SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento in rettifica e liquidazione n. 278 in data 04.10.2023, notificato in data 09.01.2024, il Comune di Dinami accertava e chiedeva a (omissis) il pagamento dell’imposta IMU anno 2018, per la somma di euro 185,09.
Con ricorso in data 19.02.2024 (omissis) adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l’avviso di accertamento e ne chiedeva l’annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) l’esenzione del fabbricato dall’imposta Imu.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 19.02.2024 (cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 15.03.2024 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece non si costituiva in giudizio il Comune resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso.
All’udienza pubblica in data 04.07.2024, il Presidente, quale Giudice Monocratico, ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia; indi, la parte costituita ha illustrato le difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi; poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.02.2024 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da (omissis) è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero, la parte ricorrente, ha evidenziato che l’immobile assoggettato all’imposta Imu è costituito da un magazzino, categoria (omissis), in Catasto foglio (omissis) particella n. (omissis), dichiarato come pertinenza dell’immobile principale in sede di autoliquidazione imposta Imu anno 2018, essendo ubicato nello stesso immobile ove è ubicata l’abitazione principale, avendo esso ricorrente attribuito nell’autoliquidazione all’altro immobile di categoria (omissis) (in catasto foglio (omissis), particella n. (omissis)) la qualifica di seconda casa, come tale assoggettabile a Imu (cfr. fascicolo di parte).
A fronte di tali contestazioni il Comune resistente nulla ha eccepito e addirittura non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 19.02.2024.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell’art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, per procedere all’integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza in materia e della particolare esiguità dell’imposta oggetto dell’atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 19.02.2024 da (omissis) nei confronti del Comune di Dinami, ritualmente notificato in data 19.02.2024 e depositato in data 15.03.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 04.07.2024.
