SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5078 del 2011, proposto da:
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
– Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore; rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
contro
(omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis) e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, alla via (omissis), presso lo studio dell’avv. (omissis), per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;
nei confronti di
(omissis) intimato, non costituito nel giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 2564 del 23 marzo 2011, resa tra le parti, che in accoglimento del ricorso proposto in primo grado n.r. 1187/2011, ha annullato il giudizio di non idoneità e la consequenziale esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 174313 del 10 giugno 2010, pubblicata sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. (omissis) e udito l’avvocato di Stato (omissis) per le Autorità appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) (omissis) ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di novecentocinquantadue allievi finanzieri riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale, anche in congedo, indetto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 48 del 18 giugno 2010, e ne è stata esclusa per il riscontro, in sede di visita medica di revisione, di “cicatrici deturpanti in esito a intervento per ablazione di tatuaggi”, dopo che in sede di visita medica preliminare era stata rilevata la presenza di “tatuaggi esimenti (2) avambraccio dx”.
Con ricorso in primo grado, iscritto al n.r. 1187/2011, l’interessata ha impugnato il provvedimento di esclusione deducendo violazione e erronea applicazione di legge (in specie il punto 19 dell’elenco allegato al d.m. n. 155/2000) ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con sentenza in forma semplificata n. 2564 del 23 marzo 2011 è stato accolto il ricorso, ritenendo erroneo il rilievo che la cicatrice riveniente dall’ablazione del tatuaggio avesse carattere deturpante, tale di per sé non essendo nemmeno un tatuaggio, qualora non comprometta il decoro della persona o dell’uniforme o non sia indice di personalità abnorme.
Con appello notificato il 9 giugno 2011 e depositato il 17 giugno 2011, la predetta sentenza è stata impugnata, deducendo, con unico motivo complesso, le seguenti censure:
Error in iudicando. Limiti del sindacato di legittimità in caso di esercizio di discrezionalità tecnica. Attitudine delle cicatrici a fondare un provvedimento di inidoneità psico-fisica. Difetto di istruttoria per mancanza dei necessari approfondimenti (error in procedendo)
Premesso il richiamo alla direttiva tecnica e ai coefficienti variabili cui è connessa, rispettivamente, l’idoneità (1 e 2) e l’inidoneità (3 e 4), nonché alla discrezionalità tecnica in cui si esprime la loro valutazione, si evidenzia che le cicatrici possono essere qualificate col coefficiente “2”, dando luogo a idoneità, soltanto se e in quanto non comportino alterazione della funzione fisiognomica, laddove nella specie le cicatrici connesse all’ablazione chirurgica dei tatuaggi, per la loro estensione e localizzazione (avambraccio destro) e per la loro immediata evidenza, non possono oggettivamente ritenersi non deturpanti e quindi atte a non alterare la funzione fisiognomica, a prescindere da ogni valutazione su natura e tipologia dei tatuaggi rimossi; né le stesse potrebbero ritenersi irrilevanti in quanto suscettibili di “sbiadire e stabilizzarsi” nel tempo, tenuto conto che assumono rilievo, anche a tenore del bando e secondo principi generali, soltanto le condizioni al momento della visita.
Costituitasi in giudizio, l’appellata a sua volta ha dedotto l’infondatezza dell’appello, insistendo sulla irrilevanza e transitorietà degli esiti cicatriziali.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2013 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ai sensi della direttiva tecnica di cui al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 416631 del 15 dicembre 2003, le cicatrici non escludono l’idoneità all’arruolamento, e sono classificabili con coefficiente 2, tra l’altro, quando esse non compromettano la funzione fisiognomica.
Nel caso di specie, in sede di visita di revisione, è stata rilevata la presenza di cicatrici “deturpanti”, reliquate dall’intervento di ablazione chirurgica dei tatuaggi riscontrati nella visita medica preliminare,
E’ del tutto evidente che la valutazione tecnica in ordine alla natura deturpante delle suddette cicatrici attiene proprio e specificamente all’alterazione della funzione fisiognomica, ossia alla percezione dell’aspetto fisico della persona, e il giudizio espresso non appare inficiato da alcun travisamento né caratterizzato da profili d’illogicità o irragionevolezza.
Come si rileva dalla semplice visione delle riproduzioni fotografiche in atti le cicatrici, risultanti dall’ablazione chirurgica dei due tatuaggi, in particolare quelle sulla parte anteriore dell’avambraccio, per la loro ampiezza e localizzazione rilevano come obiettiva alterazione della funzione fisiognomica, come già rilevato in sede cautelare.
Né può annettersi alcun rilievo all’evenienza, pure invocata dall’appellata, che tali cicatrici, in un tempo successivo, peraltro indeterminato, possano sbiadire e/o stabilizzarsi, poiché deve aversi riguardo solo ed esclusivamente allo stato di fatto al momento della visita preliminare e della visita di revisione.
L’interessata, evidentemente consapevole che i tatuaggi di cui era portatrice, per ampiezza e localizzazione, avrebbero potuto condurre alla conferma dell’inidoneità anche in sede di visita medica di revisione, ha ritenuto di poter ovviare attraverso intervento di ablazione chirurgica, così però incorrendo in altra diversa, ancorché collegata, causa di motivata esclusione per inidoneità.
3.) In conclusione, l’appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso in primo grado e la domanda di annullamento proposta con il medesimo.
4.) Sussistono, comunque, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello n.r. 5078/2011:
1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 2564 del 23 marzo 2011, rigetta il ricorso in primo grado e la domanda di annullamento proposta con lo stesso;
2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2013