1– Con ordinanza del 20.07.2015, il Tribunale di Siena dichiarò la propria incompetenza territoriale in relazione al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 26.11.2014 dal G.U. del Tribunale di Siena che, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente Monte Dei Paschi Di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. (d’ora in poi anche solo MPS Leasing & Factoring S.p.A. o MPS L&F), aveva condannato l’opponente Cl. Ti. a) al pagamento della somma di € 42.157,77 di cui € 39.477,52 a titolo di capitale per canoni insoluti del contratto di leasing concluso tra le parti in data 16.06.2008, oltre interessi e spese e b) alla consegna del bene (imbarcazione) oggetto del contratto di leasing in favore della banca.
2– La MPS Leasing & Factoring S.p.A. riassunse il giudizio nel termine fissato dal Tribunale di Siena e chiese la condanna di Cl. Ti. alla consegna in suo favore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e al pagamento della complessiva di € 42.157,77 o, in subordine, della complessiva somma di € 42.157,77, oltre interessi e spese, con vittoria di spese e compensi di causa.
Cl. Ti. si costituì, eccepì la carenza di legittimazione passiva della banca e, nel merito, chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della banca al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Con ordinanza del 01.03.2016, il GU “rilevato che non è stato esperito il procedimento di mediazione, rilevata l’improcedibilità della domanda, letto l’art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal D.legge 21 giugno 2013 n. 69, assegnò alle parti il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione e rinviò la causa per la prosecuzione del giudizio.
La banca opposta MPS L&F attivò tardivamente la procedura di mediazione, oltre il termine assegnato dal GU, e il mediatore incaricato redasse verbale negativo per la mancata presenza della controparte.
Con la sentenza n. 15/19 del 03.01.2019, il Tribunale di Napoli dichiarò improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio e compensò tra le parti le spese processuali. 2- Con atto di citazione notificato in data 15.05.2019, Cl. Ti. ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della statuizione di compensazione delle spese della sentenza di primo grado, che la Corte condanni la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
La MPS Leasing & Factoring S.p.A. si è costituita e ha chiesto il rigetto del gravame con il favore delle spese di lite.
All’udienza collegiale del 29.03.2023 la causa è stata rimessa a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse.
3– Il d.lgs. 28/2010, all’art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i contratti bancari/finanziari, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, e ha previsto che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o, come nel caso in esame, rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento a pena d’improcedibilità della domanda giudiziale. La sentenza impugnata del 03.01.2019 è divenuta incontrovertibile nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il giudizio per il mancato, tempestivo esperimento della procedura di mediazione, tardivamente promossa dalla banca.
All’epoca di pubblicazione della sentenza, vi erano opinioni discordanti in giurisprudenza e in dottrina su quale fosse la parte su cui gravava l’onere di introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La sentenza del Tribunale di Napoli ritenne che nel dubbio, (all’epoca ancora sussistente), su chi gravasse l’onere di instaurazione del procedimento di mediazione era interesse di parte istante dare impulso alla mediazione.
Con pronuncia successiva alla sentenza impugnata, la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19596 del 18/19/2020) ha chiarito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 , comma 1-bis , del d.lgs n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
4 – L’appellante si duole della compensazione delle spese di lite e sostiene che nella specie non sussistono le condizioni (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti) che, in deroga al principio generale della soccombenza, avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite ai sensi della formulazione attuale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza della Corte Costituzionalen. 77/2018, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo nella parte in cui non consente, anche nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese processuali ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate nella norma.
La sentenza ha compensato tra le parti le spese di lite con decisione che non si fonda sulle condizioni poste dall’art. 92 c.p.c., ma sul pregresso andamento del giudizio. (“l’esito della lite e le ragioni della decisione – anche in considerazione del complesso iter processuale (che ha già visto l’attuale parte istante soccombente per le spese davanti al tribunale di Siena) – costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento”). In particolare, il richiamo all’esito della lite e alle ragioni della decisione fa riferimento alla pronuncia di rito e il riferimento all’iter processuale richiama la decisione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Siena e la condanna alle spese già inflitta alla banca. La sentenza non si riferisce alla novità delle questioni, che non sussisteva al momento in cui la lite è stata introdotta (l’obbligo di promuovere la mediazione è stato introdotto nel 2010) e nemmeno alla questione, all’epoca ancora controversa, dell’onere di promuovere la procedura di mediazione, considerato che la banca, interessata alla prosecuzione del giudizio, aveva promosso la procedura di mediazione, sia pure in ritardo. Non sussistono nemmeno gravi ed eccezionali motivi, trattandosi dell’esito, piuttosto prevedibile ed evitabile con la normale diligenza, di una comune controversia di opposizione al decreto ingiuntivo, la cui lunga durata in primo grado non costituisce motivo di compensazione delle spese (sui gravi ed eccezionali motivi, v. da ultimo Cass. 1983/2023).
5– Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio secondo il dm 147/2022 (scaglione da € 26.001 a € 52.000), tenendo presente l’assenza di una fase istruttoria in appello, risoltasi in meri rinvii.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Cl. Ti. avverso la Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. per la riforma della sentenza n. 15/19 del 03.01.2019 del Tribunale di Napoli, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
– in accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza, condanna il Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alla refusione delle spese di lite in favore di Cl. Ti., che liquida, per il primo grado di giudizio in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, e, per il secondo grado di giudizio, in € 7.987,90 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al procuratore avv. (omissis) dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 27.09.2023
