(omissis)
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. (omissis) convenne in giudizio Prestitalia SpA, quale mandataria di Apulia Prontoprestito SpA (di seguito solo Apulia), esponendo di avere anticipatamente estinto il finanziamento contratto con Prestitalia e che aveva conseguentemente chiesto il rimborso delle quote delle commissioni nonché del premio assicurativo non ancora maturate all’atto dell’estinzione anticipata.
In seguito al reclamo da lui proposto Apulia gli aveva corrisposto la somma di euro 795,12, a titolo di rimborso commissioni bancarie, mentre Prestitalia si era dichiarata disponibile a versargli l’importo di euro 510,00. (omissis), ritenendo che nei contratti di credito al consumo se il consumatore esercita la facoltà di estinzione anticipata ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo dell’operazione, convenne in giudizio Apulia, chiedendo il pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.154,58.
1.1. Costituitasi Apulia eccepì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle commissioni bancarie, per le quali riteneva fosse legittimata Prestitalia, nonché in relazione al premio assicurativo, per il quale riteneva legittimata Net Insurance SPA di cui chiese la chiamata in causa.
1.2. Costituitesi Prestitalia e Net Insurance chiesero il rigetto delle domande.
1.3. Il Tribunale accolse la domanda di (omissis) nei confronti della Net Insurance, condannandola alla restituzione della parte di spese assicurative relative alla porzione di mutuo anticipatamente estinto, rigettando le domande nei confronti di Prestitalia in quanto mera mandataria di Apulia Prontoprestito.
In estrema sintesi il Tribunale ritenne che ai sensi dell’art 125 sexies TUB il consumatore avesse diritto, in caso di anticipata estinzione del mutuo, alla restituzione dei soli costi cosiddetti “recurring”, per cui, affermata la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di mutuo che stabiliva la non ripetibilità di oneri e commissioni in caso di estinzione anticipata, accolse la domanda nei confronti della compagnia di assicurazione, relativamente ai premi di assicurazione successivi all’estinzione del mutuo, escludendo la rimborsabilità delle commissioni bancarie e di intermediazione delle attività preliminari e conclusive del prestito cd. costi “up-front”. Ritenne, infatti, che non fosse stata data prova della natura “recurring” delle commissioni in questione, e che, invece, si trattasse di costi necessari per la fase conclusiva del contratto e che l’attore non avesse dimostrato in che misura le commissioni, di cui richiedeva la restituzione, sarebbero state destinate a coprire la parte contrattuale non più in essere a seguito dell’estinzione del muto.
Per il contratto di assicurazione, in particolare, il Tribunale ritenne che vi fosse un collegamento teleologico con il contratto di finanziamento per cui, venuto meno il contratto di mutuo, doveva necessariamente essere venuto meno anche il contratto assicurativo, con la conseguenza che dovevano essere restituiti i premi delle polizze assicurative a copertura di un rischio ormai non più sussistente a causa della estinzione del mutuo.
§.2. La sentenza n. 601/2019 resa dal Tribunale di Benevento è stata impugnata con appello principale da Net Insurance SpA e con appello incidentale da (omissis).
All’udienza del 22.02.2023, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. (30+20).
2.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ex art. 2952 co 2 c.c., citando un precedente di merito, che in vicenda similare aveva ritenuto maturata la detta prescrizione, poichè il diritto alla restituzione sorge dal contratto di assicurazione e ad esso si applica il relativo regime della prescrizione previsto per quel tipo di contratto.
2.2. Con il secondo e terzo motivo di gravame l’appellante censura l’inquadramento normativo della vicenda da parte del primo giudice. In particolare ritiene che ad essa non possano applicarsi né gli artt. 125 co 2 e 125 sexies TUB (che non hanno come destinatari le compagnie di assicurazione) né l’art. 33 cod. cons. (che disciplina la diversa ipotesi in cui il consumatore non concluda il contratto o receda da esso), né l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (applicabile ai contratti posti in commercializzazione dopo il 1° dicembre 2010), ma la disciplina ratione temporis vigente che non prevedeva la restituzione della parte di premio relativa alla quota di mutuo estinto anticipatamente.
2.3. Infine l’appellante lamenta l’abnormità della misura delle spese liquidate in rapporto al valore della controversia.
§.3. Costituitosi, (omissis) ha chiesto il rigetto dell’appello principale proponendo appello incidentale condizionato all’accoglimento del gravame principale, finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza con la condanna della Apulia Prontoprestito S.p.A. e Prestitalia S.p.A. al pagamento dell’ulteriore importo di € 1.074,44, a titolo di rimborso dei costi assicurativi non ancora maturati all’atto dell’estinzione anticipata del finanziamento;
nonché autonomo appello incidentale finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle commissioni bancarie e di intermediazione non ancora maturate all’atto dell’estinzione anticipata del finanziamento, formulata in primo grado nei confronti della Apulia Prontoprestito S.p.A. e Prestitalia S.p.A.-, per complessivi € 6.080,15.
§.4. I primi tre motivi dell’appello principale, riguardanti la disciplina applicabile alla domanda di restituzione dei premi assicurativi versati in relazione al periodo temporale di ammortamento del mutuo successivo alla sua anticipata estinzione ed in particolare del relativo termine di prescrizione, vanno esaminati congiuntamente.
4.1. Effettivamente il Tribunale non si è pronunciato sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, tuttavia l’eccezione è priva di fondamento e non può essere accolta.
