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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Vibo Valentia sez. I, 08/07/2024, n. 787

Massima

In tema di Imposta Municipale Unica (IMU), deve essere accolto il ricorso del contribuente volto all’annullamento dell’avviso di accertamento in rettifica e liquidazione (n. 278 del 04.10.2023, per l’anno 2018), qualora l’immobile assoggettato ad imposta (nella specie, un magazzino) risulti dichiarato e provato come pertinenza dell’abitazione principale, essendo ubicato nello stesso immobile e rientrando pertanto nell’eccezione di esenzione IMU. L’omessa costituzione in giudizio del Comune resistente a fronte delle contestazioni specifiche del contribuente sulla qualificazione dell’immobile determina la fondatezza del ricorso e giustifica l’annullamento dell’atto impugnato.

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con avviso di accertamento in rettifica e liquidazione n. 278 in data 04.10.2023, notificato in data 09.01.2024, il Comune di Dinami accertava e chiedeva a (omissis) il pagamento dell’imposta IMU anno 2018, per la somma di euro 185,09.

Con ricorso in data 19.02.2024 (omissis) adiva la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava l’avviso di accertamento e ne chiedeva l’annullamento, con vittoria delle spese di lite, eccependo: 1) l’esenzione del fabbricato dall’imposta Imu.

Instauratosi il contraddittorio a seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte in data 19.02.2024 (cfr. ricevute di accettazione e di consegna pec, agli atti del fascicolo telematico della parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva in giudizio in data 15.03.2024 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; invece non si costituiva in giudizio il Comune resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso.

All’udienza pubblica in data 04.07.2024, il Presidente, quale Giudice Monocratico, ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia; indi, la parte costituita ha illustrato le difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi; poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 19.02.2024 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).

MOTIVI DELLA DECISIONE

II. Il ricorso proposto da (omissis) è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Invero, la parte ricorrente, ha evidenziato che l’immobile assoggettato all’imposta Imu è costituito da un magazzino, categoria (omissis), in Catasto foglio (omissis) particella n. (omissis), dichiarato come pertinenza dell’immobile principale in sede di autoliquidazione imposta Imu anno 2018, essendo ubicato nello stesso immobile ove è ubicata l’abitazione principale, avendo esso ricorrente attribuito nell’autoliquidazione all’altro immobile di categoria (omissis) (in catasto foglio (omissis), particella n. (omissis)) la qualifica di seconda casa, come tale assoggettabile a Imu (cfr. fascicolo di parte).

A fronte di tali contestazioni il Comune resistente nulla ha eccepito e addirittura non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 19.02.2024.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell’art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, per procedere all’integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza in materia e della particolare esiguità dell’imposta oggetto dell’atto impugnato.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 19.02.2024 da (omissis) nei confronti del Comune di Dinami, ritualmente notificato in data 19.02.2024 e depositato in data 15.03.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

1) Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Vibo Valentia in data 04.07.2024.

Allegati

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