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Consiglio di Stato sez. II, 15/01/2021, n. 24

Massima

L’opposizione alla discussione da remoto è respinta qualora non sussistano valide ragioni giuridiche o tecniche che ne compromettano l’efficacia nel garantire i diritti di difesa e la dialettica processuale.

Supporto alla lettura

PROCESSO AMMINISTRATIVO

E’ un tipo di procedimento giurisdizionale che può essere utilizzato da parte di una persona, fisica o giuridica, e a cui può rivolgersi al fine di ottenere la tutela di un interesse legittimo di cui è titolare, o al fine di soddisfare una pretesa risarcitoria derivante da una lesione di un suo diritto soggettivo ed ora anche di un suo interesse legittimo.

Le azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo sono caratterizzate da generalità, astrattezza e autonomia, e sono:

  • azione costitutiva;
  • azione dichiarativa (o di accertamento);
  • azione risarcitoria;
  • azione sommaria;
  • azione cautelare;
  • azione esecutiva.

Sono organi della Giustizia Amministrativa:

  • il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale);
  • il Consiglio di Stato (quale organo di appello). Per la Regione Siciliana è organo d’appello il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che agisce come sezione distaccata del Consiglio di Stato.

Sono giudici amministrativi speciali:

  • la Corte dei Conti;
  • il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche;
  • le Commissioni per i ricorsi in materia di brevetti;
  • i Commissari Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici;
  • i Consigli Nazionali di alcuni ordini professionali.

A seconda delle materie trattate, il processo amministrativo si articola in:

  • rito ordinario;
  • riti speciali;
  • riti semplificati.

Il processo amministrativo per alcuni versi è simile al processo civile, essendo entrambi basati sul sistema dispositivo ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell’oralità e della collegialità; per altro verso, il processo amministrativo differisce da quello civile per la presenza necessaria dei controinteressati e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi in alcune giurisdizioni.

Ambito oggettivo di applicazione

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 8144 del 2020, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministro della Difesa, Ministero della Difesa – Direzione Gen.Per il personale Militare II Reparto, Ministero della Difesa – Dipartimento Miliare Medicina Legale Cmo Cc, Comando Logistico dell’Esercito Comando Sanita’ e Veterinaria non costituiti in giudizio;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Policlinico Militare Celio – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00244/2020, resa tra le parti, concernente annullamento verbale medico legale e adempimento istanza di revisione del giudizio medico legale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di opposizione alla discussione da remoto, depositato dal Sig. (omissis) in data 14 gennaio 2021;

Rilevato che l’appellante si oppone alla discussione da remoto richiesta dal Ministero della difesa, rappresentando la necessità che la discussione si svolga in presenza;

Considerato che, ratione temporis, l’unica possibilità di discussione contemplata e ammessa dall’ordinamento è quella con collegamento da remoto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, d.l. n.28 del 2020 e 25, comma 1, d.l. n.137 del 2020;

Ritenuto che, a fronte di una disciplina positiva che contempla, in via straordinaria e temporanea, il collegamento da remoto come unica modalità di svolgimento della discussione orale, resta preclusa all’interprete ogni opzione interpretativa che, invece, ammetta la discussione in presenza, da intendersi quale possibilità esclusa, implicitamente, ma chiaramente, dalla citata normativa di riferimento (in ragione del suo carattere completo ed esauriente);

Rilevato, peraltro, che l’affermata delicatezza della questione da discutere non vale in alcun modo ad autorizzare la (sostanziale) disapplicazione, in esito a un incerto e inattendibile percorso ermeneutico, della disposizione che prevede la (sola) discussione da remoto, sulla base della sua dichiarata (e sperimentata) idoneità ad assicurare l’integrità del contraddittorio;

Considerato che non si ravvisano ragioni (di ordine giuridico o tecnico) per smentire l’assunto dell’equivalenza della discussione orale da remoto, rispetto a quella in presenza, quanto alla sua capacità di salvaguardare in maniera adeguata l’esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale;

Ritenuto, pertanto, che l’opposizione dev’essere disattesa, restando confermata la discussione da remoto, già autorizzata con separato decreto;

 

P.Q.M.

Respinge l’opposizione del Sig. (omissis) alla discussione da remoto.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2021.

Allegati

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