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Commissione Tributaria Provinciale di Taranto sez. I, 09/03/2017, n. 673

Massima

L’omessa contestazione della ricezione delle cartelle esattoriali ne presume la valida notifica, e l’intimazione di pagamento va annullata per i crediti tributari prescritti secondo i termini di legge (triennale per le tasse di circolazione, quinquennale per le tasse annuali come canoni RAI), sussistendo altresì difetto di giurisdizione per le sanzioni da violazione del codice della strada.

Supporto alla lettura

PRESCRIZIONE E DECADENZA CREDITI TRIBUTARI

In materia tributaria la normativa individua frequentemente termini di decadenza, mentre raramente menziona la prescrizione, per la quale valgono in generale le regole civilistiche.

Generalmente, in ambito tributario si parla di decadenza con riferimento a:

  • potere di acquisto;
  • potere di liquidazione;
  • potere di iscrizione a ruolo;
  • diritto al rimborso da parte del contribuente.

L’”infruttuoso decorso del termine”, idoneo a determinare la decadenza, può consistere o nella mancata conclusione di un procedimento, se si tratta dell’Amministrazione finanziaria, o nella omissione di un comportamento attivo, qualora si tratti del contribuente. In entrambi i casi, l’applicazione di questa particolare sanzione prevista dall’ordinamento deve conseguire ad un accertamento.

Mentre sarà soggetto a prescrizione il diritto di credito già definitivamente sorto e non ancora attuato per l’inadempimento del debitore (sia esso privato contribuente, sia l’Amministrazione finanziaria). In via generale può affermarsi che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio, e ad essa si applicano gli istituti della sospensione e interruzione dell’ordinaria disciplina civilistica. Per quanto riguarda i termini, questi, variano da tributo a tributo, decorrono dalla data di notifica della cartella di pagamento o dal momento in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in atti, (omissis) adiva questa C.T.P.ed impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli il 2.12.2015 da Equitalia Sud s.p.a., eccependone la nullità, per i motivi appresso indicati.

All’odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.

Si precisa che parte ricorrente non ha contestato specificamente l’avvenuta ricezione delle cartelle di riferimento, per cui queste devono considerarsi notificate. Se così è, è infondata la richiesta di esibizione degli originali, trattandosi di atti comunque ricevuti.

Le cartelle hanno ad oggetto tributi vari, tra cui tasse di circolazione, tasse governative, canoni RAI ed irpef.

In proposito, si rammenta che le tasse di circolazione sono soggette, pacificamente, a prescrizione triennale.

Tasse di concessioni governative sugli apparecchi radioriceventi e canoni RAI, poiché pagabili annualmente, sono soggetti a prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., in quanto non diversamente stabilito.

Pertanto, restano dovuti i tributi reclamati, portati dalle cartelle (omissis), notificata il 9.12.2013, (omissis), notificata il 17.4.2013, (omissis), notificata l’8.5.2014, (omissis), notificata il 21..4.2006 (irpef), (omissis), notificata il 27.9.2013, per i quali soltanto non sono maturate le prescrizioni anzidette (triennale o quinquennale). Per le restanti cartelle, invece, la prescrizione non ha avuto ancora corso. Per la cartella (omissis), v’è, invece, difetto di giurisdizione, perché afferente sanzione pecuniaria da violazione al codice della strada.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente al credito extratributario afferente la cartella di pagamento (omissis) e rimette le parti dinanzi all’A.G.O., nel termine massimo di legge. Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, ed annulla l’intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti tributari per i quali è intervenuta prescrizione, così come individuati in motivazione. Spese compensate.

Taranto, il 8 marzo 2017.

Allegati

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