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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Agrigento sez. I, 31/07/2025, n. 2583

Massima

L’impugnazione dell’intimazione di pagamento, estesa agli atti presupposti (cartelle e ruoli), è parzialmente fondata quando si riscontrano irregolarità nella notifica di parte delle pretese tributarie o quando taluni carichi sono stati oggetto di definizione agevolata.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, (omissis) chiedeva l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, delle relative cartelle di pagamento e dei ruoli, ruoli riguardanti IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale, Ritenute alla Fonte, IRAP, Contributo di solidarietà, IVA, sanzioni e interessi, per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015.

Eccepiva:

-La mancata notifica delle cartelle presupposte;

-La nullità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate;

-l’intervenuta decadenza e prescrizione.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l’infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.

Le parti depositavano memorie di replica.

All’odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.

Invero, il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento indicata anche con riferimento agli atti presupposti, deducendo pertanto di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli su cui si fonda la pretesa tributaria avanzata, soltanto tramite la notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.

Tuttavia, dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis), la prima relativa all’anno di imposta 2013 dell’importo di euro 17.906,71 e la seconda relativa all’anno di imposta 2014, per l’importo di euro 588.417,31, è stata depositata dal ricorrente istanza di definizione agevolata accolta da ADER (c.d. Rottamazione ter, ex L. 197/2022).

Pertanto, deve pronunciarsi l’estinzione del presente giudizio con riferimento a tali carichi tributari.

Inoltre, risulta regolarmente notificata in data 27/11/2014 all’indirizzo di residenza la cartella di pagamento n. (omissis), tramite servizio postale, con consegna del plico alla cugina (omissis) (v. al riguardo certificato storico di residenza del contribuente prodotto dal resistente, dal quale emerge che alla data della notifica il ricorrente risiedeva in Favara all’indirizzo al quale è stata consegnata la raccomandata).

Parimenti, dalla produzione del resistente emerge che la cartella n. 29120170018074832000, risulta notificata in data 18/10/2018 a mezzo raccomandata consegnata personalmente a mani del destinatario.

Di conseguenza, l’impugnazione andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente è venuto a conoscenza delle pretese tributarie avanzate e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.

Il ricorrente non può pertanto dedurre la mancata conoscenza degli atti impositivi e impugnare l’intimazione di pagamento unitamente alle cartelle sopra indicate, risultando al contribuente conosciute le pretese tributarie avanzate, che sono divenute per quanto sopra detto definitive.

Inoltre, tenuto conto della data di notifica delle cartelle summenzionate, va rigettata l’eccezione di decadenza del diritto dell’ente di richiedere la riscossione delle imposte.

Risulta altresì infondata l’eccezione di prescrizione proposta, decorrendo la prescrizione soltanto dalla data di notifica delle cartelle.

Invero, con riferimento all’intervenuta prescrizione, va rilevato che relativamente alle imposte richieste il termine di prescrizione è decennale, non costituendo i crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta (cfr. Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n.3827 del 12/2/2024).

In ogni caso nella specie va tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID 19.

Infine, va rilevato che non vi è prova della notifica della cartella di pagamento n. (omissis), dell’importo di euro 60.435,15, asseritamente notificata a mezzo pec. Tra gli atti prodotti dalla resistente non è stata rinvenuta l’attestazione di avvenuta ricezione della pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente.

Non vi è prova altresì della regolare notifica della cartella n. (omissis), del valore complessivo di euro 57.186,08, anno di imposta 2015, notificata mediante deposito nella Casa Comunale, stante la temporanea assenza del destinatario, non rinvenendosi in atti prova della regolare notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, che nella specie risulta priva della firma e della qualità del ricevente. Con riferimento alla detta cartella la procedura notificatoria non può dirsi pertanto regolarmente perfezionata.

Il ricorso proposto può dunque essere accolto esclusivamente con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis), che vanno annullate.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso proposto le spese vanno compensate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla le cartelle di pagamento nn. (omissis) e (omissis).

Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis).

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa le spese.

Allegati

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