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Corte appello Genova sez. lav., 14/02/2022, n. 20

Massima

In tema di pagamento dei contributi INPS, decorrono i termini perentori di 40 gg., in funzione recuperatoria, dalla successiva valida comunicazione dell’addebito (quale la stessa ricezione dell’estratto di ruolo richiesto all’Agenzia della Riscossione) ovvero anche dalla richiesta di rateizzazione del contribuente che, seppur non idonea ad interrompere la prescrizione quale riconoscimento di debito, sicuramente vale quale prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto impositivo e quindi utile per il decorso del termine perentorio previsto per legge per impugnare l’atto impositivo.

Supporto alla lettura

AVVISO ADDEBITO INPS

È la notifica di un avviso di addebito immediatamente esecutivo che sostituisce la cartella di pagamento. L’avviso di addebito INPS viene notificato a un soggetto il quale abbia un debito con l’INPS per il mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali. Il pagamento del debito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di addebito.

Ambito oggettivo di applicazione

Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2019 la Società “Allestimenti Nautici Lo Presti s.r.l.” ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. .., eccependo la inesistenza della notifica a mezzo pec del 27 aprile 2019 e deducendo che il termine decadenziale di cui all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 46 del 199 fosse decorso soltanto dalla data del 19 novembre 2019, data in cui la Società ricorrente aveva avuto effettiva notizia dell’esistenza dell’avviso di addebito; nel merito la Società ha contestato la fondatezza del credito contributivo.

L’INPS ha formulato eccezione preliminare di tardività e quindi di inammissibilità del ricorso per superamento del predetto termine perentorio.

Con sentenza n. 24 del 2021 il Tribunale di Massa ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione perché tardivamente proposta, valutando come valida la notifica via pec del 27 aprile 2019.

Ha proposto appello la società “Allestimenti Nautici Lo Presti s.r.l.”, richiamando le ragioni già specificate nel proprio ricorso introduttivo, sia nel merito, sia quanto alla notifica via pec.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, valutato come dirimente dal Giudice di primo grado, la Società appellante ribadisce innanzitutto il richiamo ad “un vero e proprio protocollo di redazione e notificazione degli avvisi di addebito”, da parte dell’INPS, cioè al “Messaggio n. ../2013, …

Esaminando il testo dell’avviso (qui impugnato) inviato in data 27.04.2019, risulta evidente come la sede INPS di Massa Carrara dell’Istituto non si sia assolutamente attenuta alle direttive impartite dalla Sede Centrale con il richiamato Msg. n. ../2013….

… il messaggio p.e.c. inviato non è provvisto di alcuna relazione di notifica ed è, altresì, privo di attestazione di conformità e di firma digitale. Da tale carenza deriva l’inesistenza, giuridica e di fatto, di una qualsiasi notifica. …

Con tali messaggi p.e.c. inviati dalle Direzioni Territoriali I.N.P.S….l’avviso di addebito non viene, propriamente, “notificato” ma, tutt’al più, “comunicato” o “trasmesso” in allegato ad un messaggio di posta certificata, senza alcuna ulteriore formalità. C’è da dire, peraltro, che l’art. 30, Comma IV, D.L. n. 78/2010, nel prevedere che gli avvisi di addebito I.N.P.S. possano essere notificati a mezzo posta elettronica certificata, rimanda ad un concetto tecnico di notificazione e non ad una qualsiasi forma di trasmissione dell’atto impositivo. Anche in tale ambito, dunque, la fattispecie della “notificazione” viene distinta da quella della “comunicazione” (meno formale e, dunque, non procedimentalizzata), proprio perché soltanto la prima è caratterizzata dalla redazione di una relazione di notifica, che manca nella seconda. Peraltro, l’impugnativa giurisdizionale non determina alcuna sanatoria, poiché, da un lato, la mancanza della relata concretizza una fattispecie di inesistenza della notifica e non di nullità e, dall’altro lato, la natura amministrativa degli atti impositivi li rende ontologicamente insuscettibili di sanatoria processuale. … A nulla vale…il deposito in giudizio di copia della “ricevuta di accettazione” e della “ricevuta di consegna” del messaggio p.e.c. inoltrato all’ingiunto, essendo necessaria la produzione, quantomeno, dei files “daticert.xml”, i quali consentono di verificare, attraverso l’algoritmo di codificazione, cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio stesso.