(omissis) ha chiesto la restituzione dei premi assicurativi versati per la parte di periodo in cui, estinto il contratto di mutuo, cui l’assicurazione era collegata, doveva ritenersi estinto anche il contratto di assicurazione per essere cessato il rischio in ragione del quale l’assicurazione era stata contratta, con la conseguenza che i premi assicurativi versati in relazione alle rate di mutuo che avrebbero dovuto essere pagate successivamente alla data in cui (omissis) aveva estinto anticipatamente il mutuo, non erano dovuti e dovevano essergli restituiti. Il titolo posto a fondamento della domanda non è dunque il contratto di assicurazione ma il pagamento che si assume indebito e, quindi il regime della prescrizione applicabile, in tal caso, non è quello relativo al contratto di assicurazione, come vorrebbe la Banca, ma quello della ripetizione d’indebito.
Come ha chiarito la Suprema Corte, la disciplina della ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (cfr. Cass. 18266/2018) ed in particolare, “va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo, per la parte che l’assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all’art. 2952 cod. civ., in quanto scaturente dall’indebito e non dal contratto di assicurazione” (cfr. Cass. 7897/2014). Si può quindi concludere il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in esecuzione di un contratto di assicurazione divenuto per qualsiasi causa inesistente, sia che la domanda sia avanzata dalla compagnia di assicurazione sia che sia proposta dall’assicurato, sono soggette alla ordinaria prescrizione decennale.
4.2. L’inquadramento della vicenda nella generale disciplina della ripetizione dell’indebito assorbe l’esame degli ulteriori due motivi di appello, relativi alla inapplicabilità alle compagnie di assicurazione della disciplina TUB(artt. 125 co 2 e 125 sexies TUB) dell’art. 33 cod. cons. (che disciplina la diversa ipotesi in cui il consumatore non concluda il contratto o receda da esso) e dell’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, entrato in vigore successivamente alla conclusione del contratto).
L’appellante, infatti non ha censurato la parte della motivazione della sentenza di primo grado che ha accertato l’esistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, in virtù del quale ha ritenuto che l’estinzione del contratto di mutuo aveva determinato l’estinzione altresì del contratto di assicurazione, in quanto il rischio a tutela del quale era stato stipulato, era venuto meno. Dunque l’estinzione del contratto di assicurazione alla data dell’anticipata estinzione del mutuo ha comportato che i versamenti -relativi ai premi per il periodo della ipotizzata successiva durata del mutuo- sono divenuti privi di causa, cioè indebiti, e quindi la disciplina cui è soggetta la relativa domanda di restituzione è quella generale dell’indebito oggettivo.
4.3. Quanto all’ultimo motivo di appello, relativo all’abnorme liquidazione delle spese di lite si rimanda al punto 6.1..
§.5. L’appello incidentale condizionato, proposto da (omissis) resta assorbito dal rigetto dell’appello principale.
5.1. L’appello incidentale autonomo, volto ad ottenere la riforma del rigetto della domanda di restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione non ancora maturate all’atto dell’estinzione anticipata del finanziamento cd. costi up-front, è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La distinzione tra costi cd “recurring” e costi “up-front”, ai fini del rimborso in caso di anticipata estinzione del mutuo è, difatti, venuta meno a seguito della sentenza nr. 263 del 22/12/2022 della Corte Costituzionale che, recependo i principi espressi dalla sentenza nr. 383/18 della Corte di Giustizia dell’UE cd. “Lexitor”, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.
La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In conseguenza di tale pronuncia il consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, senza distinguere tra quelli “up front” e quelli “recurring”, anche qualora abbia concluso i contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
5.2. L’appello incidentale autonomo va quindi accolto e, in riforma della sentenza di primo grado va riconosciuto il diritto di (omissis) al rimborso anche delle commissioni bancarie cd. up-front per complessivi € 6.080,15. Tale importo, maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, va posto a carico di Apulia, essendo stato definitivamente accertato il difetto di legittimazione passiva di Prestitalia rispetto alle domande proposte da (omissis), il quale non avendo impugnato la decisione di primo grado sotto questo profilo ne ha determinato il passaggio in giudicato e, pertanto, risulta soccombente rispetto alle difese di Prestitalia.
§.6. In definitiva, l’appello principale va rigettato, mente va accolto l’appello incidentale nei confronti della sola Apulia.
6.1. Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, nel caso di specie incidentale, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Pertanto le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base -per il primo grado- delle tabelle dm 55/2014 e -per il secondo grado- delle tabelle dm 147/2022, nello scaglione dei valori medi per il rapporto processuale tra Net Insurance, Apulia Prontoprestito e Canelli Bernardo, nei valori minimi -per la semplicità della questione e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e della fase di trattazione, risoltasi in un mero rinvio-, per il rapporto processuale tra Ca. e Prestitalia; sussistendo altresì, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell’appellante principale, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente decidendo sull’appello principale proposto da Net Insurance SpA nei confronti di (omissis) e sull’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti di Apulia Prontoprestito S.p.A. e la Prestitalia S.p.A, avverso la sentenza n. 601/2019 resa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Apulia Prontoprestito SpA
2. Rigetta l’appello principale di Net Insurance SpA.
3. Accoglie l’appello incidentale di (omissis) nei confronti di Apulia Prontoprestito SpA e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Apulia Prontoprestito SpA al pagamento in favore dei (omissis) della somma di € 6.080,15, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Conferma la condanna di Net Insurance al pagamento in favore dei (omissis) della somma di € 1.074,43, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Rigetta l’appello incidentale nei confronti di Prestitalia SpA e conferma la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Prestitalia SpA.
6. Condanna Apulia Prontoprestito SpA e Net Insurance SpA, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di (omissis) che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 4.835,00 per compensi ed € 237,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, e, quanto al grado di appello, in complessivi € 5.809,00 per compensi ed € 355,50, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
8. Condanna (omissis) al pagamento delle spese del grado nei confronti di Prestitalia SpA che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
9. Dà atto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante principale Net Insurance SpA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 19.07.2023