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Corte di giustizia tributaria di II grado della SiciliA, sez. XVI, 27/03/2024, n. 2492

Massima

Nei processi tributari di grado d’appello instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019, la notificazione e il deposito degli atti processuali devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni attuative di cui all’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 e al D.M. n. 163/2013. La notificazione dell’atto di appello con modalità non telematiche, in assenza della specifica autorizzazione presidenziale prevista per il solo deposito in forma cartacea, determina l’inammissibilità dell’impugnazione, costituendo il rispetto delle modalità telematiche una condizione di esistenza della notificazione e del deposito, non derogabile se non nei casi eccezionali espressamente previsti.

Supporto alla lettura

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 regolamentano le modalità di invio.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n.261/2018, proposto dinnanzi alla CTP di Messina, (OMISSIS) impugnava la cartella di pagamento, di cui in epigrafe, notificata dal concessionario Riscossione Sicilia Spa.
Al riguardo, la società eccepiva la nullità della cartella per inesistenza della notifica avvenuta tramite pec;
nullità per avvenuta prescrizione e/o decadenza.
Si costituiva il concessionario Riscossione Sicilia Spa, che contestava le argomentazioni ed eccezioni formulate dalla
società ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con successiva memoria la società ribadiva ed illustrava le questioni poste ed insisteva per l’accoglimento.
La CTP di Messina, con sentenza n. 17/09/19, ha accolto il ricorso sul presupposto dell’avvenuta prescrizione del credito contenuto nella cartella impugnata. Inoltre ha condannato il concessionario al pagamento delle spese.
Avverso la suddetta sentenza il concessionario ha interposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per erronea valutazione della prova, atteso che, diversamente dalla statuizione, nessuna prescrizione o decadenza è maturata, avendo provveduto nel termine triennale alla notifica degli atti interruttivi.
Si è costituita la società appellata, rilevando l’inammissibilità dell’atto di appello in quanto notificato con raccomandata
e non telematicamente. Nel merito ha contestato le osservazioni ed eccezioni formulate dal concessionario,
insistendo per il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va data priorità all’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello notificato non telematicamente, perché, se fondata,
rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi. In ordine a ciò, la Corte osserva.
Secondo il tenore letterale della disposizione citata le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente
con modalità telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione, di cui all’ art. 16-bis,
comma 3, Dlgs n. 546/1992 , norma vigente per i processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 1° luglio
2019. Soltanto in casi eccezionali il Presidente (della Corte, della Sezione o del Collegio, a seconda dei casi) può
autorizzare il deposito (ma non la notificazione) con modalità diverse da quelle telematiche. Tra l’altro, l’articolo 9 Dm
n. 163/2013 – richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3 – stabilisce che il ricorso e gli altri atti del
processo tributario sono notificati utilizzando la Pec (cfr articolo 1, lettera i), stesso Dm), mentre il deposito, presso la
segreteria della Corte, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit (cfr art. 1, lettera
g), stesso Dm). La normativa, vista la necessità di un’autorizzazione presidenziale per derogarvi, depone per la
necessità del rispetto delle modalità telematiche che non possono essere considerate meri requisiti di forma, bensì
vere e proprie condizioni di esistenza della notificazione e del deposito dell’atto. Pertanto l’eccezione va accolta e va
dichiarato inammissibile l’atto di appello. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia, sezione staccata di Messina cosi provvede:
dichiara inammissibile l’appello.
Spese compensate

Allegati

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