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Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia sez. II, 10/08/2022, n. 427

Massima

L’esenzione IMU relativa alle pertinenze dell’abitazione principale, ammessa per le sole unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, spetta al contribuente che dimostri l’esistenza del vincolo pertinenziale. Tale vincolo sussiste se sono presenti sia il presupposto oggettivo (destinazione durevole a servizio o ad ornamento, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile) sia quello soggettivo (volontà del titolare di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale rispetto al bene principale).

Supporto alla lettura

IMU

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano; per queste ultime province continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI) (art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019).

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis), con atto tempestivamente notificato, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (omissis) – prot. (omissis), notificato in data 1° aprile 2021, emesso dal Comune di Joppolo – Ufficio Tributi, per omesso/infedele versamento dell’imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2015, per la complessiva somma di € 166,00, di cui € 118,00 per imposta non pagata, € 35,40 per sanzioni, € 2,71 per interessi ed € 10.00 per spese di notifica.

Chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento.

Quanto all’immobile identificato con particella n. (omissis), sub. (omissis) adduceva l’illegittimità dell’atto opposto trattandosi di locale deposito (Cat. C2), di pertinenza dell’abitazione principale posta sulla stessa (omissis), identificata nel NCEU al foglio (omissis), particella (omissis), sub. (omissis). In relazione all’immobile identificato con particella n. (omissis), sub. (omissis), rilevava che lo stesso, sito alla (omissis) per come si evince dalla stessa categoria catastale (B5), è adibito a “scuole o laboratori scientifici”. Sosteneva trattarsi di porzione dell’immobile realizzato dall’Amministrazione Comunale e, in precedenza, adibito a “Scuola Media”.

Il Comune di Joppolo ritualmente convenuto non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 15 aprile 2022 la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato.

Ed, invero, va rilevato che per quanto attiene all’immobile identificato con particella n. (omissis), sub. (omissis), si tratta di locale deposito (Cat. C2), di pertinenza dell’abitazione principale della ricorrente, posta sulla stessa (omissis), identificata nel NCEU al foglio (omissis), particella (omissis), sub. (omissis).

Esso risulta censito nella medesima via dell’abitazione principale sicchè deve ritenersi pertinenza dell’abitazione principale con relativa esenzione Imu.

Giova evidenziare, a tal riguardo, che la nozione di pertinenza è ricavabile dall’articolo 817 del codice civile secondo cui: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Affinché sussista un rapporto pertinenziale tra due beni, sono necessari due presupposti:

1. oggettivo: la destinazione deve essere caratterizzata dal requisito di durevolezza, da intendersi che il rapporto pertinenziale non sia meramente occasionale, e deve essere ad ornamento di un’altra cosa, da intendersi come bene principale;

2. soggettivo: la volontà del proprietario o titolare di un diritto su entrambe le cose di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale.

La disciplina dell’IMU, a differenza di quanto previsto per l’ICI, ha stabilito che le pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011). Lo stesso Regolamento approvato dall’Ente resistente con delibera del C.C. n. 6 del 10 settembre 2014, all’art. 6, ha previsto che sono esclusi dall’Imposta Municipale gli immobili adibiti ad abitazione principale e le pertinenze.

Ne discende che, essendo il locale in questione di categoria C2, adibito a deposito e censito attiguamente all’immobile adibito ad abitazione principale, si può ritenere che il locale abbia una destinazione pertinenziale e quindi esente IMU. Il Comune, non essendosi costituito, nessuna prova contraria ha fornito rispetto a quanto dedotto e documentato dalla ricorrente.

Quanto all’immobile identificato con particella n. (omissis), sub. (omissis), sito alla (omissis), la ricorrente ha dedotto di non averne il possesso e di non essere soggetto passivo di imposta.

Ha richiamato a fondamento della sua tesi difensiva la categoria catastale (B5) attribuita all’immobile, essendo adibito a “scuole o laboratori scientifici”. In particolare, ha asserito che trattasi di porzione dell’immobile realizzato dall’Amministrazione Comunale e, in precedenza, adibito a “Scuola Media”.

Tale motivo di opposizione deve essere respinto.

E, invero, posto che dalla visura catastale allegata al ricorso l’opponente risulta comproprietaria dell’immobile in questione, si presume in capo alla stessa il possesso dell’immobile salvo prova contraria che la ricorrente era tenuta a fornire in giudizio, non essendo sufficiente il mero riferimento alla classificazione catastale dell’immobile (cfr. Cass. civ. 26376 del 29 settembre 2021).

Deve anche evidenziarsi che è la stessa ricorrente ad affermare che solo in precedenza tale immobile era adibito a scuola media, senza però fornirne riscontro probatorio. In ogni caso, non prova che non fosse nella sua disponibilità alla data dell’accertamento né documenta l’esistenza di un rapporto di comodato, locazione a terzi dell’immobile in questione.

Ne consegue che l’avviso di accertamento deve ritenersi legittimo con riferimento a tale immobile.

Deve invece ritenersi non dovuto l’importo richiesto con riguardo all’immobile pertinenziale identificato con particella n. (omissis), sub. (omissis). Il Comune resistente dovrà pertanto provvedere alla rettifica dell’accertamento limitatamente a tale unità immobiliare.

Le spese di lite, stante l’accoglimento parziale del ricorso, si intendono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale di Vibo Valentia così provvede:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, dichiara illegittimo l’atto impugnato limitatamente all’importo relativo all’immobile identificato al fg. (omissis), p.lla n. (omissis), sub. (omissis);

2) rigetta per il resto il ricorso;

2) compensa le spese.

Così deciso in Vibo Valentia, in data 15.4.2022

Allegati

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