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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sez. giur., 18/12/2020, n. 849

Massima

In un contenzioso relativo all’aggiudicazione di lavori pubblici, il Consiglio di Giustizia Amministrativa respinge l’appello, confermando la validità del disciplinare di gara che, in conformità alla normativa nazionale, definisce le modalità di calcolo della soglia di anomalia.

Supporto alla lettura

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Codice dei contratti pubblici è un Testo Unico che regola i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le società incaricate a svolgere determinate opere pubbliche. In particolare, il Codice dei contratti pubblici regola la disciplina dei contratti necessari per la realizzazione di opere, servizi e forniture a favore della Pubblica Amministrazione, nonché le propedeutiche procedure di scelta del contraente privato.

Tale disciplina è contenuta attualmente nel decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il quale è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma la cui efficacia è tale solo dallo scorso 1° luglio 2023. Tuttavia, gran parte delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti della Parte II del Libro Primo è efficace dal 1° gennaio 2024. Pertanto, il Codice, durante la sua prima applicazione, ha “convissuto” col vecchio Codice (D.lgs. n. 50/2016) e con altre normative di riferimento (es: DL Semplificazioni Bis) fino al 31 dicembre 2023. Il decreto legislativo n. 50/2016, quindi, è stato completamente abrogato il 1° gennaio 2024, fermo restando che, per le procedure bandite prima del 1° luglio 2023, continuano a valere le disposizioni del ‘vecchio’ Codice.

Ambito oggettivo di applicazione

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2020, proposto da

 

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

(omissis) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Villafrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 01043/2020, resa tra le parti, nel ricorso proposto per l’annullamento 1) della Determinazione Lavori Pubblici n. 137 del 24/09/2020 Registro Generale n. 461 del 24/09/2020 del Comune di Villafrati (PA) a firma del Responsabile Lavori Pubblici Arch. (omissis) con la quale è stata approvata la proposta di approvazione del RUP della proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso, alla riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione comunale” in favore del (omissis) (P.iva: (omissis) – CUP: (omissis) CIG: (omissis)); OVE OCCORRA E NEI LIMITI DI INTERESSE 2) del verbale di gara n. (omissis) del 15/07/2020 nella parte in cui ha determinato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 13/2019 anziché determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 Dlgs. N. 50/2016, nonché nella parte in cui ha proposto di aggiudicare i lavori in questione al (omissis); 3) della nota datata 13/08/2020 prot. n. 12084 a firma del RUP con la quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente ovvero il verbale n. (omissis) del 15/07/2020; 4) della determina a contrarre n. (omissis) del 24/01/2020 del Responsabile Settore Lavori Pubblici e RUP del Comune di Villafrati nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di prevedere la disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia prevista dall’art. 4 L.R. n. 13/2019; 5) del disciplinare di gara nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di prevedere il metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto all’art.4 L.R. n. 13/2019; 6) di qualsiasi altro atto connesso, presupposto, e/o dipendente dagli atti impugnati.

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (omissis) S.r.l. e del Comune di Villafrati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art.4 del d.l. n. 84/2020 e del d.l. n.137/2020, il Cons. (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) e (omissis);

 

Ritenuto di respingere le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore della Società (omissis) S.r.l. successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, avuto riguardo alle previsioni di cui al D.L. 28/2020 conv. in L. n.70/2020 ed alle “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l’All.3, contenente le “Specifiche tecniche per le udienze da remoto”)”, di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), le parti ricevono dalla segreteria l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento, per cui sono tenute ad essere presenti nella fascia oraria indicata, a nulla rilevando la presenza in orario anteriore o posteriore;

Ritenuto che l’ordinanza appellata si sottrae alle censure di parte appellante, in quanto l’art. 18 del disciplinare di gara non si limita al mero richiamo dell’art. 97 D. lgs n.50/2016, ma esplicita dettagliatamente le varie fasi del procedimento di calcolo della soglia di anomalia in conformità a tale disposizione, ciò che induce ad escludere ogni valenza regolatrice della fase procedimentale in questione in capo all’art.4 L.R. n.13/2019 (sul quale, peraltro, pende questione di legittimità costituzionale), semplicemente indicato nel frontespizio del disciplinare;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello (Ricorso numero: 985/2020).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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