• Home
  • >
  • Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. II, 28/11/2022, n. 889

Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. II, 28/11/2022, n. 889

Massima

In materia di esenzione IMU per l’abitazione principale, ciò che rileva ai fini dell’applicazione del beneficio è l’intestazione catastale e la configurazione giuridica del possesso, e non gli accordi familiari sulla ripartizione dell’uso o la destinazione di fatto, precludendo l’esenzione per immobili posseduti in comunione con quote parziali su più unità abitative.

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) con atto notificato a mezzo pec in data 18 marzo 2022 al Comune di Vibo Valentia e ad Area srl riscossione provvedeva ad impugnare l’avviso di accertamento esecutivo n. (omissis) 543 del 14 dicembre 2021 emesso per parziale/omesso/ tardivo versamento IMU annualità 2016 per un ammontare complessivo di € 647,85. Eccepiva: 1) la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per insanabile nullità della notificazione perché eseguita senza rispettare le modalità disciplinate dall’art. 60 del DPR n. 600/73 dell’art. 14 L. 890/1982 e dell’art. 148 c.p.c in quanto l’atto era stato spedito direttamente da AREA a mezzo del servizio postale, senza l’intermediazione di un soggetto ope legis abilitato ovvero del messo notificatore sicché non risultava allegata alcuna relata di notifica. Evidenziava che a mente dell’art. 14 L. 890/1982 gli atti che andavano notificati al contribuente devono essere rimessi con l’impiego di plico sigillato, anche a mezzo servizio postale ma purché non venga violato il disposto dell’art. 60 DPR n. 600/1973 che prescrive che la procedura venga assolta con osservanza degli art. 137 e ss c.p.c. Lamentava quindi che l’atto (impugnato) fosse stato meramente spedito in busta chiusa senza la redazione di relata di notifica, quindi non era dato conoscere quale soggetto qualificato fosse intervenuto nella spedizione dell’atto non essendo rinvenibili né timbro né firma tali da poterlo identificare al fine di portene verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Inoltre, non vi era certezza alcuna in merito all’integrità dell’oggetto di spedizione. 2) la nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione; 3) la nullità dell’atto per violazione dell’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 per assenza dell’attestazione di conformità tra la copia analogica del provvedimento oggetto di ricorso e l’originale informatico di cui essa rappresenta una mera riproduzione; 4) la nullità dell’atto per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione posto che l’avviso di accertamento dei tributi locali doveva essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché dirigente del settore economico finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena appunto il difetto di sottoscrizione. Nel caso in esame l’atto risultava emesso da Area in
qualità di affidataria del servizio e firmato da (omissis) con l’indicazione, accanto al nominativo, che <<il relativo provvedimento di nomina a Responsabile può essere consultato sul sito (..)>> eccepiva che il provvedimento impugnato era nullo perché firmato da un soggetto estraneo rispetto all’Ente creditore e sprovvisto della titolarità dei rapporti giuridici e delle attribuzioni funzionali concernenti le entrate tributarie ed extratributarie di competenza del Comune. 5) nullità per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile della riscossione nel caso di specie (omissis) per la quale non risultava alcun provvedimento dirigenziale di nomina. Nel merito evidenziava che si trattava di omesso versamento IMU di due appartamenti e di due pertinenze che risultavano occupati l’uno dal fratello e l’altro da essa contribuente e ciascuno occupava il 100% dell’appartamento e della correlata pertinenza con conseguente spettanza dell’esenzione IMU quale prima casa, seppure essi fratelli non disponessero della documentazione tecnica per intestarsi, ognuno, il proprio appartamento con la relativa pertinenza.

Non si costituiva il Comune di Vibo Valentia e si costituiva invece Area srl riscossione per dedurre l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Depositava memoria la ricorrente con cui dichiarava di confermare alla luce delle difese di AREA tutte le argomentazioni difensive svolte in ricorso.

All’odierna udienza del 17 novembre 2022 in esito a discussione la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

In relazione ai vizi della notificazione la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito le questioni sollevate dalla contribuente e le ha superate. Invero, per giurisprudenza ormai consolidata: << La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente >> ( cfr Cass. 11708/2011 ) ed ancor più recentemente: << In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite
previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. >> (cfr. Cass. 9111/2012, conf. 14501/2016).

