Massima

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – degli artt. 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati).

Supporto alla lettura

PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive, introdotte dalla riforma Cartabia con l’art. 20 bis c.p., demandando la disciplina alla legge speciale, e precisamente al nuovo Capo III della L. 689/1981, sono un insieme di sanzioni alternative alla reclusione che permettono di sostituire la pena detentiva in alcuni casi.

Queste pene prevedono:

 la semilibertà (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 4 anni): il condannato può uscire di casa per svolgere attività lavorative, scolastiche, familiari o di pubblica utilità, con specifiche limitazioni;

 la detenzione domiciliare (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 4 anni): il condannato deve rimanere in casa, con alcune eccezioni per attività specifiche;

 il lavoro di pubblica utilità (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 3 anni): il condannato svolge un lavoro non retribuito per enti pubblici o associazioni di volontariato;

 la pena pecuniaria (in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a 1 anno): il condannato è obbligato a pagare una somma di denaro al fisco

L’applicabilità delle pene sostitutive è valutata dal giudice in base alle circostanze del reato, alla personalità del condannato e alla necessità di garantire l’effettività della pena. Il condannato deve dimostrare di essere una persona meritevole e di voler seguire il percorso rieducativo.

Le pene sostitutive possono essere applicate anche nei procedimenti pendenti, a condizione che sia stata fatta richiesta da parte dell’imputato. 

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1987;

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l’illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, “nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati”;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa, nel senso dell’inammissibilità, con sentenza n. 279 del 1987;

Considerato che effettivamente la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche ordinanza n. 509 del 1987) e che nell’ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Allegati

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