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Consiglio di Stato sez. VI, 27/03/2024, n.2900

Massima

Per accedere ai documenti amministrativi è necessario che coesistano tre condizioni: l’esistenza di un interesse giuridico rilevante e tutelato da parte del richiedente, un legame strumentale tra tale interesse e i documenti richiesti, e, nel caso di accesso difensivo, la necessità di tali documenti per tutelare o difendere i propri diritti giuridici.

Supporto alla lettura

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

  • accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
  • accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di:
– amministrazioni dello Stato;
– aziende autonome;
– enti pubblici;
– concessionari di servizi pubblici.

L’accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall’ordinamento. E’ inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:

– con ricorso al Tar per il Lazio, l’appellante (omissis) ha impugnato il silenzio-rigetto e il successivo atto di diniego relativi all’istanza di accesso documentale del 28 gennaio 2023, volta ad ottenere l’ostensione delle copie integrali del fascicolo del procedimento disciplinare (conclusosi con condanna in primo grado e successiva archiviazione da parte della Commissione di Disciplina di Appello) relativo al prelievo del 4 agosto 2021 effettuato sul cavallo –(omissis)-, all’esito del quale era risultata la positività al nandrolone dopo la corsa nell’ippodromo di Napoli;

– l’istanza di accesso è stata motivata sulla base della considerazione per cui sussisterebbe un interesse dell’associazione a conoscere il fascicolo del procedimento disciplinare, anche a prescindere dalla sua archiviazione in Commissione di disciplina di Appello, in quanto ciò non precluderebbe la riedizione dell’azione disciplinare, la quale, anzi, in alcuni casi sarebbe imposta per legge. L’associazione ha inoltre dedotto l’interesse a costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale relativo ai prelievi effettuati sul cavallo in questione, nonché a denunciare al Ministero fatti disciplinarmente rilevanti nei rapporti di lavoro;

– con la medesima istanza di accesso ha chiesto altresì alla Procura della Disciplina Ippica di fare le indagini del caso, a prescindere dall’archiviazione, prospettando che, se c’era stata somministrazione indebita di ormone al cavallo, andava condannato il responsabile del maltrattamento dell’animale;

– il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che gli interessi posti a sostegno dell’istanza di accesso erano del tutto eventuali ed ipotetici e le esigenze difensive allegate, oltre ad essere riferite a procedimenti e processi futuri ed eventuali, si presentavano del tutto generiche, non essendo stata fornita la prova di quel nesso di “strumentalità necessaria” tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare;

– l’associazione ha proposto appello avverso tale statuizione, deducendo che: – “la Legge 241/1990 non dice che, il richiedente accesso, per ottenerlo, deve dimostrare che l’epilogo della sua iniziativa, necessitante la conoscenza di documenti della p.a., deve essere certo“; – nel ricorso al Tar aveva dedotto specifici elementi, provanti l’obbligo di riedizione del procedimento disciplinare, così testualmente indentificati: “Ad essa Procura, con la PEC 28-1-23 chiedente accesso, (omissis)invocava indagini di giustizia; gli chiedeva di non abdicare ai suoi poteri sol perché la Commissione di Appello aveva disposto l’archiviazione per la responsabilità oggettiva di posizione dell’allenatore, per errata comunicazione della positività al fine di consentirgli di chiedere le II analisi…(omissis) ricordava alla Procura della Disciplina ippica che altri potevano essere i responsabili di una possibile somministrazione vietata di ORMONE al cavallo, che, come osservava giustamente nel merito l’allenatore inquisito, se effettivamente fosse stata fatta illegalmente, chiamava a rispondere chi mesi e mesi prima aveva fatto gli ormoni al cavallo, posto che per SCIENZA l’ormone non sviluppa i muscoli in un giorno. Il… risulta allenare di quel cavallo solo da pochi giorni prima la corsa in cui fu fatto il prelievo“; – “il RICORSO al TAR allegava col DOC 3 il REGOLAMENTO CONTROLLO SOSTANZE PROIBITE dove, se è scritto che l’allenatore ha responsabilità oggettiva per la positività, prevede che va comunque punito e severamente l’operatore ippico che ha somministrato“; – la mancata applicazione da parte del Tar dell’art. 64 codice processo amministrativo, ribadendo che HA aveva il diritto all’accesso per l’aspetto penale delle iniziative che può intraprendere, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza appellata, secondo cui il ricorso di I grado non avrebbe ben prospettato l’azione civile in campo penale; – il Tar avrebbe errato nel sostenere che, per avere l’accesso difensivo, ci doveva essere una costituzione di parte civile o comunque una iniziativa in atto;

Ritenuto che l’appello sia infondato, dovendosi integralmente confermare la valutazione del giudice di primo grado, espressione dei principi più volte espressi in materia dalla giurisprudenza di questo Consiglio;

Considerato, infatti, che:

– è la stessa appellante ad aver riferito i fatti rilevanti che avevano determinato l’apertura del procedimento disciplinare (poi archiviato); questi sono pertanto già noti alla parte che ben può rappresentarli nelle sedi più opportune (disciplinari e/o penali) ove li ritenga pregiudizievoli dei propri diritti;

– l’appellante non spiega invece quale ulteriore documento, contenuto nel fascicolo disciplinare, sarebbe necessario alla tutela delle proprie prerogative statutarie e neppure quale ulteriore elemento possa eventualmente emergere dalla visione del fascicolo che non sia già a sua conoscenza;

– ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Inoltre, l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato e l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Consiglio di Stato 6822/2021);

– ai fini dell’accesso difensivo è necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020).

– l’istanza di accesso dell’appellante, per come formulata, svela, invece, da un lato, un tentativo esplorativo – e dunque inammissibile – di cercare tra la (imprecisata) documentazione richiesta fatti o elementi potenzialmente utili, ipotizzando che questi possano dar luogo ad una riapertura del procedimento disciplinare, che è cosa diversa dal richiedere uno specifico atto necessario alla propria difesa; dall’altro, il tentativo di sostituirsi agli organi di settore, ovvero di controllarne l’operato, senza alcun reale collegamento con la propria sfera giuridica. Il collegamento tra la documentazione richiesta e il diritto di difesa della parte è infatti rappresentato solo in termini ipotetici, deducendo aspetti di possibile collegamento, motivati in ragione degli astratti motivi che potrebbero dar luogo alla riapertura del procedimento disciplinare, ma senza delineare alcuna fattispecie precisa a tal fine idonea; vale un analogo discorso in riferimento all’ipotizzata azione in sede penale (Cons. Stato Sez. VI, 12/01/2023, n. 413: “le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa“);

– le spese di lite, ad una valutazione complessiva del giudizio, possono essere compensate;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis), Presidente

(omissis), Consigliere

(omissis), Consigliere, Estensore

(omissis), Consigliere

(omissis), Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 MAR. 2024.

Allegati

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