Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 250 co 4 c.c. depositato il 14/2/2022 (…) esponeva che:
– dalla sua relazione sentimentale con (…) nasceva il (…) sua figlia (…);
la sua relazione con la (…) era cessata quando lei era in stato di gravidanza al terzo mese;
nata la piccola, la sua ex compagna aveva proceduto autonomamente e da sola al riconoscimento di sua figlia e, nonostante le sue ripetute richieste, si era opposta al riconoscimento paterno, vietando gli incontri;
il mancato consenso della resistente era ingiustificato oltre che pregiudizievole per il regolare sviluppo psico-fisico della minore.
Chiedeva al Tribunale di Bari di essere autorizzato a riconoscere sua figlia, che la stessa fosse affidata in condiviso ai genitori, che fosse regolamentato il suo diritto di visita interessando, se dei caso, i servizi sociali, e che fosse determinata la misura del suo contributo al mantenimento della piccola.
Si costituiva (…) non opponendosi formalmente al riconoscimento ma instando per l’istruzione della causa al fine di valutare la personalità del ricorrente di cui chiedeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale o, in subordine, l’affidamento esclusivo della minore.
Si opponeva, altresì, che il cognome paterno fosse anteposto a quello materno, prevedendo che le disposizioni relative all’esercizio dell’altrui diritto di visita fossero subordinate ad una CTU tesa ad esaminare “l’apparato psichico” del ricorrente.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 22/2022 pubblicata il 1.12.2022 autorizzava (…) a riconoscere sua figlia (…) nata a B. il (…) a fronte del consenso espresso dalla madre.
Disponeva l’assunzione, da parte della minore, del cognome paterno anteponendolo a quello materno ed affidava la figlia minorenne della coppia ad entrambi i genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., con collocamento privilegiato presso la madre.
Regolamentava gli incontri con i genitori ed i rapporti economici e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Valorizzava, in particolare, l’interesse della minore a vedersi riconosciuta anche dal padre argomentando che il riconoscimento paterno avrebbe contribuito in futuro a dare alla minore la piena consapevolezza della normalizzazione del contesto familiare e della acquisita bigenitorialità.
Spiegava, altresì, quanto al cognome della minore, che l’ anteposizione di quello paterno era conforme ai suo interesse.
Precisava che la tenera età della bimba portava a ritenere che il solo cognome materno non costituisse ancora un autonomo segno distintivo forte della sua identità personale e che nessun elemento era emerso in atti, né la resistente lo aveva dedotto, circa il pregiudizio che sarebbe derivato alla piccola dalla sostituzione richiesta.
Quanto alle visite, rimarcava che la tenera età della bambina imponeva particolare cautela, con la conseguenza che le parti stesse, esercitando consapevolmente la responsabilità genitoriale, avrebbero dovuto, dì volta in volta, accordarsi sulle modalità di esercizio tenendo conto delle primarie esigenze di vita della piccola.
Solo nell’ipotesi di disaccordo tra i genitori, gli incontri avrebbero dovuto svolgersi secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti, in ambiente protetto per almeno due pomeriggi a settimana della durata di almeno un’ora, da tenersi per i primi tre mesi, se del caso, anche alla presenza della madre. Tale calendario dovrà favorire l’instaurazione del rapporto (…) affettivo tra i due, fatti salvi, ovviamente, eventuali provvedimenti che dispongano il cambio di collocamento se non di affidamento in caso di ostruzionismo della resistente.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello (…) deducendo che il Tribunale aveva erroneamente:
– anteposto il cognome paterno a quello materno nonostante essa appellante avesse riconosciuto un anno prima la propria figlia allorquando il padre era completamente sparito dalla vita dell’appellante e dell’allora concepita, divenuta poi figlia;
– ritenuto l’anteposizione del cognome paterno rispondente al superiore interesse della minore;
– disciplinato le modalità – almeno iniziali – dell’esercizio del diritto di visita del padre alla figlia.
Deduceva che in data 5.09.2022, aveva attivato i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di agevolare gli incontri tra la minore ed il padre con particolare riferimento alla preparazione preliminare di quest’ultimo senza ricevere alcun riscontro ed alcuna collaborazione da parte del legale dello (…)
Segnalava che la tenera età della piccola e l’assenza di qualsivoglia rapporto padre/figlia avrebbero dovuto indurre il Tribunale a coinvolgere i Servi Sociali prioritariamente e non in via residuale.
Si è costituito (…) contestando la fondatezza dell’avverso gravame chiedendone il rigetto.
L’appello non può essere accolto.
Il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 c.c.).
Secondo la giurisprudenza, è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (Sez. 1 -, Ordinanza n. 8762 del 28/03/2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha motivato l’anteposizione del cognome paterno a quello materno evidenziando che:
– la tenera età della bimba portava a ritenere che il solo cognome materno non costituisse ancora un autonomo segno distintivo forte della sua identità personale;
– nessun elemento era emerso in atti o era stato allegato circa il pregiudizio che sarebbe derivato alla piccola dalla sostituzione richiesta.
Parte appellante ha dedotto che il cognome materno era già divenuto autonomo segno distintivo della identità personale della minore ed ha, al riguardo, richiamato i rapporti che essa appellante e sua figlia hanno con la pediatra di riferimento e con la parrocchia di riferimento ove la minore è conosciuta come (…).
L’assunto non è condivisibile perché prospetta il consolidamento dell’identità personale della minore con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali da un punto di vista dei terzi (pediatra e comunità parrocchiale) e non già della minore, la cui tenerissima età (un anno), in assenza della prova di elementi oggettivi e concreti, impedisce di ritenere che il solo cognome materno già costituisca un autonomo segno distintivo forte della sua identità personale.
Infondata è, altresì, la seconda censura non essendo stata offerta dall’appellante la prova di disaccordo tra i genitori in ordine agli incontri; né potendosi valorizzare in tal senso l’episodio dedotto e già portato a conoscenza del Tribunale ( con deduzioni a verbale del 10.11.2022 come precisato a pag. 13 dell’atto di appello) attesa la natura estemporanea dello stesso.
Nè sono stati offerti elementi di prova idonei a giustificare incontri protetti con la minore di talché anche la CTU medica volta ad accertare la capacità genitoriale dello (…) non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore indeterminabile della causa ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (valore indeterminabile, complessità bassa assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 22/2022 pubblicata il 1.12.2022, così provvede:
– rigetta l’appello;
condanna (…) al pagamento delle spese del grado in favore di (…) che liquida in Euro 3.473,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello del 20 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2023.
