SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9393 del 2023, proposto dall’Azienda Ospedaliera (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (omissis) in Roma, via (omissis);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. (omissis), resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dottor (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024, il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dottor (omissis) ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda Ospedaliera (omissis) di Napoli per il reclutamento di n. 155 unità di personale con profilo di collaboratore professionale sanitario – infermiere ctg. D, da destinare al Centro Regionale di malattie infettive (P.O. Cotugno), alla rete dell’emergenza urgenza (P.O. CTO) ed alla rete dei trapianti 2 (P.O. (omissis)).
La lex specialis della procedura prevedeva che le prove di esame consistessero di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale: la prova scritta, valevole sino a 30 punti, prevedeva lo svolgimento di un tema o la soluzione di quesiti a risposta sintetica o di un questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica di infermiere, su argomenti relativi alla infermieristica clinica, alle competenze afferenti all’area disciplinare della rianimazione, delle malattie infettive, della cardiochirurgia, dell’ecmo, della cardiologia oltreché alla legislazione di settore ed alla organizzazione; il superamento della prova scritta era subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 e il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comportava l’esclusione dalla prova successiva e quindi dalla procedura concorsuale.
Con riguardo alla determinazione del punteggio da conseguire per il superamento della prova scritta la commissione esaminatrice aveva previsto che “A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: – Risposta esatta: +0,50 punti; – Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; – Risposta errata: -0,10 punti”.
2. – Il candidato ha sostenuto, in data 13 marzo 2023, la prima prova conseguendo il punteggio complessivo di 20/30 avendo fornito n. 43 risposte esatte, n. 15 errate e n. 2 mancate risposte e, conseguentemente è stato escluso dal seguito della procedura conformemente alle previsioni del bando.
Il dottor (omissis) è insorto innanzi al TAR per la Campania avverso tale esito deducendone l’illegittimità in ragione dell’ambiguità di tre quesiti del questionario che, a suo dire, contemplavano più risposte corrette impedendogli di totalizzare il punteggio necessario per superare la soglia di sbarramento; si sarebbe trattato nello specifico dei quesiti n. 34, 41 e 48.
2.1. – Il quesito n. 34 – così formulato “Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito? A) Perdita della sensibilità dolorifica; B) Ipossia locale per fenomeni vasospastico; C) Stato settico” – avrebbe ritenuto corretta la risposta contrassegnata dalla lett. A), mentre il ricorrente ha optato per la risposta indicata alla lett. B).
Il quesito n. 41 – così formulato: “Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea? A) Meningite cerebrospinale epidemica B) Parotite C) Mononucleosi” – avrebbe ritenuto corretta l’opzione B), di contro il ricorrente ha scelto l’opzione C).
Infine, il quesito n. 48 – così formulato: “La porpora si riscontra più frequentemente in caso di: A) piastrinopenia; B) vasculopatia; C) trombocitosi” – avrebbe giudicato corretta l’opzione A), il ricorrente ha optato per l’opzione B).
2.2. – Il primo giudice, dopo aver passato in rassegna i principi pretori per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione, ha ravvisato l’intrinseca ambiguità dei quesiti contestati e, in accoglimento dell’articolata censura, ha rettificato recta via il punteggio conseguito dal candidato incrementandolo rispettivamente di 0,8 per ciascuno dei quesiti ( +0,50 per ciascuna delle tre risposte, da considerarsi esatte, +0,30 per ciascuna delle tre risposte valutate errate dalla Commissione) in guisa da superare la prova di resistenza e passare alla prova successiva della procedura.
3. – Ricorre in appello per la riforma della prefata statuizione di primo grado l’Azienda Ospedaliera (omissis) affidando il gravame ad un unico, articolato mezzo di impugnazione che si appunta sull’error in iudicando del primo giudice per travisamento in fatto e in diritto, incompletezza e difetto motivazionale e istruttorio. L’Azienda appellante, nel dedurre che il testo dei quiz non può essere assoggettato a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto addirittura a evidenziare in esso pretesi significati inespressi, bensì va interpretato secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, ha ribadito che i tre quesiti avevano una sola risposta esatta individuabile in modo inequivoco e, a tal uopo, ha svolto ampie argomentazioni medico-cliniche corredate da letteratura scientifica concernente gli ambiti di merito dei tre quesiti. Nel suo complesso, l’appello censura lo sconfinamento del sindacato del primo giudice, il quale, scrutinando la correttezza delle risposte del quiz, avrebbe invaso l’area di stretto merito amministrativo, tradizionalmente preclusa al sindacato di legittimità del giudice amministrativo che non potrebbe sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti.
