SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, (omissis) adiva questa Corte ed impugnava l’intimazione di pagamento n. (omissis),
notificatagli in data (omissis) da Agenzia Entrate e Riscossione di Taranto, invocandone l’annullamento, per omessa notifica degli atti prodromici (cartella), nullità della notifica della cartella, perché eseguita in
copia cartacea, anziché in originale, e priva di firma, nonché per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio nei confronti della suddetta Agenzia, la causa veniva posta in decisione,
all’odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la cartella di pagamento, oggetto dell’intimazione
impugnata, risulta debitamente notificata ad un familiare, sicché la notifica resta valida ed è opponibile
soltanto mediante querela di falso.
L’omessa impugnazione di essa ha comportato la definitività del titolo, con conseguente preclusione di
ogni eccezione di merito antecedente.
Com’è noto, poi, la cartella viene notificata in unico originale, sicché quella come sopra notificata è essa
stessa l’originale e non una copia.
Anche l’eccezione di nullità, per essere la cartella priva di firma, è infondata, in quanto la sottoscrizione
autografa non è richiesta dalla legge, tant’è che questa non è prevista nel modello ministeriale
predisposto.
Infatti, l’esistenza della cartella non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una
sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo… tanto più che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (Cassazione civile, Ordinanza n. 9989 del 28 marzo 2022)
E’, invece, fondata l’eccezione di prescrizione.
E’ noto che la cassazione si sia attestata sulla linea della prescrizione decennale del canone rai.
Da ultimo, è intervenuta la decisione Cassazione sez. V civile, n. 17234 del 15.6.2023, che, assimilando il
canone rai ad Irpef ed IVA, quanto ad autonomia e variabilità reddituale annua, ne ha parificato anche il
regime prescrizionale, elevandolo a 10 anni.
Francamente, non se ne comprende la motivazione, la quale, sul punto, appare piuttosto assertiva.
In effetti, il canone rai va pagato annualmente ed ogni anno l’obbligazione, salvo l’obbligo di comunicare
eventuali variazioni successive intervenute, resta esattamente identica a quella dell’anno precedente, senza alcuna modificazione del presupposto impositivo, dal lato sia soggettivo che oggettivo, a differenza delle imposte erariali, in cui gli elementi costitutivi dell’obbligazione dipendono invece da un’autonoma
dichiarazione e dal reddito prodotto, che può variare di anno in anno (da qui, il regime della tassazione in base a dichiarazione ripetitiva).
Consegue la inammissibilità di una assimilazione tra i tributi di che trattasi.
Tra l’altro, il canone rai è predeterminato per legge e prescinde persino dalla posizione reddituale dell’obbligato, di modo che tra i tributi in esame esiste anche una diversità ontologica a monte, essendo
quelle erariali imposte sul reddito ed il canone rai, invece, un tributo fisso.
Dunque, anche il canone rai deve ritenersi ragionevolmente soggetto alla prescrizione quinquennale,
secondo il regime previsto dall’art. 2948 cc. (conf. TAR Lazio, n. 1053/1997).
Ora, poiché la cartella è stata notificata il 13.5.2016, la prescrizione è maturata il 13.5.2021 ed è comunque maturata anche al lordo del periodo di sospensione ex art. 67, primo comma, del d.l. 18/2020; con la precisazione che non opera qui la proroga della prescrizione ex art. 68 stesso decreto legge, trattandosi di ruolo consegnato fuori del periodo ivi previsto.
L’incertezza giurisprudenziale sul tema trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l’intimazione di pagamento impugnata. Spese compensate.
Taranto, 3.10.2023
