ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2021, proposto da Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco e dal Ministero della Salute, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (omissis) in Roma, via (omissis);
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01412/2021, resa tra le parti
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il Decreto cautelare n. 1833/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis);
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) e l’avvocato dello Stato (omissis);
Rilevato che il decreto n. 1833/2021 ha rimesso a questa sede collegiale il “necessario approfondimento” dei presupposti della domanda cautelare (in relazione alla natura ed agli effetti del provvedimento impugnato in primo grado), nonché l’individuazione della misura più idonea a garantire la tutela dei contrapposti interessi;
Ritenuto, quanto alle censure proposte dall’appellante, che:
– con riferimento alla censura secondo la quale il T.A.R. non si è soffermato, neppure in termini di sommaria delibazione, sul profilo dell’attendibilità scientifica delle “esperienze cliniche” dei ricorrenti in primo grado, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato nel citato decreto cautelare n. 1833/2021, in relazione alla necessità di un più approfondito esame di tale profilo nella sede del giudizio di merito;
– con riferimento alla sussistenza dell’interesse cautelare dei ricorrenti in primo grado, la natura dell’atto impugnato porta ad escludere l’esistenza di profili di pregiudizio dotati dell’attributo della irreparabilità, dal momento che la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado, e che pertanto l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell’ordinanza impugnata, e compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della novità e della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), Accoglie l’appello (Ricorso numero: 3238/2021) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
