SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato (omissis), in persona del legale rappresentante pt, a mezzo difensore, impugnava gli avvisi di accertamento IMU e TASI anno 2018 indicati in epigrafe deducendo l’intervenuta prescrizione del credito azionato e l’insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso.
Vi era costituzione in giudizio del Comune di Mileto che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All’odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto dall’(omissis) stante l’identità delle contestazioni mosse avverso i due avvisi di accertamento.
Nel resto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Si legge nel ricorso “gli accertamenti, sono prescritti nei termini di emissione, in quanto emessi in data 30.01.2024 e non entro il 31.12.2023, anche se non prescritti nei termini di notifica, essendo stati notificati, entrambi, a mezzo raccomandata AR il 19.02.2024, non oltre il termine del 26.03.2024, come dettato dalla legge”.
La contestazione non può essere condivisa non risultando (né la ricorrente provvedeva ad alcuna indicazione in tal senso) alcun dato normativo che prescrivesse un termine per la materiale emissione degli avvisi in contestazione ma, esclusivamente, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente, per la notifica degli stessi.
Si legge, ancora, nel ricorso come “l’avviso tasi è da annullare totalmente in virtù dell’esenzione prevista per gli anni 2016-2017-2018-2019, dalla Legge di Stabilit‡ 2016 (Legge 28/12/2015 n°208 – G.U. 302 DEL 30/12/2015) e successive, che esclude dalla TASI le abitazioni principali di categoria catastale A03-A04-A05 inclusa una pertinenza”.
Come correttamente evidenziato dal comune di Mileto nelle proprie controdeduzioni gli immobili in contestazione sono di proprietà dell’(omissis) per l’(omissis) della Regione Calabria e non dei singoli conduttori; nel caso in esame, pertanto, i predetti immobili non possono equipararsi
all’abitazione principale.
Ancora, con riferimento alla contestazione in tema di IMU, vale rilevare quanto segue.
Questa Corte, in diverse statuizioni rese nel corso degli anni, ha escluso l’esenzione a fini IMU invocata dall’(omissis) ritenendo, anche alla stregua dell’insegnamento della Suprema Corte (vedi Cass. 39799/2021), che gli immobili in contestazione non potessero equipararsi agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146.
Di recente, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento, statuendo come “in tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)” Cass. 14511/2024.
Ancora “in tema di IMU, la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non è incompatibile con l’esenzione prevista dall’art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, poiché i due regimi agevolativi possono coesistere, dovendo essere accertata, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei rispettivi presupposti applicativi” Cass. 27529/2024.
Anche alla stregua del mutato insegnamento della Suprema Corte, come detto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed infatti, pur escludendo, in astratto, l’incompatibilità tra la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 per gli immobili assegnati dall’(omissis) e l’esenzione prevista dall’art.13, comma 2, lett. b, del d.l. medesimo, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, la Suprema Corte subordina l’esenzione prevista per gli alloggi sociali all’accertamento, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Nel caso in esame la documentazione prodotta da (omissis) non risulta idonea all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa gravante; ed infatti non risultano depositati i contratti di locazione dei singoli immobili in contestazione (la ricorrente depositava solo alcuni facsimile di contratti di locazione stipulati dall’(omissis) della Provincia di Cs nell’anno 2012), indispensabili onde fornire la prova della sussistenza dei requisiti oggettivi (degli immobili) e soggettivi (dei conduttori) e poter beneficiare dell’esenzione invocata.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– pone le spese del giudizio a carico della ricorrente (omissis) che liquida, in favore del Comune di Mileto, nella misura complessiva di euro 780,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia sezione 2 del 10 dicembre 2024.
