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Corte di Giustizia Tributaria Campania, 26/07/2023, n. 10721

Massima

Il fermo amministrativo su un veicolo in comproprietà è illegittimo qualora non tutti i comproprietari siano debitori dell’obbligazione tributaria sottesa al provvedimento.

Supporto alla lettura

FERMO AMMINISTRATIVO

Il fermo amministrativo è una misura che blocca l’utilizzo dell’auto fino a quando il proprietario non provvede a estinguere un determinato debito. A seguito del fermo, il veicolo non può circolare: in caso di utilizzo, si rischia una sanzione amministrativa fino a 7.937 euro.

Viene attivato da un Agente della riscossione per garantire un credito che si riferisce al mancato pagamento di tributi o tasse (ad esempio IVA, IRPEF e Bollo auto) oppure di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L’auto soggetta al fermo non può essere parcheggiata in strada, ma è necessario custodirla in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, (es. un cortile o un box privato).

La cancellazione del fermo avviene solo quando il debito viene pagato interamente. Il proprietario può anche richiedere la rateizzazione del debito: in questo caso il fermo viene sospeso solo dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento. L’Agente della riscossione rilascerà all’automobilista un documento che riporta il consenso alla sospensione del fermo.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell’art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell’art. 20 del medesimo testo normativo;

il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 22;

il resistente si è costituito ai sensi dell’art. 23;

il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;

il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d’inammissibilità previsti dall’art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l’udienza del 26 giugno 2023 nominando il relatore indicato in epigrafe; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall’art. 31 e nei termini previsti dall’art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni ed il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all’esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente (omissis) evidenzia che in data 01.08.22, attraverso una visura PRA al fine di vendere le autovetture di seguito indicate, ha rilevato la sussistenza di ben n. 3 fermi amministrativi di cui non aveva alcuna precedente contezza e precisamente:

a. fermo amministrativo del 07.12.2021 (R.P. n. (omissis)), n. (omissis) per € 277,75 apposto sui seguenti veicoli: a. Audi targata (omissis); b. Kia targata (omissis); iscritto per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato (omissis) per l’anno 2013, di proprietà della sig.ra (omissis).

b. fermo amministrativo del 14.06.2022 (R.P. n. (omissis)), n. (omissis) per € 274,43 apposto sui seguenti veicoli: a. Audi targata (omissis); b. Kia targata (omissis); iscritto per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato (omissis) per l’anno 2014, di proprietà della sig.ra (omissis).

c. preavviso di fermo n. (omissis) del 15.03.2019, per € 272,40 sui seguenti veicoli: a. Kia targata (omissis) , emesso per il presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato (omissis) per l’anno 2012, di proprietà della sig.ra (omissis).

Eccepisce:

ILLEGITTIMITA’ FERMO VEICOLO COINTESTATO

Si eccepisce che i tre fermi amministrativi opposti sono stati apposti su n. 2 autovetture di cui risulta comproprietaria la sig.ra (omissis), odierna ricorrente, estranea alla pretesa tributaria sottesa agli stessi (cfr. gli atti impugnati hanno ad oggetto presunti mancati pagamenti della tassa automobilistica da parte della sig.ra (omissis), altra comproprietaria, per veicoli di proprietà esclusiva di quest’ultima)

La sig.ra (omissis) viene pertanto illegittimamente privata della possibilità di circolare con un mezzo di sua proprietà per presunti debiti della comproprietaria (omissis), relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica per autovetture diverse rispetto a quelle su cui è stato iscritto il fermo

PRESCRIZIONE DEL PRESUNTO CREDITO VANTATO

Si eccepisce la prescrizione del credito per cui è apposto il fermo amministrativo contestato, giammai interrotta.

DECADENZA AVVISO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

A fortiori, si eccepisce altresì la decadenza in cui è incorso l’ente creditore per la riscossione della imposta de qua: secondo il combinato disposto dell’art. 2935 e segg. c. c. e l’art. 5 del D. l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D. l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o
autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

ASSENZA PRESUPPOSTI FERMO AMMINISTRATIVO

Nel caso di specie, la presunta tassa automobilistica non pagata dal ricorrente ammonta a poco meno di € 400, escluse sanzioni ed interessi, inferiore ai limiti di legge, che ha addirittura comportato l’iscrizione su due veicoli di valore sproporzionata. Né, parimenti, le resistenti ha provveduto ad inviare i solleciti bonari di pagamento sì come previsto dalla legge!

OMESSA INDICAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI E CARENZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PRECETTO DI PAGAMENTO – SPROPORZIONE TRA CREDITO E VALORE DEL BENE ASSOGGETTATO A (omissis) quanto già poc’anzi esposto, risulta prima facie evidente
che il preavviso di fermo impugnando presenta delle carenze formali che minano e addirittura violano il diritto di difesa della ricorrente. Invero, “la natura discrezionale del provvedimento di fermo di cui all’art. 86 DPR 602/1973, impone che lo stesso debba essere motivato in modo congruo e specifico,
con particolare riferimento alle esigenze che giustifichino l’adozione del provvedimento in rapporto all’entità del credito tributario azionato ed alle condizioni soggettive del debitore, in quanto atte a compromettere la garanzia del credito” (Trib. Roma, sez. feriale, ord. 8.8.2006). Nel caso che ci
occupa emergono tuttavia elementi di segno opposto, tra cui: 1. il valore commerciale dei veicoli sottoposto al fermo, risulta notevolmente superiore all’importo indicato nella cartella di pagamento succitata, in base alla quale, per l’appunto, è stato notificato il provvedimento di fermo; 2. assenza di
qualsivoglia elemento indicativo di una situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del debitore

Nessuno si è costituito per la Regione Campania regolarmente citata.

Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’art. 19 del D. lgvo 546/1992 prevede che tra gli atti impugnabili vi sia anche il fermo di beni mobili registrati, fermo di cui risulta destinataria anche l’odierna ricorrente, sia pure quale comproprietaria di una serie di veicoli con (omissis), unico soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria presupposto della misura ablatoria.

Tali sono i presupposti che radicano nella odierna ricorrente l’interesse ad impugnare ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (cfr. sul punto Cass. Sez. Un. 15354/2015) la visura del PRA, atto attraverso il quale ha avuto conoscenza dell’esistenza del fermo, sia pure in assenza di qualsivoglia obbligazione tributaria
direttamente a lei riferibile.

Venendo poi al merito va rilevato che in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini concessi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può disporre tra le altre cose il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo del Pubblico Registro Automobilistico.
Se il fermo viene operato su un’auto in comproprietà, nasce il problema della conseguente inibizione dell’utilizzo della vettura al cointestatario che non ha nessun debito.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza di merito (cfr. CTP Matera n. 135/2022; CTR Piemonte n. 1374/2017) che, nell’accogliere il ricorso, ha stabilito che il fermo su un veicolo in comproprietà non può essere applicato se tutti i comproprietari non sono debitori.

Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di essere soggetto cointestatario non obbligato; pertanto il ricorso deve essere accolto.

Va disposta la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori.

P.Q.M.

la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione sopra indicata, così dispone:

accoglie il ricorso;

condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00, oltre accessori.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 26 giugno 2023

Allegati

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