SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7320 del 2011, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso (omissis) in Roma, via (omissis);
nei confronti di
(omissis), (omissis), (omissis);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 05499/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. lazio – roma: sezione ii n. 05499/2011, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneita’ al concorso per il reclutamento di n. 952 allievi finanzieri della guardia di finanza per l’anno 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) (avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. (omissis), impugnava provvedimento di non idoneità del ricorrente alla visita medica di controllo reso nell’ambito del concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2010, in relazione a riscontrato tatuaggio ed in applicazione della normativa in materia (art. 2 DM 155/2000 e punto 19 del DM n. 12751/2003).
Con ordinanza (n. 525/ 2011) il TAR ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, provvedimento confermato in sede di appello cautelare (Cons. di Stato, sez. IV, ordin. 1768/2011) .
Nel merito il TAR adìto ha, infine, ritenuto fondato ed ha accolto il ricorso il ricorso, rilevando in sintesi che:
“ la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica”;
– l’amministrazione “non ha però estrinsecato adeguatamente, in sede motivazionale, le ragioni per le quali il tatuaggio sia stato ritenuto deturpante per la sede in cui è allocato, specie considerato che, nel caso di specie, si tratta di tatuaggi coperti dall’uniforme”;
– “nel caso di specie, non si è tenuto conto che l’odierno ricorrente si è sottoposto ad una serie di sedute di laser terapia per eliminare il tatuaggio, operazione all’esito della quale – in ragione di quanto emerge dalle conclusioni medico-legali depositate in atti e relative alla parte del corpo sottoposta al suindicato trattamento di rimozione del tatuaggio – non è più possibile distinguere il disegno che ricopriva la regione della spalla dell’aspirante militare”.
2.- Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma.
Si è costituito nel giudizio il sig. (omissis), resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.
Con ordinanza resa in sede cautelare (n. 4430/2011) la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, avanzata dall’appellante Ministero.
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello in esame controverte della legittimità della esclusione dell’appellato dal concorso di cui in fatto, motivata con la presenza di un tatuaggio (su un braccio), ritenuta in contrasto con la normativa in materia (d.m. n.155/2000 e det. C.G.GDF n.416631/2003) e pertanto causa di inidoneità al servizio nella Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 12 del Bando concorsuale.
Il Ministero appellante avversa la sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso del sig. (omissis) (ritenendo il tatuaggio non deturpante per sede) , mediante tre censure:
il TAR ha ignorato che la normativa applicata dal Ministero prevede l’esclusione per i tatuaggi che, per sede o per natura, risultino deturpanti;
nel valutare la non visibilità del tatuaggio anche con la divisa estiva (e traendone la fondatezza della censura di difetto di motivazione dell’esclusione) il primo giudice si è indebitamente sostituito all’amministrazione nell’espressione di un giudizio tecnico- discrezionale ad essa riservata;
irrilevanza del procedimento di ablazione, (posto in essere dal candidato successivamente al primo accertamento e preso in considerazione dal TAR), attesa la irripetibilità della verifica a tutela della “par condicio” dei concorrenti.
L’appello non può essere accolto.
– Va premesso che nel valutare la visibilità o meno del tatuaggio, il giudice amministrativo non invade una sfera tecnico-discrezionale dell’amministrazione ma verifica unicamente la sussistenza del presupposto di fatto richiesto dalla normativa vale a dire se in relazione alla sede il tatuaggio possa considerarsi deturpante, nella misura in cui detta deturpazione è percepibile dall’osservazione esterna.
Il primo giudice ha in effetti ritenuto che “ il concetto di deturpamento è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare quindi visivamente e psicologicamente un giudizio di disgusto o comunque negativo dell’aspetto fisico-estetico,” sicchè “quando tali tatuaggi sono collocati in posti coperti dell’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non percepibili (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1352)” . Orbene appare evidente al Collegio che nell’affermare quanto sopra il TAR non invade alcuna sfera tecnico-discrezionale dell’amministrazione, ma compie una valutazione che si muove in un àmbito di interpretazione logica della norma, secondo la sua “ratio” , escludendo la legittimità di esclusioni dal concorso ad essa non rispondenti perché non ascrivibili al predetto concetto di deturpazione per sede.
Questo orientamento, del resto, è conforme all’indirizzo già espresso in materia dalla Sezione e dal quale non sussistono ragioni per discostarsi. Pertanto i primi due ordini di motivi non possono essere condivisi, risultando illegittima un esclusione dal concorso in ragione di un tatuaggio che (oltre a non essere indice di abnorme personalità) non risulta visibile all’esterno nemmeno con la divisa estiva del Corpo.
– Quanto al terzo motivo d’appello (irripetibilità degli accertamenti a fronte dell’intervento di rimozione), il Collegio ne condivide la correttezza giuridica, rispondendo ad un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, ma deve nella fattispecie constatarne l’irrilevanza, poiché la sentenza impugnata poggia sufficientemente sulla valutazione della visibilità del tatuaggio già anteriormente all’intervento finalizzato alla sua ablazione, pur preso in considerazione dal TAR. Non viene pertanto in rilievo alcuna problematica di rispetto della par condicio tra concorrenti al momento degli accertamenti di idoneità.
2.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,
respinge l’appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2012 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con l’intervento dei signori:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012