Inoltre, con riguardo alla sottoscrizione ed al documento in pdf si osserva che la SC con la pronuncia n. 29820/21 ha così statuito: <<L’art 1 comma 87 I. n. 549 del 1995, art. 1, stabilisce che <<la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata»; 2.4 Questa Corte ha affermato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi della L. n. 549 del 1995,
art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (Cass. Sez. 6-5, n. 20628/2017 e 12756/2019). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito (Cass. 20628 /2017, 9079/2015) che il citato art. 1, comma 87, è norma speciale non abrogata e che conserva, pertanto, la sua efficacia.>>

Nel caso di specie il Comune con apposita convenzione, ritualmente prodotta, ha affidato il servizio di accertamento e riscossione forzata dai IMU, TASI e TARI per l’annualità 2016 alla società AREA; la convenzione risulta stipulata dal dr. (omissis) quale responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Vibo Valentia e in rappresentanza dell’Ente ed il procuratore ad negotia della società. Risulta prodotta altresì’ la certificazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di iscrizione di AREA all’albo delle società abilitate ad effettuare atti di accertamento e di riscossione con indicazione dei soggetti
che ne hanno la rappresentanza.

Ed ancora la Suprema Corte con la pronuncia n. 39513/21 ha così argomentato: << Corte ha recentemente affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software – comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>. (cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che << nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale>>. Si è, infatti, precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua
intestazione (cfr. Cass. nn. 21290/2018, 26053/2015, 13461/2012). Del resto, già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)>> l’indirizzo seguito dalla suprema Corte si è arricchito della recente pronuncia conforme (cfr. Cass. 8535/22).

In relazione agli obblighi motivazionali si osserva che le disposizioni normative richiamate in ricorso hanno il seguente contenuto: Il comma 162 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 <<Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo>> e la lettera a) del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 : <<Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso … A norma del comma 162 gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati..l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso. in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni. L’ articolo dispone, al comma 1, la riscossione frazionata delle sanzioni prevista dall’articolo 68, pertanto l’avviso deve indicare puntualmente le regole per il pagamento della sanzione in pendenza di giudizio posto che la riscossione del tributo non è sospesa; l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

L’atto impugnato contiene tutti i requisiti richiesti essendo titolato “accertamento esecutivo”, risulta indicato l’Ente creditore il Comune di Vibo Valentia, il tributo per cui vi è ripresa a tassazione e l’annualità di riferimento, risultano riportate la normativa e le delibere comunali impositive delle aliquote (abitazione principale 6,00%, altre unità immobiliari ecc.) nonché il fabbricato individuato catastalmente, i mesi di possesso (6) la percentuale di possesso ( 50%) il valore denunciato e la rendita catastale; l’imposta dovuta per sommatoria e l’imposta versata (pari a zero e quindi omesso pagamento), il calcolo di sanzioni ed interessi. Risultano indicate le avvertenze: si intima di adempiere al pagamento dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica del presente accertamento al Comune di Vibo Valentia, l’indicazione di quanto previsto in ipotesi di tempestiva proposizione di ricorso, che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi i 60 giorni dal termine ultimo di pagamento, la possibilità di ricorso alla Commissione Tributaria, le modalità per proporre ricorso, il responsabile del procedimento, le indicazioni per accedere alle informazioni.

Quanto al merito il ricorso è manifestamente infondato. Si tratta di due appartamenti e di due pertinenze posseduti al 50% e quindi in comunione dalla (omissis) e dal fratello. Rimane irrilevante che per accordo familiare i germani abbiano deciso di occupare ciascuno in via esclusiva un appartamento e la correlata pertinenza in quanto rileva l’intestazione catastale che la ricorrente ha ammesso non essere stata effettuata per mancanza di idonea documentazione.

Il ricorso va pertanto rigettato con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di AREA, nulla in favore del Comune che non ha svolto attività defensionale.

P.Q.M.

La Corte

1. rigetta il ricorso;

2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di AREA srl che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c in favore dell’avv.to (omissis) che ne ha fatto richiesta. Nulla per il Comune di Vibo Valentia che non ha svolto attività defensionale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia,

Sezione Seconda del 17 novembre 2022.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi