Massima

La istituzione (auspicata dal giudice a quo) nell’ambito della Corte di cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari costituisce una soluzione che, da un lato, non tocca il “riordinamento” del Tribunale supremo militare, che risulterebbe pur sempre privato delle funzioni di giudice di legittimita` (del resto l’art. 103, terzo comma, Cost. espressamente configura la giurisdizione speciale militare come “acefala”), e, dall’altro, attenendo all’ordinamento giudiziario, non puo` in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata: l’istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie e` infatti chiaramente rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l’opportunita` di istituire siffatte sezioni specializzate.

Supporto alla lettura

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Si tratta di norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della magistratura, i principi fondamentali dell’ordinamento giudiziario sono sanciti dalla Costituzione e garantiscono l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato (esecutivo e legislativo).

Il sistema giurisdizionale si divide in diverse branche, ognuna con le sue competenze:

GIURISDIZIONE ORDINARIA: si occupa delle controversie in materia civile e penale e la sua struttura si articola in tre gradi di giudizio:

I GRADO

  • Giudice di pace: competente nelle cause civili di minore entità e reati di minore gravità.
  • Tribunale ordinario: ha competenza generale, e giudica in composizione monocratica o collegiale.
  • Corte d’assise: competente per quanto riguarda i reati più gravi (es. omicidio).

II GRADO

  • Tribunale: sezione speciale per le impugnazioni contro le sentenze del Giudice di pace.
  • Corte d’appello: giudica i ricorsi contro le sentenze del Tribunale.

III GRADO

  • Corte di cassazione: con sede a Roma, è il giudice di legittimità, e si pronuncia sulla corretta applicazione della legge, non sul merito dei fatti.

GIURISDIZIONE SPECIALE: 

  • Giurisdizione amministrativa: competente in materia di ricorsi contro gli atti della pubblica amminsitrazione, con il TAR (Tribunale Amminsitrativo Regionale) in primo grado e il Consiglio di Stato in secondo grado.
  • Giurisdizione contabile: competente nella gestione delle finanze pubbliche e delle responsabilità dei pubblici funzionari con la Corte dei conti.
  • Giurisdizione tributaria: riguarda le controversie tra il cittadino e l’amministrazione finanziaria.
  • Tribunali militari: si occupano dei reati militari, sia in tempo di guerra che di pace.

Nell’ordinamento giudiziario italiano, i magistrati si distinguono in base alla loro funzione:

– magistrati giudicanti: risolvono le controversie e pronunciano sentenze; fanno parte i giudici di pace, i giudici dei tribunali, delle corti d’appello e della corte di cassazione.

– magistrati requirenti: sono i Pubblici Ministeri, che rappresentano l’accusa nei processi penali; hanno l’obbligo di esercitare l’azione penale quando hanno notizia di un reato e la loro struttura ricalca quella dei tribunali (es. Procura della Repubblica presso il Tribunale).

L’ordinamento giudiziario è in continua evoluzione per adeguarlo alle esigenze sociali e alle norme europee. Di recente, infatti, diversi interventi legislativi hanno introdotto importanti riforme riguardanti la giustizia tributaria e l’organizzazione giudiziaria.

Ambito oggettivo di applicazione

Ritenuto in fatto:

1. – In sede di esame del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello avverso la sentenza con cui detta Corte Militare aveva assolto dall’imputazione di tentata simulazione d’infermità il soldato (omissis), la Corte di Cassazione, prima sezione penale, sollevava d’ufficio – con ordinanza del 24 aprile 1982 (r.o. 433/82) – questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. legge 7/5/1981, n. 180 (“Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”), assumendo il contrasto di tali norme con la VI disposizione transitoria della Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost., nelle parti in cui esse “prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e l’attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione”.

Premesso che trattavasi di questione rilevante in quanto incidente sulla legittimità della composizione di esso organo giudicante e quindi sulla sua “potestas decidendi”, la Corte rimettente osservava innanzitutto che, rispetto ai Tribunali militari – in quanto costituenti una giurisdizione speciale fornita di garanzia costituzionale (art. 103, terzo comma, Cost.) – la VI disposizione transitoria della Costituzione aveva escluso la “revisione” imposta per gli organi speciali di giurisdizione; prescrivendo invece, in relazione all’art. 111 Cost., il “riordinamento” del Tribunale Supremo Militare, al fine (Corte Cost., n. 119/1957) di togliere a questo il carattere di giudice supremo di legittimità rispetto alle decisioni dei tribunali militari, ed al ricorso per Cassazione contro le sue sentenze la natura di ricorso straordinario: così attuando, anche per la giustizia militare, il principio dell’unità della giurisdizione, con il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali (art. 111, secondo comma, Cost.).

