino, il clima, il cambiamento climatico, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale e l’interazione tra tutti i fattori summenzionati, nelle fasi di attuazione, sfruttamento e, se del caso, al momento della demolizione o dell’abbandono del progetto;
(…)
d) è opportuno includere un paragrafo specifico che comprenda l’identificazione, la descrizione, l’analisi e, se del caso, la quantificazione degli effetti sui fattori elencati alla lettera c) che possano derivare dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità, sul rischio che tali incidenti o calamità si verifichino e sui probabili effetti negativi significativi sull’ambiente nel caso in cui tali incidenti o calamità si verifichino, oppure una rapporto che giustifichi la disapplicazione del presente paragrafo al progetto.
Al fine di realizzare gli studi di cui al presente paragrafo, il committente include le informazioni pertinenti ottenute mediante le valutazioni dei rischi effettuate conformemente alle norme applicabili al progetto.
e) le misure volte a prevenire, correggere e, se del caso, compensare i probabili effetti negativi significativi sull’ambiente e sul paesaggio;
f) il programma di monitoraggio ambientale;
g) una sintesi non tecnica della valutazione dell’impatto ambientale e delle conclusioni in termini facilmente comprensibili”.
12. L’articolo 36 di detta legge così dispone:
“1. Il committente presenta il progetto e lo studio di impatto ambientale all’organo competente, il quale procede alla presentazione ai fini dell’informazione del pubblico per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi a seguito di un avviso nel Boletín Oficial del Estado [Gazzetta ufficiale dello Stato] o nella gazzetta ufficiale appropriata e sul suo sito Internet.
Tale informazione del pubblico avviene in una fase del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione del progetto, in cui possono essere prese in considerazione tutte le opzioni relative alla determinazione del contenuto, della portata e della definizione del progetto.
(…)
2. Nell’avviso di avvio dell’informazione del pubblico, l’organo competente o, se del caso, l’organo competente in materia ambientale include una sintesi del procedimento di autorizzazione del progetto, contenente, almeno, le seguenti informazioni:
a) l’indicazione che il progetto è oggetto di una valutazione ordinaria dell’impatto ambientale e che, se del caso, possono trovare applicazione le disposizioni del capo III di tale titolo in materia di consultazioni transfrontaliere;
b) l’identificazione dell’organo competente ad autorizzare il progetto o, nel caso di progetti soggetti a dichiarazione sull’onore o comunicazione preventiva, l’identificazione dell’organismo presso il quale tale dichiarazione o comunicazione preventiva deve essere presentata; l’identificazione degli organi presso i quali possono essere ottenute le informazioni pertinenti e quelli presso i quali possono essere presentate osservazioni, nonché il termine per farlo.
3. L’organo competente o, se del caso, l’organo competente in materia ambientale adotta le misure necessarie al fine di garantire che i documenti da presentare ai fini dell’informazione del pubblico siano diffusi al pubblico nel modo più ampio possibile, mediante mezzi di comunicazione elettronici o di altro tipo”.
13. L’articolo 37 della L. n. 21 del 2013 prevede quanto segue:
“1. Contemporaneamente alla fase di informazione del pubblico, l’organo competente consulta le amministrazioni pubbliche interessate e i soggetti interessati per quanto riguarda gli eventuali effetti significativi del progetto, il che comprende l’analisi degli effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità che sono pertinenti al progetto.
(…)
2. L’organo competente richiede obbligatoriamente i seguenti rapporti, che devono essere debitamente motivati:
a) rapporto dell’organo competente in materia ambientale della Comunità autonoma nel cui territorio è situato il progetto;
b) rapporto sul patrimonio culturale, se del caso;
c) rapporto degli organi competenti in materia di pianificazione idrologica e di demanio idrico nonché in materia di qualità delle acque, se del caso.
d) rapporto sul demanio pubblico marittimo-terrestre e, se del caso, sulle strategie per l’ambiente marino (…);
e) rapporto preliminare dell’organo competente in materia di impatto radiologico, se del caso;
f) rapporto degli organi competenti in materia di prevenzione e gestione dei rischi derivanti da incidenti gravi o da calamità, se del caso;
g) rapporto sulla compatibilità del progetto con la pianificazione idrologica o la pianificazione della Demarcación marina [zona marittima], se del caso;
h) rapporto del Ministero della Difesa qualora il progetto abbia un impatto su aree dichiarate di interesse per la Difesa nazionale e terreni, edifici e impianti, comprese le zone di protezione, interessati dalla Difesa nazionale. Il rapporto è vincolante per quanto riguarda la Difesa nazionale;
i) rapporto degli organi competenti in materia di salute pubblica, se del caso.
