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Consiglio di Stato sez. V, 20/12/2024, n. 4811

Massima

L’interesse pubblico alla creazione di un’area pedonale prevale sull’interesse dei commercianti locali all’accesso veicolare, nonostante siano state previste fasce orarie per il carico e lo scarico merci

Supporto alla lettura

INTERESSE PUBBLICO

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un’altra entità pubblica persegue nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l’azione amministrativa (es. l’imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell’espropriazione per pubblica utilità).

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2024, proposto da

 

Ditta (omissis), (omissis) Abbigliamento S.r.l., Ditta Tabaccheria (omissis), Ditta Gelateria (omissis) di (omissis), Ditta (omissis), Ditta (omissis) di (omissis) & C. S.a.s., Ditta (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., Ditta (omissis), Ditta (omissis) di (omissis), Pizzeria (omissis), Gelateria (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., (omissis) S.r.l., Ditta (omissis), (omissis) S.r.l.S., Ditta (omissis), Ditta (omissis), (omissis), Ditta (omissis), (omissis) S.a.s., Ditta (omissis), (omissis) S.a.s. di (omissis) e (omissis) & C., Ditta (omissis) di (omissis), Ditta (omissis) By (omissis), Merceria (omissis) di (omissis), Erboristeria (omissis) di (omissis), Ottica (omissis) di (omissis), Studio (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., Ditta (omissis), Ditta Tabaccheria (omissis), (omissis) S.r.l., Ditta (omissis), (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis) Consulting di (omissis), Ditta (omissis), (omissis), Ditta (omissis), Ditta (omissis) di (omissis), (omissis) S.r.l., (omissis) S.a.s. di (omissis) & C., (omissis) Home S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 350/2024.

 

Visto l’art. 62 c.p.a;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia n. 350/2024, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis);

 

– ritenuta l’insussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini della concessione dell’invocata tutela cautelare. Ciò in quanto, allo stato, l’interesse pubblicistico alla creazione di una zona di interdizione al traffico veicolare nei fine settimana, in area centralissima della città di Barletta (Corso V. Emanuele), deve ritenersi prevalente sull’interesse privato degli appellanti (tutti esercenti commerciali operanti in loco) all’accesso nell’area in esame. Il tutto senza sottacere che l’atto impugnato non sembra aver pretermesso le esigenze di carattere commerciale degli appellanti, avendo consentito a tutti gli esercenti commerciali nell’area in esame, nella giornata del sabato, di accedervi dalle ore 9 alle ore 12, al fine del compimento delle operazioni di carico e scarico delle merci;

– ritenuto pertanto di rigettare il proposto appello cautelare;

– ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello (Ric. n. 9097/2024).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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