Massima

L’art. 108, comma primo, Cost., nel riservare alla “legge” le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l’intero territorio nazionale e nei confronti di tutti, i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Ne consegue non solo che in materia giurisdizionale non spetta alle regioni alcuna potesta’ legislativa, ma anche che queste, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, debbono astenersi dall’interferire, anche in forma di rinvio ai principi generali, con la normativa dello Stato sull’ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorita’ giudiziaria ordinaria o amministrativa.

Supporto alla lettura

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Si tratta di norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della magistratura, i principi fondamentali dell’ordinamento giudiziario sono sanciti dalla Costituzione e garantiscono l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato (esecutivo e legislativo).

Il sistema giurisdizionale si divide in diverse branche, ognuna con le sue competenze:

GIURISDIZIONE ORDINARIA: si occupa delle controversie in materia civile e penale e la sua struttura si articola in tre gradi di giudizio:

I GRADO

  • Giudice di pace: competente nelle cause civili di minore entità e reati di minore gravità.
  • Tribunale ordinario: ha competenza generale, e giudica in composizione monocratica o collegiale.
  • Corte d’assise: competente per quanto riguarda i reati più gravi (es. omicidio).

II GRADO

  • Tribunale: sezione speciale per le impugnazioni contro le sentenze del Giudice di pace.
  • Corte d’appello: giudica i ricorsi contro le sentenze del Tribunale.

III GRADO

  • Corte di cassazione: con sede a Roma, è il giudice di legittimità, e si pronuncia sulla corretta applicazione della legge, non sul merito dei fatti.

GIURISDIZIONE SPECIALE: 

  • Giurisdizione amministrativa: competente in materia di ricorsi contro gli atti della pubblica amminsitrazione, con il TAR (Tribunale Amminsitrativo Regionale) in primo grado e il Consiglio di Stato in secondo grado.
  • Giurisdizione contabile: competente nella gestione delle finanze pubbliche e delle responsabilità dei pubblici funzionari con la Corte dei conti.
  • Giurisdizione tributaria: riguarda le controversie tra il cittadino e l’amministrazione finanziaria.
  • Tribunali militari: si occupano dei reati militari, sia in tempo di guerra che di pace.

Nell’ordinamento giudiziario italiano, i magistrati si distinguono in base alla loro funzione:

– magistrati giudicanti: risolvono le controversie e pronunciano sentenze; fanno parte i giudici di pace, i giudici dei tribunali, delle corti d’appello e della corte di cassazione.

– magistrati requirenti: sono i Pubblici Ministeri, che rappresentano l’accusa nei processi penali; hanno l’obbligo di esercitare l’azione penale quando hanno notizia di un reato e la loro struttura ricalca quella dei tribunali (es. Procura della Repubblica presso il Tribunale).

L’ordinamento giudiziario è in continua evoluzione per adeguarlo alle esigenze sociali e alle norme europee. Di recente, infatti, diversi interventi legislativi hanno introdotto importanti riforme riguardanti la giustizia tributaria e l’organizzazione giudiziaria.

Ambito oggettivo di applicazione

Ritenuto in fatto:

1. – Nel corso di un procedimento di regolamento di competenza promosso da De Maffei Maria ed altri nei confronti del Comune di Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 aprile 1973, ha sollevato, con riferimento all’art. 108, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, concernente espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato.

Secondo la Corte suprema, la norma impugnata, che devolve il giudizio di opposizione alla stima, alla autorità giudiziaria competente “per valore e territorio”, graduando la competenza per valore a conoscere della controversia fra conciliatore, pretore e tribunale, contrasta con il sistema della competenza inderogabile del tribunale sancito dalla legge statale, in violazione dell’art. 108, primo comma, della Costituzione che riserva alla legge statale le norme sull’ordinamento giudiziario e sulla magistratura affinché, nell’ambito del territorio nazionale, gli stessi diritti siano tutelati dinanzi a giudici della stessa natura e di pari grado.

L’ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

2. – Con deduzioni depositate fuori termine il 10 gennaio 1974, si è costituito in giudizio il Comune di Trento chiedendo che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

È inoltre intervenuto ritualmente in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige che, con atto di intervento e deduzioni del 5 settembre 1973, chiede che la questione proposta dalla Corte di cassazione sia dichiarata infondata. In proposito la difesa della Regione osserva che la formula “avanti l’autorità giudiziaria competente per valore e per territorio”, ha l’unico scopo di rinviare l’interprete alla sede legislativa appropriata che è il codice di procedura civile e costituisce espressione rispettosa delle competenze statali in materia di ordinamento giudiziario.

Considerato in diritto:

1. – Va preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio del Comune di Trento, stante che il deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 10 gennaio 1974 e quindi oltre il perentorio termine di 20 giorni (previsto dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 novembre 1973.

2. – La Corte di cassazione denuncia la illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, nella parte in cui stabilisce che il giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della indennità di espropriazione è deferito all’autorità giudiziaria competente “per valore e territorio”. Ora, poiché quest’ultima proposizione normativa, per quanto concerne il valore, non può avere altro significato se non quello che la competenza a decidere in materia spetta al pretore o al tribunale, secondo i limiti stabiliti dalla legge processuale, il giudice a quo ritiene che esso contrasti con i criteri di determinazione della competenza che, nelle controversie relative all’ammontare della indennità, sono stati desunti dalla legge fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per pubblica utilità, e alla stregua dei quali si è ritenuto, per antica e consolidata giurisprudenza, che tale competenza appartenga, ratione materiae, al tribunale. (Ora però alla Corte di appello, a seguito della legge 27 giugno 1974, n. 247).

Dal contrasto così delineato, deriverebbe la illegittimità della normativa regionale che, disponendo in ordine alla ripartizione della competenza giurisdizionale in modo difforme dalla legge nazionale, violerebbe l’art. 108 della Costituzione, il quale dispone che le norme sull’ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.

3. – La suddetta questione è da ritenersi fondata.

Secondo l’orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del 1956) anche recentemente ribadito (sent. n. 112 del 1973), l’art. 108 della Costituzione, nel riservare alla “legge” le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva disciplinare in modo uniforme per l’intero territorio nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.).

Da tale fondamentale premessa non solo discende che in materia giurisdizionale non spetta alle Regioni alcuna potestà legislativa, ma deriva altresì che, nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall’interferire con la normativa, generale o speciale, dello Stato sull’ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

Ciò posto, appare evidente che, nell’ambito della disciplina regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità contenuta nella legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l’art. 34, facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, “alla autorità giudiziaria competente per valore e territorio” introduce, come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, la quale, assegna le controversie relative alla indennità di espropriazione a un giudice competente per ragione della materia.

Ben vero che l’espressione contenuta nella legge regionale sembra limitarsi a rinviare, per la individuazione del giudice competente, ai criteri generali del codice di procedura civile; questa circostanza, però, non esclude che il citato art. 34 incida sull’ordine delle competenze previsto dalla legge statale, perché anche il rinvio ai principi generali costituisce una illegittima interferenza nella materia giurisdizionale, quando l’istituto che si intende disciplinare mediante il rinvio è regolato da un diverso e speciale criterio sicuramente desumibile dalla legislazione statale.

Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alla proposizione “per valore e territorio”, che, alterando l’ordine della competenza giurisdizionale, determina il contrasto con l’art. 108 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente giudizio dei Comune di Trento;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla espressione “per valore e territorio”.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

Allegati

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