Ora, ad avviso della Corte rimettente, l’uso del termine “riordinamento”, in luogo di quello di “revisione”, induce ad escludere che si sia inteso attuare l’art. 111, secondo comma, Cost. con la pura e semplice soppressione del Tribunale Supremo Militare: tant’è che fu abbandonata una disposizione in tal senso inserita nel progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione c.d. dei 75. Nemmeno, poi, potrebbe ritenersi che il Costituente abbia inteso, con la VI disp. trans., disporre l’istituzione, in luogo del T.S.M., di un organo giurisdizionale di appello, non essendo sostenibile che si sia voluto, per i soli tribunali militari, costituzionalizzare il principio del doppio grado di giudizio di merito, non previsto per la giurisdizione ordinaria e per le altre giurisdizioni speciali (Corte Cost. n. 47/65; Cass., S.U. 3/7/1971, Podestà). Né varrebbe in contrario l’opinione espressa dal Presidente della Commissione dei 75, dal momento che “non fu neppure svolto, per l’assenza dei presentatori, un emendamento alla VI disposizione transitoria, con il quale si prevedeva che fossero “trasferite alla Corte di Cassazione le attuali funzioni giurisdizionali del Tribunale Supremo Militare al quale saranno attribuite le funzioni di giudice di secondo grado” Atti dell’Assemblea costituente, 1948, pag. 2887)”

Se ne dovrebbe quindi dedurre, ad avviso della Corte rimettente, che con la VI disp. trans. si sia “inteso imporre al legislatore ordinario un “adattamento della struttura e delle funzioni del Tribunale Supremo Militare” (sentenza 8/7/1957 n. 119 della Corte costituzionale) ossia un “riordinamento”, che consentisse di salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di controllo finale di legittimità. Ed il mezzo per conseguire tale finalità non poteva essere che quello, previsto dall’art. 102, secondo comma, Cost., della istituzione nell’ambito della Corte di Cassazione di una sezione specializzata per la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari. Sezione, facente parte integrante della Corte di Cassazione, composta da magistrati della stessa Corte nonché da magistrati militari, con presidenza e prevalenza numerica attribuita ai primi, onde salvaguardare il principio dell’unità della giurisdizione di legittimità spettante alla Corte di Cassazione in base all’art. 111, secondo comma, Costituzione. Del resto, in tale senso era orientata la quasi totalità delle iniziative parlamentari successive all’entrata in vigore della Costituzione, con il parere favorevole del Consiglio Superiore della magistratura”.

D’altra parte, secondo la Corte rimettente, il riconoscimento della giurisdizione militare attuato con l’art. 103, terzo comma, Cost. andrebbe inteso “in funzione della rilevanza costituzionale attribuita alla specialità della relativa materia e conseguentemente alla specializzazione dei magistrati militari”. Sarebbe perciò contrario a tale disposizione escludere totalmente costoro dal giudizio definitivo di legittimità sulle decisioni dei Tribunali militari e lasciare così la giurisdizione militare “totalmente acefala”; non bastando certo, ad evitare ciò, l’istituzione presso la Corte di Cassazione di un ufficio del P.M. specializzato.

2. – La medesima questione veniva sollevata, con identica motivazione, dalla stessa prima sezione penale della Corte di Cassazione con altre tre ordinanze, pure emesse il 24 aprile 1982 nel corso di altrettanti giudizi instaurati rispettivamente: 1) su ricorso del Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Palermo, ai sensi dell’art. 579 cod. proc. pen. per pluralità di giudicati nei confronti di (omissis) (r.o. 434/82); 2) con il conflitto di competenza territoriale denunciato dal G.I. del Tribunale militare territoriale di Torino nei confronti del G.I. del Tribunale militare territoriale di Roma, nel corso del procedimento penale contro (omissis), imputato del reato di mancanza alla chiamata (r.o. 510/82); 3) sul ricorso per cassazione proposto da Andreis Sergio avverso la sentenza 1/10/81 emessa nei suoi confronti dalla Corte Militare di Appello di Roma (r.o. 435/82).

3. – Le quattro predette ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29/9/82.

