SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, (omissis) chiedeva l’annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata, delle relative cartelle di pagamento e dei ruoli, ruoli riguardanti IRPEF, Addizionale Comunale e Regionale, Ritenute alla Fonte, IRAP, Contributo di solidarietà, IVA, sanzioni e interessi, per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015.
Eccepiva:
-La mancata notifica delle cartelle presupposte;
-La nullità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
-l’intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l’infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Le parti depositavano memorie di replica.
All’odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Invero, il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento indicata anche con riferimento agli atti presupposti, deducendo pertanto di essere venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e dei relativi ruoli su cui si fonda la pretesa tributaria avanzata, soltanto tramite la notifica dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis), la prima relativa all’anno di imposta 2013 dell’importo di euro 17.906,71 e la seconda relativa all’anno di imposta 2014, per l’importo di euro 588.417,31, è stata depositata dal ricorrente istanza di definizione agevolata accolta da ADER (c.d. Rottamazione ter, ex L. 197/2022).
Pertanto, deve pronunciarsi l’estinzione del presente giudizio con riferimento a tali carichi tributari.
Inoltre, risulta regolarmente notificata in data 27/11/2014 all’indirizzo di residenza la cartella di pagamento n. (omissis), tramite servizio postale, con consegna del plico alla cugina (omissis) (v. al riguardo certificato storico di residenza del contribuente prodotto dal resistente, dal quale emerge che alla data della notifica il ricorrente risiedeva in Favara all’indirizzo al quale è stata consegnata la raccomandata).
Parimenti, dalla produzione del resistente emerge che la cartella n. 29120170018074832000, risulta notificata in data 18/10/2018 a mezzo raccomandata consegnata personalmente a mani del destinatario.
Di conseguenza, l’impugnazione andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente è venuto a conoscenza delle pretese tributarie avanzate e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.
Il ricorrente non può pertanto dedurre la mancata conoscenza degli atti impositivi e impugnare l’intimazione di pagamento unitamente alle cartelle sopra indicate, risultando al contribuente conosciute le pretese tributarie avanzate, che sono divenute per quanto sopra detto definitive.
Inoltre, tenuto conto della data di notifica delle cartelle summenzionate, va rigettata l’eccezione di decadenza del diritto dell’ente di richiedere la riscossione delle imposte.
Risulta altresì infondata l’eccezione di prescrizione proposta, decorrendo la prescrizione soltanto dalla data di notifica delle cartelle.
Invero, con riferimento all’intervenuta prescrizione, va rilevato che relativamente alle imposte richieste il termine di prescrizione è decennale, non costituendo i crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta (cfr. Ordinanza Corte Suprema di Cassazione n.3827 del 12/2/2024).
In ogni caso nella specie va tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID 19.
Infine, va rilevato che non vi è prova della notifica della cartella di pagamento n. (omissis), dell’importo di euro 60.435,15, asseritamente notificata a mezzo pec. Tra gli atti prodotti dalla resistente non è stata rinvenuta l’attestazione di avvenuta ricezione della pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente.
Non vi è prova altresì della regolare notifica della cartella n. (omissis), del valore complessivo di euro 57.186,08, anno di imposta 2015, notificata mediante deposito nella Casa Comunale, stante la temporanea assenza del destinatario, non rinvenendosi in atti prova della regolare notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, che nella specie risulta priva della firma e della qualità del ricevente. Con riferimento alla detta cartella la procedura notificatoria non può dirsi pertanto regolarmente perfezionata.
Il ricorso proposto può dunque essere accolto esclusivamente con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis), che vanno annullate.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso proposto le spese vanno compensate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso proposto, annulla le cartelle di pagamento nn. (omissis) e (omissis).
Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento alle cartelle nn. (omissis) e (omissis).
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