Le Comunità autonome, nell’ambito delle loro competenze, possono prevedere l’obbligatorietà di qualsiasi rapporto diverso da quelli di cui sopra.
3. Le consultazioni si svolgono mediante una notifica contenente, almeno, le seguenti informazioni:
a) lo studio di impatto ambientale o il luogo o i luoghi in cui esso può essere consultato;
b) l’organo al quale devono essere trasmessi i rapporti e le osservazioni;
c) tutti i documenti pertinenti relativi al progetto ai fini della valutazione ambientale di cui dispone l’organo competente;
La consultazione delle amministrazioni pubbliche interessate e dei soggetti interessati è svolta per via elettronica, mediante avvisi o con qualsiasi altro mezzo, purché sia fornita la prova dello svolgimento della consultazione.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate e i soggetti interessati dispongono di un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica per presentare i rapporti e formulare le osservazioni che ritengono pertinenti.
5. L’organo competente metterà a disposizione delle amministrazioni pubbliche interessate e dei soggetti interessati le informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 3 che possono essere ottenute solo dopo la scadenza del periodo di informazione del pubblico di cui all’articolo 36 e che sono pertinenti ai fini della decisione sulla realizzazione del progetto”.
14. A norma dell’articolo 38, paragrafo 2, della L. n. 21 del 2013:
“Se, a seguito della fase di informazione del pubblico e di consultazione con le amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti interessati, il committente apporta al progetto o allo studio di impatto ambientale modifiche che comportano effetti significativi sull’ambiente diversi da quelli originariamente previsti, si procederà a una nuova fase di informazione del pubblico e di consultazione alle condizioni previste dagli articoli 36 e 37, la quale, in ogni caso, sarà precedente alla redazione della dichiarazione di impatto ambientale”.
15. Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della L. n. 21 del 2013, “[l]’organo competente in materia ambientale, una volta ultimata l’analisi tecnica del fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale, redige la dichiarazione di impatto ambientale”. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 41, detta dichiarazione deve comprendere, in particolare, “[u]na sintesi dei risultati del processo di informazione del pubblico e delle consultazioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti interessate, nonché il modo in cui sono stati presi in considerazione”.
16. L’articolo 33 della Ley autonómica gallega 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de C.A. (legge della Comunità autonoma di Galizia 8/2009, che disciplina lo sfruttamento dell’energia eolica in Galizia e che istituisce un canone eolico e il Fondo di compensazione ambientale), del 22 dicembre 2009 (BOE n. 30, del 4 febbraio 2010, pag. 9842), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la “L. n. 8 del 2009”), ai paragrafi da 10 a 12 e 15 prevede quanto segue:
“10. L’unità responsabile del trattamento [della domanda] presenta ai fini dell’informazione del pubblico, contemporaneamente, il progetto di esecuzione e lo studio di impatto ambientale nel caso di valutazione ambientale ordinaria, mediante pubblicazione nel “Diario Oficial de Galicia” [(“Gazzetta ufficiale della Comunità autonoma di Galizia”)], nonché sul sito Internet del ministero competente in materia di energia. (…)
11. Durante il suindicato periodo, ogni soggetto, ente o organismo interessato può presentare le osservazioni che ritiene opportune o richiedere l’esame del fascicolo e della documentazione tecnica, o della parte di essa per la quale ciò è consentito. Le osservazioni presentate sono comunicate al richiedente affinché fornisca una risposta al loro contenuto e la comunichi all’unità responsabile del trattamento [della domanda] entro un termine massimo di quindici giorni.
12. Contemporaneamente alla procedura di informazione del pubblico, l’unità responsabile del trattamento [della domanda] svolge la procedura di audizione e consultazione con le amministrazioni pubbliche interessate e con i soggetti interessati, richiedendo almeno i rapporti obbligatori indicati per la valutazione ambientale e organizzando un’audizione delle amministrazioni comunali interessate. (…)
15. L’unità responsabile del trattamento [della domanda] invia i rapporti e le osservazioni ricevute al committente perché quest’ultimo vi si conformi e/o li prenda in considerazione nella redazione del progetto di esecuzione e dello studio di impatto ambientale, affinché proceda alle modifiche e agli adeguamenti di ciascuno di tali documenti. Il committente dispone di un termine massimo di un mese per presentare i documenti definitivi adattati ai fini della prosecuzione del procedimento (…)”.
