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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. I, 25/06/2024, n. 704

Massima

Il ricorso del contribuente è dichiarato inammissibile per manifesta carenza di interesse qualora le doglianze principali riguardino la tassazione di immobili che, come risulta per tabulas dall’atto impositivo impugnato, non sono stati gravati dal tributo in quanto già riconosciuti esenti come abitazione principale e relative pertinenze. Sono altresì inammissibili le questioni ulteriori o i motivi nuovi non formulati con il ricorso introduttivo o mediante motivi aggiunti. La soccombenza comporta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 29.01.2024 al Comune di Vibo Valentia la contribuente (omissis) ricorre contro l’avviso di accertamento n. (omissis) notificato il 18.12.2023 relativo all’anno d’imposta 2018 per IMU per un importo complessivo di € 505,83 ed espone quanto segue.

Tra gli immobili inseriti nell’accertamento sono inclusi i seguenti fabbricati:

-fabbricato fg.(omissis) part.n. (omissis) sub (omissis) cat. (omissis) RC (omissis) abitazione principale;

-fabbricato fg part. n. (omissis) sub (omissis) cat. (omissis) RC (omissis) pertinenza;

-fabbricato fg (omissis) part. (omissis) sub (omissis) cat. (omissis) RC (omissis) pertinenza.

Per tali fabbricati nessun accertamento e/o avviso è stato notificato per gli anni precedenti e nessuna imposta è dovuta ai sensi dell’articolo 540 c.c. in quanto, sugli stessi gode del diritto di abitazione la mamma della ricorrente, signora (omissis).

La Soget spa si costituisce ed espone quanto segue.

Legittimazione passiva piena in capo al concessionario ed affidatario del servizio di accertamento.

Per come evince pacificamente dell’atto impugnato, lo stesso è stato emesso per conto del Comune dalla Soget s.p.a. Società concessionaria del servizio.

Sussistenza dei presupposti impositivi.

Per mero scrupolo difensivo, occorre specificare che nel dettaglio immobili sono presenti 5 immobili, 3 dei quali non sono stati tassati poiché riconosciuti come abitazione principale della ricorrente con relative pertinenze, pertanto gli immobili tassati dall’avviso di accertamento sono sostanzialmente solo due.

Obbligo di dichiarazione a carico del contribuente.

La controparte sostiene di non essere soggetto passivo di imposta, in verità dagli atti di causa non risulta che la contribuente abbia mai comunicato al Comune di Vibo Valentia una circostanza che potesse esonerarla del pagamento del tributo. In tema di esenzioni, recentissima pronuncia della Cassazione ha statuito che le stesse possano essere riconosciute, se dovute, solo a seguito di presentazione di dichiarazione che determina la richiesta. Pertanto l’avvenuta presentazione della denuncia è decisiva non poter fruire dell’esenzione. Pertanto l’avvenuta presentazione della denuncia è decisiva per poter fruire dell’esenzione.

Il Comune impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza di denuncia, non diversamente surrogabile, non può essere riconosciuto alcun beneficio.

Si vedano a tal proposito le sentenze Cassazione n.15419/2021 e n. 37385/2022.

Il contribuente in data 05.06.2024 ha presentato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Palese è la carenza di interesse della contribuente.

Costei si duole della tassazione degli immobili indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell’avviso di accertamento
impugnato.

Ma come risulta per tabulas dell’atto impositivo – gli immobili in questione non sono stati gravati dal tributo in quanto esenti, trattandosi dell’ abitazione principale delle relative pertinenze.

Le questioni ulteriori, inammissibilmente proposte dalla ricorrente con la memoria (in ordine alla titolarità passiva del tributo in relazione ai residui immobili indicati nell’avviso di accertamento), non devono essere prese in considerazione da questa Corte, trattandosi di motivi nuovi non formulati con il ricorso introduttivo, è – e neppure – mediante motivi aggiunti.

Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 15 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La Corte provvede alla relativa liquidazione, come da dispositivo che segue, secondo lo scaglione di valore della causa; in base alle voci previste dalla Tariffa forense, approvata con D.M. 13 agosto 2022, n. 147; e nella osservanza dei criteri ibidem stabiliti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 250,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge.

Vibo Valentia 20.06.2024

Allegati

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