… gli avvisi di addebito de quibus vengono originariamente formati dall’Istituto su supporto analogico (cartaceo) e, successivamente, trasferiti su supporto digitale (file.pdf) mediante scannerizzazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 23 ter, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), rubricato “Documenti amministrativi informatici”, “Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico”. Nel caso di specie, l’Amministrazione omette, tra l’altro, di allegare al messaggio p.e.c. la suddetta attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico dell’avviso di addebito. Pertanto, ciò che viene trasmesso al destinatario non è né l’originale dell’atto impositivo né una sua copia conforme, ma soltanto una copia “semplice”, sostanzialmente priva di valore legale (stante, tra l’altro, l’espresso riferimento alla “consegna al destinatario di copia conforme all‘originale dell‘atto da notificarsi” contenuto nell’art. 137 c.p.c., richiamato, anche, dal citato Msg. I.N.P.S. n. ../2013).

….con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l‘originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell‘atto e tale copia, senza attestazione di conformità, non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale.”

L’INPS ha depositato memoria di costituzione, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con decreto in data 10 dicembre 2021, questa Corte ha disposto lo svolgimento dell’udienza mediante trattazione scritta.

Con le note di trattazione scritta, le parti hanno confermato le loro conclusioni.

All’udienza in data 26 gennaio 2022, questa Corte ha deciso come da dispositivo.

.*.*.*.

L’appello deve essere respinto, dovendosi affermare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e non potendosi ritenere fondati i motivi di appello.

La sentenza impugnata risulta, infatti, motivata con esaustiva accuratezza, in particolare con dettagliata analisi degli elementi di fatto emergenti dai documenti agli atti e con coerente e congruo richiamo e riscontro dei principi giurisprudenziali in materia.

Questa Corte deve innanzitutto evidenziare come, in realtà, nel ricorso in appello, per questo al limite dell’inammissibilità, non ci si confronti minimamente con tale esaustiva motivazione del Giudice di primo grado, neanche con il predetto coerente e congruo richiamo e riscontro dei principi giurisprudenziali.

L’appellante, infatti, si limita a “letteralmente” richiamare il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

In ogni caso, la materia della validità della notifica via PEC, in particolare degli avvisi di addebito dell’INPS, è già stata ampiamente affrontata da questa Corte, in particolare con la sentenza n. 25 del 2021, le cui argomentazioni vengono qui condivise e riportate anche quali precedenti conformi ex art. 118 , comma 1, disp. Att. C.p.c.:

“Occorre riportare il riferimento normativo che dev’essere applicato nella presente controversia.

La notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 aggiunto all’art. 26 del D.P.R. 602/1973, da effettuarsi attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un “documento informatico”.

Per “documento informatico” si intende, ex art. 20 D Lgs. 82/2005, (c.d. “Codice della Amministrazione Digitale”), qualsiasi documento, di qualsiasi formato, creato ovvero convertito mediante supporto informatico.

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ art. 71 del medesimo D.Lgs.

Sancisce poi l’art. 23 ter , rubricato “Documenti amministrativi informatici”, che “Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico”.

Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito emessi da INPS, l’art. 30 del D.l. 78/2010, convertito nella l.122/2010, dispone che “l’avviso di addebito deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto” ed è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge”.

Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che, nella fattispecie in esame, risulta dagli atti che in data 19 dicembre 2018 la società abbia ricevuto nella sua casella postale un messaggio PEC proveniente da INPS contenente in allegato un documento PDF contenente l’avviso di addebito opposto.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società odierna appellate, non si tratta di una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma di un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo.

E’ vero che l’avviso di addebito non è stato sottoscritto con la firma elettronica dal dirigente della sede di Genova, ma la legge sopra citata prevede la firma digitale quale ipotesi alternativa ad altre modalità di firma previste dalla legge per la sottoscrizione degli atti amministrativi da parte del responsabile del procedimento.

Soccorre al riguardo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 39 del 1993, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, che ha stabilito che gli enti pubblici devono adottare i propri atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati in cui la firma del responsabile, se prevista dalla legge in forma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3 comma 2).

Ciò è quanto accade in via generale proprio per la firma degli avvisi di addebito da parte del responsabile della sede, siano essi stampati su carta e notificati a mezzo posta, siano inoltrati a mezzo PEC, ove la firma del responsabile dell’atto (nella fattispecie il Direttore della sede di Genova …) è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, come si può leggere nell’ avviso di addebito opposto.

Non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l’attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo.

L’INPS, come tutte le altre PA, è dotato di sistemi informatici automatizzati che vengono utilizzato per l’elaborazione dei provvedimenti amministrativi, quali appunto l’avviso di addebito, in cui – lo si ribadisce – l’apposizione di firma autografa viene sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Tanto è vero che anche gli avvisi di addebito notificati nelle forme tradizionali non contengono mai la firma autografa del direttore della sede INPS, avvalendosi il responsabile dell’atto della facoltà di sostituirla con l’indicazione a stampa.

Anche il messaggio Messaggio INPS n. ../2013 invocato dalla società appellata ha dato istruzioni per le notifiche a mezzo PEC degli avvisi di addebito in linea con le modalità di trasmissione dell’atto oggi contestato, laddove si dice che “la Pec da trasmettere dovrà avere: 1) come oggetto standard la dicitura “Notifica avviso di addebito n. (…).- Contribuente (…); [2] come testo la dicitura (…) Ai sensi dell‘art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l‘ avviso di addebito n . (…) formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata. [4] in allegato l‘avviso di addebito identificato in oggetto”.

Questa procedura è stata appunto seguita nella fattispecie in esame in cui nella casella di posta elettronica della … è stato recapitato un messaggio con una estensione “.eml” che costituisce una più avanzata forma con cui si possono inviare messaggi PEC che possono contenere allegati al loro interno, come accaduto nella fattispecie in esame.

Con tale messaggio il direttore della sede ha comunicato i dati identificativi dell’avviso di addebito allegato in format PDF, per cui la correttezza della procedura deve ritenersi rispettata dalla busta “postacert.eml” consegnata da INPS e ricevuta dalla ….

Nessuna irregolarità va pertanto ravvisata nella notifica dell’avviso di addebito opposto.

A quanto sopra vanno altresì aggiunte le seguenti considerazioni:

Non bisogna confondere la questione della regolare formazione dell’atto notificato, quale quella dedotta dalla società opponente, secondo cui ci si troverebbe di fronte ad un atto di cui non sarebbe certa la provenienza, dalla questione della regolarità degli atti notificatori; solo in questa seconda ipotesi, quando ad esempio il destinatario contesta il fatto di non aver ricevuto l’atto o di non essere riuscito a leggere il documento informatico, si pone un problema di lesione del diritto di difesa del destinatario e subentra il discorso dell’effetto recuperatorio del successivo atto regolarmente notificato.

Nel caso in esame, la irregolarità dedotta (peraltro da ritenersi insussistente per i motivi sopra esposti) riguarda la formazione digitale dell’atto notificato e non problematiche legate alla mancata ricezione dell’avviso di addebito tramite gli atti notificatori.

In altri termini, deve ritenersi che la … sia stata messa in grado di difendersi tempestivamente, essendo pervenuto nella sua casella postale in data 19 dicembre 2018 un messaggio PEC proveniente da INPS contenente in allegato un avviso di pagamento.