17. L’articolo 34, paragrafo 1, della L. n. 8 del 2009, stabilisce che “[u]na volta espletato il procedimento di autorizzazione amministrativa e una volta che il richiedente abbia attestato l’accesso alla rete di trasmissione o alla rete di distribuzione, a seconda dei casi, e l’ottenimento di un punto di connessione a una di queste reti, la direzione generale competente in materia di energia emette una decisione in merito al rilascio dell’autorizzazione amministrativa preliminare e dell’autorizzazione amministrativa per la costruzione della centrale eolica entro un termine massimo di due mesi dal ricevimento della documentazione completa da parte dell’organo competente a decidere nel procedimento”.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
18. Il 22 dicembre 2017, la E., in qualità di committente, ha chiesto alle autorità della Comunità autonoma di Galizia il rilascio di un’autorizzazione amministrativa preliminare e di un’autorizzazione amministrativa per la costruzione degli impianti della centrale eolica “A Raña III”, situata nel territorio del comune di Mazaricos (Spagna). La sua domanda era corredata di vari documenti, tra cui uno studio di impatto ambientale del progetto di cui trattasi, previsto dall’articolo 35 della L. n. 21 del 2013.
19. Una volta elaborati i rapporti preliminari, la fase di informazione del pubblico è stata avviata per un periodo di 30 giorni, il che ha dato luogo alla presentazione di diverse osservazioni.
20. Nel contempo, gli organismi competenti nei settori, in particolare, della silvicoltura, delle acque, del patrimonio naturale e culturale, del turismo, della salute, dell’energia elettrica e della sicurezza aerea hanno presentato i loro rapporti conformemente all’articolo 37 della L. n. 21 del 2013.
21. Il 17 giugno 2022, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático (direzione generale per la qualità ambientale, la sostenibilità e il cambiamento climatico) della Comunità autonoma di Galizia ha redatto la dichiarazione di impatto ambientale di cui all’articolo 41 della L. n. 21 del 2013.
22. Dopo la presentazione, da parte dell’E., della documentazione tecnica che le era stata richiesta, la direzione generale della pianificazione energetica e delle risorse naturali della Comunità autonoma di Galizia le ha concesso, il 30 giugno 2022, le autorizzazioni domandate.
23. Il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia, Spagna), giudice del rinvio, è investito di un ricorso proposto dall’associazione P.L. avverso la decisione implicita di rigetto del suo ricorso amministrativo diretto all’annullamento della decisione del 30 giugno 2022.
24. Dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del suo ricorso, tale associazione deduce un motivo di annullamento vertente sulla mancata presentazione, ai fini dell’informazione del pubblico, del progetto infine autorizzato e fa riferimento, al riguardo, a una sentenza del giudice del rinvio del 14 gennaio 2022. In tale sentenza, quest’ultimo avrebbe ritenuto, in una causa analoga e sulla base della medesima normativa dello Stato e della comunità autonoma, che, nella misura in cui tale normativa non prevedeva la trasmissione dei rapporti menzionati all’articolo 37 della L. n. 21 del 2013 agli interessati affinché questi ultimi potessero presentare le loro osservazioni, essa violava l’obbligo di informazione del pubblico di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva VIA.
25. Detta sentenza è stata revocata da una sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sezione amministrativa della Corte suprema, Spagna), del 21 dicembre 2023, con la motivazione, in particolare, che la direttiva VIA offriva agli Stati membri diverse opzioni procedurali quanto al momento in cui occorreva procedere all’informazione del pubblico interessato e alle consultazioni delle autorità che avrebbero potuto essere interessate a tale progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali.
26. Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che gli organi che si pronunciano su domande di autorizzazione di progetti aventi effetti sull’ambiente siano tenuti, in virtù dell’articolo 6 della direttiva VIA, ad adottare tre misure preliminari. Le prime due, il cui ordine cronologico di realizzazione non sarebbe fissato, consisterebbero nel dare al grande pubblico la possibilità di essere ascoltato sul progetto e nel raccogliere i rapporti degli organismi competenti in diversi settori. Il terzo interverrebbe successivamente e consisterebbe nel trasmettere i principali rapporti e consulenze di tali organismi al pubblico interessato affinché quest’ultimo possa presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione finale.
27. Invero, tale giudice ritiene che l’obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva VIA sia chiaro, vale a dire che essi devono garantire che il pubblico interessato abbia accesso a tali principali rapporti affinché quest’ultimo possa esercitare il diritto, conferitogli dal paragrafo 4 di tale articolo, di presentare, entro un termine di almeno 30 giorni, le sue osservazioni e i suoi pareri prima dell’adozione della decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale del progetto di cui trattasi.
28. Detto giudice ritiene che i rapporti di cui all’articolo 37, paragrafo 2, della L. n. 21 del 2013 rientrino nell’espressione “ai principali rapporti e consulenze” di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA, poiché il contenuto di tali rapporti ha un effetto diretto e rilevante sulla valutazione dell’impatto ambientale di un progetto, atteso che detti rapporti forniscono preziose informazioni tecniche prodotte dalle amministrazioni specializzate nei settori menzionati all’articolo 3 di tale direttiva. Informazioni essenziali e pertinenti ai fini della valutazione di un progetto che può avere “effetti significativi sull’ambiente”, ai sensi della direttiva VIA, risulterebbero, quanto meno, dal contenuto dei rapporti di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettere da a) a g) e i), della L. n. 21 del 2013.
29. Tuttavia, la L. n. 21 del 2013 non prevedrebbe alcuna misura successiva alla ricezione di tali rapporti che offra al pubblico interessato un’effettiva opportunità di partecipare alle procedure di valutazione. L’articolo 37, paragrafo 5, della L. n. 21 del 2013 non colmerebbe tale lacuna, dal momento che non identificherebbe chiaramente le informazioni di cui trattasi e prevedrebbe, per quanto le riguarda, solo un mero “accesso” e non una vera e propria procedura che consenta di attuare il “il diritto di esprimere osservazioni” riconosciuto al pubblico interessato dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva VIA.
30. Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che gli articoli da 36 a 38 della L. n. 21 del 2013 nonché gli articoli 33 e 34 della L. n. 8 del 2009 potrebbero non aver recepito correttamente quanto imposto dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva VIA.
31. Date tali circostanze, il Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Corte superiore di giustizia della Galizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Quale sia il significato dell’espressione “principali rapporti e consulenze” di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva VIA].
2) Se si debba intendere che i rapporti menzionati all’articolo 37, paragrafo 2, della L. n. 21 del 2013 rientrino tra i “principali rapporti e consulenze” di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva VIA].
3) Se gli articoli [da 36 a 38] della [L. n. 21 del 2013] e gli articoli 33 e 34 della [L. n. 8 del 2009] ostino all’obbligo imposto dall’articolo 6, paragrafo 3, della [direttiva VIA] di provvedere affinché il pubblico interessato abbia accesso ai principali rapporti settoriali emessi, per consentirgli di esercitare il diritto, conferitogli dal paragrafo 4 di tale disposizione, di esprimere osservazioni e pareri e partecipare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, alla procedura decisionale relativa alla domanda di autorizzazione, prima che venga adottata la decisione”.
32. Con ordinanza del presidente della Corte del 10 settembre 2024, Asociación P.L. (C-461/24, EU:C:2024:758), la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta. Con la medesima decisione, il presidente della Corte ha concesso alla presente causa un trattamento prioritario, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.
Sulle questioni pregiudiziali
33. Con le sue tre questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva VIA, e in particolare il suo articolo 6, paragrafo 3, lettera b), debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nell’ambito di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto soggetto a tale direttiva, le autorità che possono essere interessate a tale progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, sono consultate contemporaneamente al pubblico interessato, senza che quest’ultimo abbia poi il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e i suoi pareri sui pareri espressi in tale contesto dalle autorità consultate.
34. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), ii), della direttiva VIA, il processo di valutazione dell’impatto ambientale deve comprendere “lo svolgimento delle consultazioni di cui all’articolo 6 e, ove pertinente, all’articolo 7”.