4. – Si è costituito in giudizio il dott. (omissis), che ha controdedotto alle allegazioni di parte appellante e domandato la reiezione dell’appello.
5. – In esito alla trattazione cautelare il Collegio, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ha scrutinato favorevolmente l’istanza sospensiva limitatamente agli effetti assunzionali preservando la res adhuc integra e tenendo ferma esclusivamente l’efficacia dell’ammissione con riserva alla procedura e dell’inclusione con riserva nella graduatoria finale, nelle more della delibazione di merito.
6. – Espletato lo scambio di memorie difensive, la causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 aprile 2024 e successivamente spedita in decisione.
7. – Il thema decidendum che viene all’attenzione del Collegio attiene alla peculiare delimitazione dei margini di sindacato del giudice amministrativo allorquando venga in rilievo la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella formulazione di quesiti a risposta aperta o chiusa in sede di selezione concorsuale per l’assunzione.
7.1. – Al riguardo è nota la posizione tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza di questo Consiglio (v., Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670) per cui sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché – quanto al parametro-limite logico “inferiore” di tale sfera di discrezionalità – della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3259).
Senonché, è altrettanto nota la traiettoria seguita dal diritto vivente per quanto concerne la sindacabilità della discrezionalità tecnica, approdata infine ad un sindacato più penetrante che si conforma al parametro della attendibilità logico-scientifica, lasciando invece impregiudicata la sfera di stretta condivisibilità del giudizio espresso dall’Amministrazione, ambito per definizione caratterizzante la sfera di merito amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624). Tale correzione di rotta verso un sindacato più incisivo sulle scelte tecnico-discrezionali dell’Amministrazione non può non rifluire anche sulla materia delle selezioni concorsuali. Al riguardo, come statuito da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2022, n. 6756), “se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo”.
7.2. – Stringendo il fuoco della disamina sui quiz a risposta chiusa, è stato altresì evidenziato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1999 del 21 marzo 2022) che “ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158)”.
Orbene, la scrutinabilità alla stregua del parametro di attendibilità logico-scientifica ben si presta all’applicazione nella fattispecie in esame: guardandosi bene dallo scivolare sul terreno sdrucciolevole del merito dei singoli quesiti, essa deve situarsi sul carattere univoco o meno delle risposte proposte in alternativa. Si può assumere come regula iuris dirimente ai fini di apprezzare l’equivocità di un quesito della natura di quelli per cui è causa la presenza di letteratura scientifica o di documentazione ufficiale che accrediti come corrette (o parimenti corrette) le risposte ritenute invece erronee dall’Amministrazione. Al verificarsi di questa circostanza il sindacato del GA sull’operato tecnico-discrezionale dell’Amministrazione può dirsi pienamente legittimo in quanto mira a sindacare l’attendibilità dei quesiti nella loro tenuta logico-scientifica a fronte di una lex specialis limpida e inequivocabile che stabilisce la presenza di una sola risposta esatta nel questionario a risposta multipla (verbale n. 3 del 9 marzo 2023 sub all. 4 fascicolo di primo grado).
8. – Trasponendo, dunque, tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame si constata quanto segue.
Con riguardo al quesito 41 (“Quale delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea? A) Meningite cerebrospinale epidemica B) Parotite C) Mononucleosi”) il primo ricorrente aveva depositato nel giudizio di prime cure la versione del test ministeriale 2012 per l’accesso alla scuola di specializzazione in Igiene A.A. 2012/13 ove figura lo stesso quesito con identica formulazione, ma risposta difforme da quella dell’Amministrazione e concorde con le note critiche dell’odierno appellato. Ha poi ulteriormente avvalorato la tesi della possibile trasmissibilità della mononucleosi anche per via aerea producendo alcune pagine ipertestuali a valenza informativa dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dell’istruzione e del merito.
Ad ulteriore corroborazione di tale asserto mette conto di rilevare che la Sezione si è già pronunciata sullo stesso quesito nell’ambito di un giudizio parallelo ove si dibatteva della correttezza della trasmissibilità per via aerea anche della meningite cerebrospinale, in aggiunta alla riferita parotite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1694): la Sezione ha stigmatizzato la distinzione tra trasmissione per via aerea e via respiratoria tracciata dal perito dell’Azienda Ospedaliera che non offre un chiaro criterio discretivo per orientarsi tra le tre patologie proposte dal quesito – anche in raffronto con la manualistica compulsata in quel giudizio in materia di Igiene – e ha concluso che, sulla scorta delle risultanze tecnico-scientifiche, il quesito in discorso presentava margini oggettivi di ambiguità, non superabili attraverso lo sforzo di diligenza interpretativa esigibile dai candidati al concorso di cui si trattava, i quali inficiavano in radice l’idoneità dello stesso ad assurgere a strumento attendibile di verifica della preparazione dei concorrenti.