Nei giudizi così instaurati il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto.

4. – Nel giudizio di cui all’ultima delle citate ordinanze è invece intervenuta la parte privata Andreis, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis). Dopo aver sostenuto che la proposta questione trae origine da istanze corporative della magistratura militare, la difesa osservava che al principio di unità della giurisdizione e di unicità del sindacato di legittimità è estranea la dedotta esigenza di specializzazione dell’organo giudicante in funzione della specialità del giudice a quo: altrimenti opinando, la si dovrebbe ritenere necessaria in ogni caso in cui la Corte di Cassazione giudichi in materia attribuita nei gradi precedenti ad un qualunque altro giudice speciale. Il sostenere, poi, che senza la proposta sezione specializzata la giurisdizione militare rimane “acefala” si risolverebbe in una mera critica alla Costituzione, giacché questa ha voluto che rispetto al sindacato di legittimità le giurisdizioni speciali (con l’eccezione del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti) siano appunto acefale.

D’altra parte “se si è prevista l’istituzione di sezioni specializzate con la partecipazione di estranei alla magistratura, non si può gabellare per sezione specializzata una sezione della Cassazione di cui facciano parte non cittadini esperti ma magistrati estranei alla magistratura ordinaria perché appartenenti ad una magistratura speciale”. In tal modo, in realtà, si darebbe vita non ad una sezione specializzata ma ad un vero e proprio giudice speciale.

Si inserirebbero – inoltre – nella Corte di Cassazione magistrati nominati dal Ministro della Difesa anziché dal Consiglio Superiore della Magistratura: mentre, là dove il Costituente ha voluto che a far parte della Corte di Cassazione vengano chiamati estranei alla magistratura ordinaria (professori di diritto ed avvocati insigni) lo ha stabilito espressamente ed ha nel contempo previsto che essi siano designati dal C.S.M. (art. 106 Cost.).

Né potrebbe fondatamente richiamarsi, a sostegno della “sezione specializzata” – per di più ove si neghi che una diversa soluzione rientri nella discrezionalità legislativa – il disposto della VI disp. trans. Cost. Il riordinamento del T.S.M. è stato infatti da questa previsto come conseguenza da un lato dell’attribuzione dei ricorsi alla Cassazione e dall’altro del fatto che tale organo era investito anche di altre funzioni di carattere amministrativo: sicché non è dato comprendere – secondo la parte intervenuta – come da una tale norma possa farsi discendere “la necessità di attribuire la decisione di tali ricorsi ad una Corte di Cassazione riordinata in modo da diventare una riedizione del Tribunale Supremo Militare”.

La difesa dell’Andreis lamentava infine che, nel sollevare la questione in oggetto, non fosse stata neppure presa in esame l’opposta eccezione d’incostituzionalità dell’istituzione di una Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione da essa stessa proposta nel giudizio a quo.

Su quest’ultima questione, di costituzionalità, dell’art. 5, primo comma, della legge n. 180 del 1981, la difesa dell’Andreis si è intrattenuta diffusamente nella pubblica udienza, instando perché la Corte avesse a sollevarla di ufficio.

Considerato in diritto:

1. – I quattro giudizi, stante l’identità della questione in essi proposta, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – La Corte di Cassazione, Sez. I penale, ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 capoverso della legge 7 maggio 1981, n. 180 “nelle parti in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e la attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione”.

Le disposizioni di legge denunziate, a dire del giudice rimettente, sarebbero in contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo comma della Costituzione stessa.

La questione non è fondata.

3. – Il giudice a quo muove dalla considerazione che il Costituente, dettando le disposizioni sull’ordinamento giurisdizionale, ha espressamente voluto mantenere, anche in tempo di pace, la giurisdizione dei Tribunali militari, limitatamente ai reati commessi da appartenenti alle Forze Armate (art. 103, terzo comma, ultimo periodo Cost.): giurisdizione speciale, dunque, assistita da garanzia costituzionale. Ciò premesso, la Corte di Cassazione, sulla scorta di quanto affermato da questa Corte (sent. n. 119 del 1957), riconosce che la Costituzione impone di attuare, “anche per la giustizia militare, il principio della unicità della giurisdizione, con il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, secondo il disposto dell’art. 111 (secondo comma) della Costituzione” (con la sola eccezione consentita per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra e con la limitazione prevista per i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti).

In altre parole il giudice a quo non dubita che il capoverso della VI disposizione transitoria Cost. vada letto nel senso univoco risultante dal testo letterale; nel senso, cioè, di considerare il “riordinamento” ivi previsto preordinato al fine di togliere all’organo di giurisdizione speciale allora denominato Tribunale supremo militare “carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità, nei riguardi delle decisioni dei tribunali militari” (sent. n. 119 del 1957, cit.).

Se così è, si deve convenire – senza necessità di fare ricorso ai lavori preparatori – che dal combinato disposto del secondo comma dell’art. 111 e del capoverso della VI disposizione transitoria della Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale degli organi della giurisdizione speciale militare è sempre ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l’organo della giurisdizione speciale militare all’epoca denominato Tribunale supremo militare – e come tale necessariamente individuato dal Costituente – deve essere riordinato in modo da non potere più svolgere le funzioni di giudice “supremo” di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici militari.

4. – Questo essendo il chiarissimo dettato dei citati disposti costituzionali, nella stessa lettura fattane dal giudice rimettente, è agevole riconoscere che le argomentazioni da lui proposte per contestare la legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge n. 180 del 1981 non possono essere condivise.

Invero, l’assunto della Corte di Cassazione si è che il riordinamento del Tribunale Supremo Militare avrebbe dovuto consentire “di salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di controllo di legittimità”.

A tal fine, il giudice a quo indica un sistema consistente nella “istituzione nell’ambito della Corte di Cassazione di una sezione specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari”; sezione specializzata rientrante nella previsione dell’art. 102, secondo comma, Cost. e che il giudice a quo immagina composta da magistrati di cassazione e da magistrati militari “con presidenza e prevalenza numerica attribuita ai primi”.

È evidente che ad una prospettazione del genere è anzitutto estraneo il “riordinamento” del Tribunale Supremo Militare, che risulterebbe pur sempre privato – come deve essere – delle funzioni di giudice di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici militari.

In secondo luogo, la censura mossa con riferimento all’art. 103, terzo comma, Cost. si risolve in una critica al dettato costituzionale che espressamente configura la giurisdizione speciale militare come “acefala” nel senso in cui il termine è usato dal giudice rimettente.

5. – In verità, il problema sollevato dalla Corte di Cassazione attiene all’ordinamento giudiziario, mentre il riordinamento imposto dal capoverso della VI disposizione transitoria attiene alla giurisdizione. E la soluzione da essa Cassazione caldeggiata, proprio perché attiene all’ordinamento giuridiziario, non può in alcun modo ritenersi costituzionalmente obbligata. Basta, invero, por mente alla formulazione dell’art. 102, capoverso, secondo periodo, Cost. per rendersi conto che, in armonia con il disposto dell’art. 108, primo comma Cost. l’istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di “sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura” è rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare l’opportunità di istituire per specifiche materie siffatte sezioni specializzate, determinandone la composizione.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità in ordine alle sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi della giurisdizione speciale militare, rimesso, con oltre trent’anni di ritardo, alla Corte di Cassazione, il legislatore non ha ritenuto di operare una scelta del genere e la pertinente disposizione della legge n. 180 del 1981 (art. 6) è immune dalle censure sollevate sul piano costituzionale.

6. – Quanto all’art. 16 cpv. della medesima legge n. 180 del 1981, è evidente il nesso di conseguenzialità che lega la denunzia di questo disposto alla precedente, avente ad oggetto l’art. 6 della medesima legge, nel contesto di un’unica inscindibile questione. Ne deriva che la ritenuta infondatezza della prima implica necessariamente l’infondatezza della seconda, essendo impensabile, perché chiaramente irrilevante, una censura autonomamente mossa all’art. 16 cpv. legge n. 180 del 1981, portante abrogazione di norme precedenti se e in quanto incompatibili Con altre successive, ove scissa dalla denunzia della disposizione sopravvenuta, della cui efficacia abrogante si tratta.

7. – Infine, la sollecitazione della difesa (omissis) a che questa Corte sollevi d’ufficio questione di costituzionalità dell’art. 5 della medesima legge n. 180 del 1981, non può prendersi in alcuna considerazione essendo mancato il benché minimo accenno alla rilevanza della questione stessa nel presente giudizio incidentale di costituzionalità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180 nelle parti in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e l’attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di Cassazione, sollevata in riferimento alla VI disposizione transitoria della Costituzione in relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost., dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

Allegati

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