35. Conformemente all’articolo 6 della direttiva VIA, devono essere consultate, da un lato, le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, e, dall’altro, il pubblico interessato.
36. Il diritto di quest’ultimo di essere consultato costituisce un elemento essenziale del processo di valutazione previsto dalla direttiva VIA.
37. Come, infatti, precisato dal considerando 16 della direttiva VIA, l’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.
38. A tal fine, l’articolo 6 della direttiva VIA stabilisce, anzitutto, ai paragrafi 2 e 3, che un insieme di informazioni relative ai progetti soggetti a una valutazione dell’impatto ambientale debba essere, a seconda dei casi, comunicato al pubblico “in una fase precoce delle procedure decisionali (…) e al più tardi non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni” o che il pubblico interessato vi abbia accesso “entro scadenze ragionevoli”. Tale articolo stabilisce, poi, al paragrafo 4, che “al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali (…). A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione”. Infine, il paragrafo 7 di detto articolo dispone che i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA non possono essere inferiori a 30 giorni.
39. Da tali disposizioni discende, da un lato, che tanto la comunicazione al pubblico o l’accesso del pubblico interessato alle informazioni che servono da base a tale partecipazione del pubblico, nell’ambito del processo di valutazione e di autorizzazione dei progetti soggetti alla direttiva VIA, quanto la possibilità data al pubblico interessato di esprimere osservazioni e pareri su tali informazioni nonché, più in generale, sul progetto interessato e sul suo impatto ambientale, devono intervenire in una fase precoce e, in ogni caso, prima dell’adozione di una decisione relativa all’autorizzazione di tale progetto (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement, C-463/20, EU:C:2022:121, punti 70 e 71).
40. Dall’altro lato, tale partecipazione deve essere effettiva, il che implica che il pubblico interessato possa esprimersi non solo in modo utile e completo sul progetto interessato nonché sul suo impatto ambientale, ma anche in un momento in cui tutte le opzioni sono possibili (sentenza del 24 febbraio 2022, Namur-Est Environnement, C-463/20, EU:C:2022:121, punto 72).
41. Quanto alla consultazione delle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva VIA prevede, in sostanza, che tali autorità debbano avere la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione.
42. Ciò detto, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva VIA non precisa in quale fase del processo di valutazione e di autorizzazione dei progetti soggetti a detta direttiva debba intervenire la consultazione di tali autorità. Detta disposizione stabilisce, al contrario, che le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.
43. Il momento di una siffatta consultazione non risulta neppure dalle altre disposizioni di detto articolo 6. In particolare, il paragrafo 6 di tale disposizione si riferisce alle consultazioni, da un lato, delle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali e, dall’altro, del pubblico interessato, senza indicare l’ordine in cui tali consultazioni devono aver luogo.
44. Una siffatta precisazione non figura neppure all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), ii), della direttiva VIA, né del resto, per quanto riguarda le consultazioni che devono essere svolte, se del caso, in un altro Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa da un progetto, all’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva.
45. In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva VIA non menziona, tra le informazioni che devono essere comunicate al pubblico o a cui il pubblico interessato deve avere accesso, i pareri formulati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dalle autorità contemplate da quest’ultima disposizione. Allo stesso modo, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva VIA non dispone che il pubblico interessato ha il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare il progetto, osservazioni o pareri sui pareri espressi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, dalle autorità ivi contemplate.
46. Per quanto riguarda, più specificamente, l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA, il quale fa riferimento all’accesso del pubblico interessato ai “principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti”, occorre rilevare che neppure tale disposizione rinvia all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, ma rinvia, al contrario, al diritto degli Stati membri.
47. Peraltro, se è vero che, tenuto conto dell’oggetto della direttiva VIA, la nozione di “rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti”, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva VIA, può comprendere tutti i documenti pertinenti per la valutazione dell’impatto ambientale del progetto in questione, di cui tale autorità o tali autorità dispongono, occorre tuttavia rilevare che la portata di tale articolo 6, paragrafo 3, lettera b), è limitata ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti “nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo”.
48. Sebbene, dunque, non si possa escludere che, conformemente al diritto nazionale, i pareri più pertinenti formulati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva VIA, dalle autorità interessate contemplate da quest’ultima disposizione, possano, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 3, lettera b), dover essere comunicati al pubblico interessato qualora tali pareri siano stati espressi alle autorità competenti nel momento in cui quest’ultimo è informato, da tale disposizione non si può neppure dedurre che detti pareri debbano, in ogni caso, far parte delle informazioni che servono da base per la consultazione del pubblico interessato.