Il Collegio intende, infatti, dare continuità ad una preziosa ratio decidendi della precedente pronuncia, alla stregua della quale “lo sforzo di approfondimento del quesito, al fine di farne emergere intero il significato e quindi calibrare la risposta corretta in modo che ne soddisfi in maggior misura il nucleo esplicativo, deve essere raccordato alla specifica tipologia del posto oggetto di concorso, non potendo esigersi – per esemplificare – ad un candidato ad un concorso di livello non accademico di porre a confronto testi scientifici eventualmente non coerenti, onde estrapolare la posizione più plausibile” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1694). Nel caso di specie, il concorso mirava a selezionare collaboratori professionali sanitari – infermieri, indi non era esigibile un grado di discernimento dei quesiti tale da sapersi necessariamente orientare tra domande munite di un non trascurabile grado di verosimiglianza, optando per quella più plausibile scientificamente rebus sic stantibus e destreggiandosi tra le altre, pur in limine corrette, ma meno accreditate o comuni.
8.1. – Alla luce di quanto considerato, il quesito in esame sconta un insanabile tasso di equivocità e ambiguità che finisce per integrare un vizio nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Azienda ospedaliera nella formulazione dello stesso.
9. – Spostando la disamina sul quesito n. 48 – così formulato “La porpora si riscontra più frequentemente in caso di: A) piastrinopenia; B) vasculopatia; C) trombocitosi” (per la Commissione la risposta esatta era la A, il candidato ha optato per la lettera B) – deve rilevarsi, concordemente con quanto opinato dal giudice di prime cure, che la porpora, in campo medico, è una nozione intrinsecamente polisemica che abbraccia un insieme di malattie aventi come caratteristica comune un quadro emorragico a livello dei tessuti caratterizzato da macchie di dimensioni variabili che non scompaiono alla digito-vitro-pressione: la pronuncia appellata ha ravvisato l’ambiguità e l’equivocità del quesito sulla scorta del rilievo, corroborato dalla letteratura scientifica, che la pluralità di malattie di cui la porpora è sintomatica acclude “entità diverse come difetti delle piastrine, vasculiti e disturbi del tessuto connettivo”, ponendo dunque sullo stesso piano di astratta efficacia causale sia la piastrinopenia, sia la vasculopatia.
9.1. – Sempre sul versante eziopatogenetico il compendio documentale versato dall’Azienda appellante non vale a schiarire il campo dai dubbi adombrati dal primo ricorrente e recepiti dal TAR: la relazione peritale a firma del dott. -OMISSIS-, infatti, traccia una summa divisio tra porpora trombocitopenica (espressione di una riduzione, più o meno marcata, del numero di piastrine circolanti nel sangue) e non trombocitopenica, la cui causa “non è identificabile nella riduzione della conta piastrinica. Questa variante della porpora è conseguente a disordini vascolari” (v. relazione sub doc. 4 Relazione Dott. -OMISSIS-). Il successivo passaggio in cui il perito liquida sbrigativamente come eccessivamente generico il riferimento alle vasculopatie entra in contraddizione con quanto da lui stesso affermato in sede di classificazione dei gruppi di porpora e non trova comunque riscontro nella letteratura medico-scientifica che annovera, a fianco della porpora trombocitopenica, anche la porpora di Henoch-Schönlein che viene proprio descritta come una forma acquisita di vasculite dei piccoli vasi (ovvero vasculopatia).
Ne riviene che la delimitazione delle risposte corrette alla sola piastrinopenia come perorato dall’Azienda ospedaliera non sarebbe suffragata dalle stesse evidenze documentali di parte appellante, né troverebbe comunque riscontro nella letteratura scientifica relativa alla porpora di Henoch-Schönlein. Deve quindi concludersi, al pari del quesito n. 41, per l’inesattezza e l’ambiguità della formulazione del quesito, integrante un vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
10. – La disamina della res controversa può arrestarsi al riscontrato vizio concernente i due quesiti di cui sopra, valevoli di per sé soli a superare la soglia di sufficienza richiesta dalla lex specialis di concorso (21/30) con conseguente infondatezza dell’appello e conferma della statuizione di prime cure.
11. – Alla luce delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)