SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis) con atto notificato a mezzo pec il 24 febbraio 2022 al Comune di Vibo Valentia e ad Area srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo n. (omissis) provv. n. ICL 948 del 24 dicembre 2021 emesso da Area srl per l’ente creditore Comune di Vibo Valentia e notificato il 3 gennaio 2022, relativo a IMU annualità 2016. La ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto per l’immobile ella aveva diritto all’aliquota ridotto del 6% trattandosi di abitazione principale come risultava dall’atto di donazione in (omissis) del 5 novembre 2012 che allegava in copia; con ulteriore motivo
lamentava l’erronea determinazione del valore in quanto la rendita catastale dell’immobile era pari ad € 627,75 già rivalutata del 5% e non già pari all’importo accertato di € 659,14 con la conseguenza che il valore dell’immobile non era € 105.462,57 ma inferiore e l’imposta andava calcolata sull’importo corretto. Chiedeva l’annullamento dell’atto; in subordine che l’importo venisse corretto nella rendita e con la decurtazione per l’agevolazione prima casa.
Si costituiva Area riscossioni srl per chiedere il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Comune di Vibo Valentia.
All’odierna udienza del 1° dicembre 2022 la causa in esito a discussione era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La contribuente ha chiesto l’applicazione dell’agevolazione prima casa ed ha prodotto a sostegno l’atto notarile di donazione con il quale l’immobile le era pervenuto per donazione dai propri genitori. Orbene, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione prima casa purché vi sia residente anagraficamente essendo questo una dei requisiti necessari prescritti dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 che statuisce: «l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 […]. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
Tanto premesso di osserva che nell’atto di donazione versato in atti, rogato in (omissis) il 5 novembre 2012, la donataria (omissis) veniva individuata come nata a (omissis) il 2 luglio 1963 e residente in (omissis) all’art. 11 del citato atto pubblico di
donazione la donataria dichiarava: a) di obbligarsi a trasferire la propria residenza nel (omissis) ove è situato l’immobile entro diciotto mesi da oggi.
Ebbene, nel ricorso in esame la contribuente risulta ancora residente in (omissis) con la conseguenza che la dichiarazione d’impegno contenuta nel rogito, mendace non essendo stata attuata, non può fondare la richiesta dell’agevolazione prima casa
difettando nella specie il requisito della residenza anagrafica nell’immobile de quo che non risulta adibito a dimora abituale della (omissis) che risiede e vive in (omissis).
Anche il secondo motivo è infondato risultando la rendita applicata estrapolata dai dati iscritti in catasto e maggiorata dal 5%.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore della sola parte costituita, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte
· rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Area srl che liquida in € 600,00 che distrae ex art. 93 c.p. in favore dell’avv.to (omissis) che ne ha fatto richiesta; nulla in favore del Comune di Vibo Valentia che non ha svolto attività defensionale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Prima del 1° dicembre 2022.
