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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. I, 21/11/2023, n. 914

Massima

Ai fini dell’esenzione dall’Imposta Municipale Unica (IMU) per l’abitazione principale, prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, non è sufficiente la mera dichiarazione di residenza, ma è indispensabile che l’immobile sia quello in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente in maniera congiunta e stabile nella medesima unica unità immobiliare. A differenza della precedente disciplina ICI, non rileva la fruizione congiunta di più unità immobiliari contigue non accatastate unitariamente.

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) con ricorso notificato a mezzo pec in data 13 febbraio 2023 al Comune di Ricadi impugnava l’avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe e relativo a IMU annualità 2017 emesso dal predetto Comune e notificato ad essa contribuente in data 3 febbraio 2023. Eccepiva l’insussistenza del presupposto impositivo in quanto l’immobile di cui al fg (omissis) mapp. (omissis) sub (omissis) ct (omissis) costituiva la sua prima casa di abitazione dove ella era residente sin dal 2013; che risultavano illegittimamente riprese a tassazione anche le pertinenze, ovvero il sottostante garage ed il magazzino; Chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto.

Il Comune di Ricadi non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 9 novembre 2023 la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

La Suprema Corte con indirizzo costante con riferimento all’Imposta Municipale Unica (IMU) ha chiarito che: << 3.2. con riguardo all’agevolazione prevista per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella 1. 24 dicembre 2011, n. 214, si osserva che, secondo quanto anche di recente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 20368/2018), il tenore letterale della norma in esame è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla previsione sull’ICI in tema di agevolazione relativa al possesso di abitazione principale, oggetto di diversi interventi normativi; 3.3. l’art. 13, comma 2, del citato d.l. n. 201/2011, per quanto qui rileva, statuisce che «l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 [… ]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; 3.4. ciò comporta, per un verso, la non applicabilità della citata giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso (cfr. Cass. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass. sez. 5, 9 dicembre 2009, n. 25279; Cass. sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, 3011), per altro la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente;( ..) ( Cass. 170115/19).

Per la Suprema Corte rilevano i soli requisiti della destinazione dell’immobile a casa di abitazione principale e, appunto, la residenza anagrafica in esso e non il requisito dell’accatastamento unitario ma unicamente che l’immobile, per classificazione, non rientri tra le categorie di lusso escluse ( ville, castelli ecc).

Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito alcuna documentazione utile attestante le risultanze anagrafiche, necessaria ai fini della delibazione giudiziale del ricorso.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese non avendo il Comune svolto attività defensionale.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica

· Rigetta il ricorso;

· Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Vibo Valentia,

Sezione Prima del 9 novembre 2023 in composizione monocratica.

Allegati

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