Massima

È legittimo il dissenso dell’Amministrazione all’assegnazione temporanea di cui all’articolo
42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di un appartenente alle Forze armate
e ai corpi di polizia, motivato da esigenze organizzative, purché oggettivamente non
comuni e di evidente rilievo, come nel caso di marcate carenze di organico.

Supporto alla lettura

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Il D. Lgs. n. 151/2001 reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno della famiglia; una delle più rilevanti è quella contenuta nell’art. 42 bis, posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, con la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A..

Del beneficio possono goderne i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato e, pertanto, tutti i dipendenti di:

  • ministeri della Repubblica Italiana e loro articolazioni territoriali (ad es. motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale ecc.);
  • istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie (università e scuole superiori universitarie);
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (aziende autonome);
  • regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • enti pubblici di ricerca, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es.: ACI e ARPA);
  • amministrazioni, aziende sanitarie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (es.: agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del territorio, agenzia del demanio, agenzia delle Entrate).

Può essere richiesto in presenza di alcuni presupposti:

  1. essere dipendente di una P.A.;
  2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; sul punto si evidenzia che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 151/01, a condizione che l’istanza venga presentata entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età dello stesso;
  3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate abilitata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, non potrà richiedere l’assegnazione temporanea nella scuola primaria).

L’accoglimento dell’istanza è subordinato alla verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed all’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, l’istanza, per questo, dovrà essere inoltrata sia all’amministrazione di provenienza (per il rilascio del nulla osta) che a quella di destinazione (per l’adozione del provvedimento di accoglimento).

Il beneficio si estende al massimo per tre anni.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Ritenuto che:

a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento ex art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato;

b) questi non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle particolari (ma non eccezionali) necessità della sede di attuale appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243, ove anche richiami alla giurisprudenza costante circa la natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della situazione soggettiva protetta);

d) tuttavia, nella specie, l’Amministrazione sembra avere adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, descrivendo nel dettaglio le straordinarie esigenze di una metropoli come Milano nel momento attuale, specie con riguardo al contrasto al terrorismo;

e) non è decisiva la circostanza che l’originaria ricorrente non possieda specifiche qualificazioni professionali in materia, potendo il personale addetto essere adibito a qualunque impiego nell’ambito della Questura di assegnazione;

f) a ciò si aggiunge l’incontestata carenza di organici presso la Questura di Milano e la circostanza che la dipendente non ha domandato l’assegnazione provvisoria in una qualunque sede dell’Abruzzo (come ha disposto il T.a.r., ordinando il trasferimento in altra sede della Regione a scelta dell’Amministrazione), ma ha indicato specificamente ed esclusivamente la sede di Pescara;

e) l’appello cautelare appare dunque fondato e va accolto, con reiezione della domanda cautelare di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 4378/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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