• Home
  • >
  • Corte d’Appello di Napoli sez. III, 15/04/2022, n. 1626

Corte d’Appello di Napoli sez. III, 15/04/2022, n. 1626

Massima

In tema di contratto di ormeggio, la mancanza di prova circa l’affidamento della custodia del natante al gestore del porto esclude la responsabilità di quest’ultimo per i danni subiti dall’imbarcazione, riconducibili ad avaria interna. L’obbligo di sorveglianza previsto nel contratto non si estende al controllo capillare delle imbarcazioni per prevenire eventi dannosi accidentali.

Supporto alla lettura

CONTRATTO DI ORMEGGIO

Si tratta di un contratto atipico non inserito nel codice della navigazione e non previsto dal codice civile ma che trae la sua legittimazione in parte dall’art. 1322 c.c. 2° co. ed in altra parte da alcuni successivi interventi normativi settoriali. Con tale contratto il proprietario dell’imbarcazione chiede al concessionario portuale l’attribuzione di uno spazio acqueo delimitato e protetto (c.d. posto barca) dove tenere il natante, in cambio un corrispettivo in denaro per un determinato periodo di tempo.

Data la natura atipica del contratto di ormeggio e l’evidente difficoltà di risalire ad una figura negoziale ben definita, elementi utili ed indispensabili all’individuazione della disciplina cui esso soggiace sono: l’interpretazione effettiva della volontà delle parti e le prestazioni in concreto offerte. In tal senso in assenza di clausole contrattuali volte ad escludere nettamente l’obbligo di custodia, la giurisprudenza ha ritenuto negli anni di applicare al contratto di ormeggio le norme disciplinanti il contratto di deposito, in relazione al fatto che il diportista raramente stipula tale accordo al solo fine di assicurarsi il godimento dello spazio acqueo riservatogli, volendo allo stesso tempo usufruire delle prestazioni accessorie messe a disposizione dal concessionario/gestore.

Ambito oggettivo di applicazione

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il (omissis), la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli, adito dalia odierna appellante, ha rigettato la domanda da questi articolata in danno del Comune di Monte di Procida, per i danni subiti dal proprio natante, (omissis), tg. (omissis), a causa del parziale affondamento subito il (omissis), mentre era ormeggiato nel locale porticciolo di (omissis).

2. Il Tribunale, nel contraddittorio con l’Ente civico convenuto, con la (omissis) S.p.A. e (…) Assicurazioni (entrambe chiamate in garanzia dal Comune di Monte di Procida), nonché di (…) S.p.A. (intervenuta nel giudizio solo per contestare la sussistenza del rapporto di garanzia dedotto dalla (omissis) S.p.A.), ha disatteso l’istanza risarcitoria, escludendo la sussistenza di un rapporto di custodia, espressamente escluso nel contratto di ormeggio dedotto in giudizio dall’attrice (art. 6).

Ritenuta (sul rilievo “di un’ipotesi di chiamata in garanzia propria”) l’estensione automatica al terzo, (omissis) S.p.A., della originaria domanda attorea, ii Giudice di prime cure ha disatteso quest’ultima anche con

riferimento alla terza chiamata in causa, obbligata alla sorveglianza dei pontili e delle imbarcazioni, nonché alla assistenza di queste ultime nelle manovre di avvicinamento ed attracco, ma non anche a prevenire eventi dannosi accidentali o ad attivarsi immediatamente per riparare eventuali danni o, ancora, ad avvisare il proprietario (V. pag. 4 della sentenza impugnata).

3. Con il gravame, l’appellante si duole del rigetto della domanda, ritenendo integrato, con riferimento al contratto concluso con il Comune di Monte di Procida, un rapporto di custodia, per come pattuito dall’art. 2, che fa espresso riferimento, oltre all’assegnazione di uno spazio acqueo, anche alla “vigilanza ad opera di personale all’uopo proposto” (pag. 7 dell’atto di appello).

Deduce che lo stesso Regolamento per la Gestione della Concessione del porto di (omissis), all’art. 13, prevedeva, per l’ormeggio ai pontili, il servizio di guardiania.

Aggiunge che dal combinato disposto di cui alle due richiamate disposizioni (pattizia e regolamentare), il rapporto inter partes deve essere ricondotto in quello tipico del contratto di consumo, con consequenziale nullità della clausola di esonero da ogni responsabilità da parte dell’Ente civico per “eventuali danni riportati dall’imbarcazione durante l’ormeggio” (pag. 9 dell’atto di appello).

L’appellante, inoltre, fa carico al Tribunale di aver erroneamente disatteso anche la domanda in danno della (omissis) S.p.A., la quale, a sua volta, si era obbligata a garantire, per conto del mandante, Comune di Monte di Procida, “la sorveglianza continua dei pontili e delle imbarcazioni 24 ore su 24”, richiamando a tal proposito l’art. 9 della convenzione stipulata tra la terza chiamata in causa e l’Ente civico (V. pag. 10 dell’atto di appello).

Richiamate, dunque, le risultanze dell’istruttoria orale, l’appellante ha insistito per la condanna del Comune, della (omissis) S.p.A. e della (…), in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi Euro 21.106,00.

3.1. Hanno resistito gli appellati e (…) S.p.A., nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio ai soli fini del litisconsorzio processuale del grado.

3.2. All’udienza del 12.01.2022, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche.

4. L’appello, quando non inammissibile, risulta senz’altro infondato.

5. Mette conto, anzitutto, evidenziare che le cause del parziale affondamento del natante risultano pacificamente ricondotte ad avaria interna, vale a dire alla rottura della c.d. presa di mare, che ha favorito l’ingresso di acqua, che la pompa di sentina, dopo alcune ore di funzionamento, non è riuscita a scaricare, a causa dell’esaurimento dell’accumulatore di energia presente nell’imbarcazione.

Il rilievo non è di poco conto, ove si consideri l’assenza di fattori esterni che possano aver originato quanto lamentato, sì da poter fare carico, anche al custode più attento, di un così capillare controllo delle imbarcazioni, per come preteso dalla odierna appellante.

6. Ciò premesso, quanto al rapporto diretto tra le originarie parti processuali (attrice ed Ente civico), il Tribunale è pervenuto alla conclusione, anche all’esito della prova orale, che il rapporto dedotto in lite dalla odierna appellante non prevedeva in alcun modo l’assunzione, da parte del Comune, degli obblighi di custodia relativi ai natanti ormeggiati nel porto.

Anzi, detto rapporto, risulta espressamente escluso dall’art. 6 della convenzione in atti e che, sebbene richiamato dal Giudice di prime cure, è rimasto immune da censure.

Con queste ultime, invece, si sollecita la Corte ad un’operazione ermeneutica che prescinde dalla richiamata disposizione pattizia, in aperto contrasto con il criterio principe di interpretazione del contratto, qual è quello letterale, di cui all’art. 1362 c.c.

6.1. È opportuno ribadire, in ogni caso, che la Suprema Corte, occupandosi del c.d. contratto atipico di ormeggio, ha più volte affermato che esso è caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo.

Il contenuto del contratto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, restando a carico di chi fonda un determinato diritto (o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto) fornire la prova dell’oggetto e del contenuto.

6.2. Consegue da ciò che, in assenza di prova che l’appellante non ha fornito (non è neanche allegato, ad es., l’affidamento delle chiavi del natante al gestore), il dato puro e semplice di aver attraccato la propria imbarcazione in un porto turistico non determina automaticamente l’insorgenza, in capo al gestore della struttura, degli obblighi previsti dal contratto di deposito, espressamente escluso – si ripete – dal contratto di ormeggio dedotto dall’attrice (art. 6).

7. I rilievi che precedono risultano senz’altro assorbenti l’eccepita natura giuridica del contratto quale contratto di consumo, con consequenziale declaratoria di nullità della clausola di esonero da responsabilità dell’Ente civico.

8. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al rapporto con la (omissis) S.p.A., alla quale il Tribunale (con statuizione, in assenza di impugnativa incidentale, irretrattabile) ha ritenuto automaticamente estesa l’originaria domanda attorea.

8.1. L’appellante fa leva sugli obblighi di sorveglianza dei quali si sarebbe fatto carico la terza chiamata in causa nei confronti del Comune di Monte di Procida (art. 9 della convenzione di concessione).

8.2. Trattasi di profili che sono analiticamente analizzati dal Tribunale (V. pag. 4 della sentenza impugnata), del tutto trascurati con la censura veicolata con il gravame, insistendo l’appellante nell’imputazione di precise responsabilità al personale addetto al controllo, reo di non aver “avvistato tempestivamente l’affondamento dell’imbarcazione” e di non aver “neppure udito il frastuono della pompa di sentina, in funzione ininterrottamente almeno per tre/quattro ore, prima che si esaurisse l’autonomia della batteria e la barca cominciasse ad imbarcare l’acqua” (V. pag. 11 dell’atto di appello).

8.3. Ai condivisibili rilievi operati dal Tribunale occorre aggiungere quanto evidenziato dal Collegio sub 5., che precede, con inevitabile carattere assorbente ogni ulteriore censura, che l’appellante, peraltro, ha inteso articolare senza cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

9. Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati Comune, (omissis) S.p.A. e (…), nei confronti dei quali la stessa appellante ha invocato la condanna risarcitoria, in solido tra loro.

9.1. Dette spese, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione sino ad Euro 26.000,00), dell’attività svolta dalle parti (con esclusione della fase istruttoria) e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 55/2014, vengono liquidate, per ciascuna di dette parti appellate, come da dispositivo.

9.2. Va invece disposta la compensazione integrale delle spese nei confronti di (…) S.p.A., evocata nel presente grado ai soli fini della integrazione del litisconsorzio processuale.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell’obbligo di versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato il (omissis), da (omissis) nei confronti di Comune di Monte di Procida, (omissis) S.p.A., (…) e (…) S.p.A., avverso la sentenza n. 2918/2017 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:- rigetta l’appello;

– condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Monte di Procida, (omissis) S.p.A. e (…), delle spese del presente grado, che liquida, per ciascuna parte appellata, in complessivi Euro 3.777,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge;

– compensa le spese del presente grado con riferimento all’appellata (…) S.p.A.;

– ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2022.

Depositata in cancelleria il 15 aprile 2022

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi