• Home
  • >
  • Corte appello Ancona, 19/07/2024, n.1531

Corte appello Ancona, 19/07/2024, n.1531

Massima

È responsabile di violenza sessuale su minore il soggetto che si sia introdotto nella camera da letto della vittima (nel caso di specie una dodicenne) si sia tolto i pantaloni e gli indumenti intimi per poi posizionarsi sulla vittima, toccarle il collo ed il seno per poi cercare di baciarla, per poi essere bloccato dall’intervento dei genitori attirati dai lamenti soffocati della minore.

Supporto alla lettura

VIOLENZA SESSUALE

La violenza sessuale è riconosciuta a livello internazionale come un crimine contro l’umanità e come una forma di violenza maschile sulle donne.

Nell’ordinamento italiano è riconosciuta come un delitto contro la persona ed è un reato punito secondo l’art. 609 bis c.p..

Può assumere forme diverse: dallo stupro all’aggressione sessuale, passando dalle violenze nel matrimonio, nella coppia e nella famiglia, quindi non è posto l’accento sulla sessualità, si tratta bensì di una dimostrazione di potere e della messa in atto di obiettivi personali o politici degli autori del reato.

Per la configurazione del reato è importante la mancanza di consenso da parte della vittima, e non la manifestazione del dissenso, ma anche tra partner se non c’è consenso al rapporto sessuale allora vi è violenza.

L’attuale formulazione dell’art. 609 bis c.p. è il frutto di molteplici modifiche che si sono susseguite nel corso del tempo e che hanno reso la disciplina in materia sempre più rigida. L’ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dal Codice Rosso (L. 69/2019), che non ha solo modificato l’articolo, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 372 del 20.9.2022, emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica, procedendo con rito abbreviato, (omissis) veniva dichiarato colpevole del reato a lui ascritto (violenza sessuale ai danni di una dodicenne) e riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p. prevalente alla contestata aggravante, con la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione oltre alle sanzioni accessorie ex lege e la misura di sicurezza per la durata di anni uno e l’espulsione dal paese a pena espiata.

Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato con atto depositato in data 26.1.2023 proponeva appello per i seguenti motivi.

Primo motivo

L’appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza che nella parte motiva afferma di non dover disporre l’espulsione e poi nel dispositivo la applica.

L’imputato è cittadino incensurato, pienamente integrato ormai da tempo (sin dal 2000) con tutta la famiglia nella realtà sociale italiana e locale.

Secondo motivo

Nel merito, gli unici dati certi sarebbero solo quelli derivanti dalla “relazione tecnica di genetica forense” che escluderebbe categoricamente qualsiasi collegamento tra il profilo genetico dell’imputato e i reperti sequestrati nell’immediatezza dei fatti, comprensivi degli indumenti indossati dalla minore.

Sarebbe quindi esclusa la stessa presenza di qualsivoglia secrezione riconducibile al profilo genetico dell’imputato, nonché l’assenza sul corpo della minore di ecchimosi, lesioni.

L’imputato era inoltre in stato di intossicazione acuta da alcol (2,51 g/1), cosa che avrebbe certamente comportato una seria compromissione del suo stato psico-fisico.

Sarebbe stata inoltre disattesa la ricostruzione difensiva della vicenda (che l’imputato avesse sbagliato stanza) perché, proprio in ragione del precario stato psichico dell’imputato e della stessa conformazione dei luoghi dell’appartamento (la camera della minore si trovava proprio di fronte alla porta d’ingresso dell’appartamento), ciò poteva essere accaduto involontariamente.

L’assenza sul corpo della minore di ecchimosi o segni di una possibile violenza sembrerebbe collidere con la versione ultima resa dalla ragazza in sede d’incidente probatorio, rispetto all’effettivo evento accaduto.

Del resto nessuno avrebbe conferito con la minore nell’immediatezza dei fatti se non solo i genitori e tutto sarebbe stato riferito de relato.

La testimonianza resa dalla minore in sede d’incidente probatorio sarebbe arricchita di particolari mai riferiti prima.

L’asserito “tocco sulla bocca” sarebbe stato pacificamente chiarito dalla minore nel senso che “mi ha toccato la bocca”, senza mettere le labbra sulle sue ma solo cercando di mettere la mano sulla bocca, quindi mediante un gesto del tutto privo di valenza sessuale.

Tale ricostruzione sarebbe del tutto compatibile con quella fornita dall’imputato e cioè che, l’imputato, in precarie condizioni fisiche dovute all’abuso di alcool, sarebbe entrato per errore nella stanza della minore e, dopo aver cercato invano di spogliarsi se non solo parzialmente, si sarebbe gettato nel primo letto trovato per dormire, svegliando però la minore che subito cercava aiuto nei genitori.

Quindi lo stesso, probabilmente risvegliatosi di colpo, le copriva la bocca.

In ordine, poi, all’assenza dei pantaloni, la minore non avrebbe visto nulla ma sarebbe stata la madre ad averglielo riferito; tra l’altro la polizia, nell’immediatezza, ritrovava l’imputato a letto vestito con camicia, giaccone e con i pantaloni, seppur abbassati.

Terzo motivo

Infine la condanna sarebbe ingiusta in relazione alla eccessiva pena irrogata.

Chiedeva pertanto l’assoluzione; in subordine, previa riqualificazione nella fattispecie tentata, e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riduzione della pena edittale con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle sanzioni accessorie e alla misura di sicurezza e alla revoca dell’espulsione.

All’odierna udienza si procedeva con le forme della trattazione scritta ex art. 23-bis L 176/2020.

All’esito, la Corte deliberava sentenza, comunicando alle Parti il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va accolto in riferimento alla revoca dell’espulsione.

Primo motivo

In merito all’espulsione, trattasi chiaramente di un refuso nel dispositivo, atteso che nella parte motiva il Giudice di prime cure ha chiaramente evidenziato che “non sì ritiene di disporre l’espulsione dell’imputato trattandosi dì persona incensurata”.

Secondo motivo

La sentenza ha adeguatamente analizzato e valutato le dichiarazioni della bambina e dei suoi genitori nonché motivatamente disatteso l’alternativa ricostruzione difensiva.

Dopo aver sgombrato il campo, tramite accertamento peritale (come richiesto dalla difesa), dall’ipotesi della cronica intossicazione da alcol, il Giudice di prime cure ha evidenziato il fatto che, nell’immediatezza, fu il padre della piccola insieme alla moglie, attirati dai lamenti soffocati della figlia , ad alzarsi dal letto e a dirigersi velocemente nella cameretta della bambina.

Ivi accendevano la luce e vedevano il (omissis) privo dei pantaloni e degli indumenti intimi, disteso sopra la figlia con una mano a chiuderle la bocca.

Nella circostanza l’uomo, vistosi sorpreso, si alzava di scatto raggiungendo l’uscio della stanza dove al momento vi era il padre e con il quale nasceva una accesa discussione.

Nel frattempo la madre si precipitava dalla bambina , in lacrime e sotto shock mentre il (omissis), visibilmente ubriaco, privo di pantaloni e dell’abbigliamento intimo, con le parti intime nude, indossante unicamente un giubbotto e urlando contro i genitori, si portava nella sua stanza.

Quindi il padre della bambina vide il (omissis) che si alzava subito dal letto privo di pantaloni e di biancheria intima, con i genitali nudi.

Gli agenti della Questura, subito intervenuti, venivano accolti dal padre che li accompagnava in casa dove, all’interno di una camera da letto matrimoniale, trovavano il (omissis), disteso sul letto con le braccia larghe , con i pantaloni calati all’altezza delle ginocchia, la cintura slacciata e il giubbino aperto, palesemente alterato dall’abuso di alcol.

La bambina , nella stanza attigua, era singhiozzante e in lacrime, con lo sguardo fisso a terra, il viso pallido, le mani tremanti e le gambe raccolte in posizione a uovo.

La piccola stava abbracciata alla mamma e rifiutava qualunque approccio con gli Agenti; veniva quindi accompagnata presso l’Ospedale Salesi ed ivi veniva attivato il protocollo per le vittime di violenza o abusi sessuali.

I sanitari dell’unità di crisi apprendevano dalla minore che: “intorno alle 2 di notte mentre dormiva nella propria camera veniva svegliata da (omissis)…..che la toccava sul collo e sul petto cercando di baciarla sul volto e quindi abbassava i pantaloni …la minore riusciva a chiamare la mamma nonostante l’aggressore cercasse di metterle una mano sulla bocca ” (come da relazione del 27.11.2019, ore 5.40).

Il referto del Pronto Soccorso che non ha attestato né ecchimosi cutanee né apparenti lesioni imenali all’ispezione dei genitali non può certo inficiare l’assunto accusatorio né porsi in contrasto con quanto dichiarato dalla bambina in sede d’incidente probatorio (in data 8.1.2020, quando venne escussa, frequentava la prima media ed era nata il 6.5.2007), data la brevità e la non invasività dell’approccio.

La bambina, escussa con l’aiuto di un interprete, ha infatti dichiarato che mentre dormiva “arriva lui…quando ti sei svegliata era sopra lui…dopo lui …mi ha toccato qui …nella bocca.. .dopo io ho chiamato mamma ma non sente, non ha sentito, ..dopo mi ha fatto così… ha lasciato la sua mano… dopo un’altra volta chiamato mia mamma, dopo lei è arrivata… e ha guardato che non c’erano i suoi pantaloni sopra a lui”.

Ed ancora la bambina precisava che lui era sopra di lei, la stava toccando, le stava toccando il seno sotto il reggiseno, con le mani era entrato sotto il pigiama – “…mi ha toccato la bocca. ..ha solo toccato la bocca.. .sotto nudo…dopo lui ha cercato di coprirle la bocca con la mano e lei è riuscita a gradire ha chiamato la mamma”.

Lei indossava il pigiama e lui le aveva tolto/abbassato completamente i pantaloni ma non l’aveva toccata sotto; la mamma era arrivata quando i pantaloni erano giù ed era buio.

Lei vide che l’uomo indossava una giacca ma non i pantaloni; all’arrivo della madre l’imputato avrebbe preso i pantaloni che erano a terra per poi andarsene.

L’appellante afferma che il racconto della minore, mai sentita prima dell’incidente probatorio, sarebbe stato arricchito (verosimilmente dal racconto dei genitori) quantomeno in merito all’assenza di abbigliamento intimo e dei pantaloni dell’imputato.

Invece la ragazzina ha narrato i fatti in modo molto preciso, escludendo ad esempio di essere stata toccata “sotto” così come che l’imputato “non cercò di mettere qualcosa tra le sue gambe”, così come di essere stata baciata, ma precisando di essersi accorta che “sotto l’imputato era nudo” nel buio della cameretta, a prescindere da quello che hanno poi dichiarato i genitori.

In merito poi ai pantaloni dell’imputato la minore ha chiaramente riferito di non aver visto se già aveva o meno i pantaloni al suo arrivo perché stava dormendo ed ha candidamente ammesso che era stata la mamma ad aver visto i pantaloni al suo arrivo, dopo aver acceso la luce, mentre lui li riprendeva e se ne andava.

La minore è pertanto assolutamente credibile ed attendibile e il reato deve ritenersi pienamente integrato, essendo chiaramente emersa la valenza sessuale delle condotte.

Terzo motivo

Il trattamento sanzionatorio appare equo e proporzionato al caso di specie, come già affermato dal Giudice di prime cure che ha già riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 609 bis comma 3 c.p. prevalente sulla contesta aggravante.

Il leggero scostamento dal minimo edittale è dettato dalla particolare insidiosità della condotta ai danni di una ragazzina che coabitava, insieme alla sua famiglia, nello stesso appartamento dell’imputato, per giunta colta nel sonno, nonostante la presenza dei genitori li vicino.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è dettata dall’assenza di elementi da valutare favorevolmente, essendo neutra a tal fine la condizione d’incensuratezza; depone altresì negativamente anche la mancanza di alcuna iniziativa risarcitoria.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza 372 del 20.9.2022, emessa dal Tribunale di Ancona, appellata dall’imputato, revoca l’espulsione e conferma nel resto.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Ancona il 24 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi