SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.05.2024 al Comune di Joppolo il contribuente (omissis) impugna l’avviso di accertamento IMU n. 843 per l’anno d’imposta 2018 notificato il 03.04.2024 per l’importo di €. 282,74 ed espone quanto segue.
L’atto di accertamento, emesso dall’Ufficio Tributi del Comune di Joppolo, è viziato sia per difetto di motivazione e sia per l’intervenuta prescrizione del termine di notifica, come previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n.296 del 2006. Il contribuente nell’anno 2018 era comproprietario parzialmente di alcuni immobili nel Comune di Joppolo, in parte utilizzati come abitazione principale (abitazione e pertinenze) dagli altri comproprietari (genitori, fratelli, parenti, etc.) e gli altri comunque non locati, per i quali spetta la riduzione del 50% dell’imposta. L’IMU per l’anno 2018 risulta interamente versata dalla signora (omissis) n. (omissis), anch’essa comproprietaria, comprendente anche quella dovuta dai seguenti altri comproprietari: (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) (allegati F24). Il Comune di Joppolo, in caso di accertamento dell’omesso o parziale versamento dell’IMU, poteva notificare l’avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, nel caso di specifico “anno 2018” entro il 31.12.2023.
La notifica dell’avviso di accertamento risulta notificata il 03.04.2024, quindi in estremo ritardo, senza che possa essere applicata la sospensione dei termini previsti dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, art. 67 <<08 marzo – 31 maggio 2020>>, a causa del COVID-19, e se applicabile il termine sarebbe scaduto il 25.03.2024, perché applicabile soltanto per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso che rientravano in scadenza al 31.12.2020, in pratica, tale sospensione, era applicabile per l’anno d’imposta fino al 2015, escludendo conseguentemente gli anni d’imposta successi. L’avviso di accertamento è stato emesso e notificato in spregio al termine ordinario, ritenendo di poter beneficiare della proroga di ottanta cinque 885) giorni derivante dalla normativa emergenziale emanata durante la fase pandemica. L’art. 67 del D.L. n.18 del 2020, ha disposto per l’Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall’08 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, della L.27 luglio 2000, n.212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159”. Con i documenti di prassi, l’amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all’interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell’anno 2020 e, quindi, per gli atti relativi ai periodi d’imposta anche successivi all’anno 2015, che contengono al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Per effetto di tale interpretazione, l’anno fiscale per le amministrazioni finanziarie e per gli enti locali, si chiuderebbe non già al 31 dicembre di ogni periodo d’imposta, bensì sarebbe spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel mese di marzo del periodo d’imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale, tale ragionamento può partire dell’evoluzione normativa che ha caratterizzato il citato art. 67 del D.L, n.18 del 2020, oggetto di un’importante modifica per mezzo della legge di conversione 24.04.2020, n.27. Il comma 3 del citato articolo 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 riguarda il solo aspetto della notifica delle cartelle di pagamento (“l’agente della riscossione non procede alla notifica della cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”), per cui è irrilevante ai fini della nostra analisi.
Il contribuente ha presentato memorie il 03.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E’ assorbente il rilievo della maturazione della eccepita prescrizione.
Il termine quinquennale della prescrizione del tributo è scaduto il 25 marzo 2024 anteriormente alla notificazione (tardiva) dell’avviso di accertamento impugnato pur computando la sospensione del relativo decorso ai sensi dell’articolo 67 comma 1, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
Consegue l’accoglimento del ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Ioppolo in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 236,54 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Vibo Valentia 09.01.2025