Al più il contribuente avrebbe potuto, nei termini perentori, contestare – tra le sue difese – anche l’autenticità del documento, in quanto sprovvisto di firma digitale e non accompagnato dalla attestazione di conformità all’originale del documento.

Ma la funzione recuperatoria in questo caso non è invocabile anche perché essa si verifica quando il contribuente viene a conoscenza successivamente dell’esistenza dell’iscrizione a ruolo di un credito contributivo attraverso la regolare notifica di altri atti (intimazione di pagamento o altri atti esecutivi) o iniziative personali (richiesta di estratto di ruolo all’esattore).

In questo caso non è così: la … srl ha proposto opposizione dall’avviso di addebito dopo circa sei mesi dalla ricezione del messaggio PEC senza ricevere altre comunicazioni tali da poter venire a conoscenza dell’esistenza dell’avviso di addebito.

Deve quindi ritenersi che la società abbia potuto avere piena contezza dell’avviso di addebito opposto proprio con la notifica avvenuta via PEC in data 19 dicembre 2018.

E che la giurisprudenza sia consolidata nell’attribuire rilevanza alla conoscenza dell’atto comunque avvenuta, si può ricavare da quegli orientamenti che fanno decorrere i termini perentori di 40 gg., in funzione recuperatoria, dalla successiva valida comunicazione dell‘addebito (quale la stessa ricezione dell’estratto di ruolo richiesto all’Agenzia della Riscossione) ovvero anche dalla richiesta di rateizzazione del contribuente che, seppur non idonea ad interrompere la prescrizione quale riconoscimento di debito, sicuramente vale quale prova dell’avvenuta conoscenza dell’atto impositivo e quindi utile per il decorso del termine perentorio previsto per legge per impugnare l’atto impositivo (Cass. S.U. n. 19704 del 2/10/2015 e Cass. 12735/2020).

Per tutti questi motivi, in riforma della sentenza impugnata sentenza, va respinto il ricorso della … s.r.l. in quanto tardivo.”

In applicazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, ai quali principi questo collegio ritiene di dare continuità, l’appello deve essere quindi rigettato, risultando perfettamente sovrapponibile, sia in diritto che in fatto, l’attuale causa con quella di cui alla sentenza richiamata.

Anche nel caso in oggi in esame, risulta dagli atti che in data 27 aprile 2019 la Società appellante abbia ricevuto nella sua casella postale un messaggio PEC proveniente da INPS contenente in allegato un documento PDF contenente l’avviso di addebito opposto.

Anche in questo caso, non si tratta di una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma di un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo.

Ancora, anche in questo caso si può riscontrare nella medesima legittima modalità la firma dell’avviso di addebito da parte della responsabile della sede, nella fattispecie il Direttore della sede di Massa R. B..

Anche in questo caso la Società appellante invoca il medesimo Messaggio INPS n. .. del 2013, di cui alla predetta sentenza di questa Corte.

Infine, anche in questo caso la procedura prevista è stata accuratamente seguita, in particolare nella casella di posta elettronica della Società appellante è stato recapitato un messaggio con una estensione “.eml” che costituisce una più avanzata forma con cui si possono inviare messaggi PEC che possono contenere allegati al loro interno, come accaduto nella fattispecie in esame.

Ed anche in questo caso con tale messaggio il direttore della sede di Massa ha comunicato i dati identificativi dell’avviso di addebito allegato in format PDF, per cui la correttezza della procedura deve ritenersi rispettata dalla busta “postacert.eml” consegnata da INPS e ricevuta dalla Società appellante.

In conclusione, nessuna irregolarità può essere pertanto ravvisata nella notifica dell’avviso di addebito opposto.

Il ricorso in opposizione della Società appellante è stato di conseguenza giustamente ritenuto tardivo dal Giudice di primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

L’appello deve quindi essere respinto.

Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata l’assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi, per l’agevole definizione della causa in questo grado di giudizio.

Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) Respinge l’appello.

2) Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.800,00 oltre a quanto spettante per spese generali.

3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’appellante, se dovuto.

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