49. Dai termini della direttiva VIA non risulta, quindi, né che la consultazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, delle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, debba aver luogo prima di quella del pubblico interessato, né che quest’ultimo debba, in ogni caso, avere il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare il progetto, osservazioni e pareri sui pareri formulati, ai sensi di tale articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, dalle autorità contemplate da tale disposizione.
50. Pertanto, gli Stati membri possono svolgere le consultazioni delle autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, da un lato, e del pubblico interessato, dall’altro, contemporaneamente e senza che quest’ultimo abbia poi il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e pareri sui pareri espressi in tale ambito dalle autorità consultate, come avvenuto nel caso di specie.
51. Nella misura in cui i considerando da 16 a 19 della direttiva 2011/92 mettono in evidenza l’obiettivo dell’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni, occorre aggiungere che dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, e paragrafo 6, lettera b), nonché dall’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva VIA risulta che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto di tale obiettivo in sede di formulazione di tali articoli, senza tuttavia esigere espressamente che le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, siano consultate prima del pubblico interessato o che quest’ultimo abbia il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e i suoi pareri sui pareri espressi in tale contesto dalle autorità consultate.
52. Peraltro, all’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva VIA, il legislatore dell’Unione ha scelto il rapporto di valutazione di cui all’articolo 5 di tale direttiva come il dies a quo del termine di almeno 30 giorni di cui deve disporre il pubblico interessato, in ciascun caso, nell’ambito della sua consultazione. Ciò indica che, secondo tale legislatore, detto rapporto è fondamentale ai fini di un’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni.
53. Inoltre, dai considerando da 31 a 33 della direttiva 2014/52 risulta che, mediante le modifiche apportate all’articolo 5 e all’allegato IV della direttiva 2011/92, il legislatore dell’Unione ha garantito che i dati e le informazioni fornite dal committente in detto rapporto siano completi e di qualità sufficientemente elevata e che, a tal fine, gli esperti coinvolti nella redazione dei rapporti di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto soggetto alla direttiva VIA siano qualificati e competenti.
54. Ne discende che, poiché il pubblico interessato dispone, ai fini della sua consultazione nell’ambito del processo di valutazione e di autorizzazione dei progetti soggetti alla direttiva VIA, di tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva e soprattutto, per almeno 30 giorni, del rapporto di valutazione dell’impatto ambientale redatto conformemente ai requisiti dell’articolo 5 di detta direttiva nonché del suo allegato IV, la partecipazione del pubblico interessato può essere considerata effettiva. Per contro, non è necessario, a tal fine, che il pubblico interessato abbia, in ogni caso, il diritto di esprimersi, nell’ambito di tale consultazione, anche sui pareri formulati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva VIA, dalle autorità contemplate da quest’ultima disposizione.
55. Peraltro, come sottolineato, in sostanza, dal governo tedesco e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, una soluzione contraria potrebbe rivelarsi eccessivamente gravosa per le amministrazioni nazionali interessate e prolungare il procedimento, il che non sarebbe compatibile con l’obiettivo di un processo decisionale efficiente menzionato al considerando 36 della direttiva 2014/52.
56. Ciò detto, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della direttiva VIA impone agli Stati membri di dare al pubblico interessato, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4, accesso alle informazioni rilevanti diverse da quelle previste all’articolo 6, paragrafo 2, che sarebbero disponibili dopo che il pubblico interessato sia stato informato in applicazione di quest’ultima disposizione.
57. Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che la direttiva VIA non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nell’ambito di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto soggetto a tale direttiva, le autorità che possono essere interessate a tale progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, sono consultate contemporaneamente al pubblico interessato, senza che quest’ultimo abbia poi il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e i suoi pareri sui pareri espressi in tale contesto dalle autorità consultate.
Sulle spese
58. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
deve essere interpretata nel senso che:
essa non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nell’ambito di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto soggetto a tale direttiva, le autorità che possono essere interessate a tale progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, sono consultate contemporaneamente al pubblico interessato, senza che quest’ultimo abbia poi il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e i suoi pareri sui pareri espressi in tale contesto dalle autorità consultate.
