Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso in atti, (omissis) adiva questa C.T.P.ed impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli il 2.12.2015 da Equitalia Sud s.p.a., eccependone la nullità, per i motivi appresso indicati.
All’odierna udienza, la causa veniva posta in decisione.
Si precisa che parte ricorrente non ha contestato specificamente l’avvenuta ricezione delle cartelle di riferimento, per cui queste devono considerarsi notificate. Se così è, è infondata la richiesta di esibizione degli originali, trattandosi di atti comunque ricevuti.
Le cartelle hanno ad oggetto tributi vari, tra cui tasse di circolazione, tasse governative, canoni RAI ed irpef.
In proposito, si rammenta che le tasse di circolazione sono soggette, pacificamente, a prescrizione triennale.
Tasse di concessioni governative sugli apparecchi radioriceventi e canoni RAI, poiché pagabili annualmente, sono soggetti a prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., in quanto non diversamente stabilito.
Pertanto, restano dovuti i tributi reclamati, portati dalle cartelle (omissis), notificata il 9.12.2013, (omissis), notificata il 17.4.2013, (omissis), notificata l’8.5.2014, (omissis), notificata il 21..4.2006 (irpef), (omissis), notificata il 27.9.2013, per i quali soltanto non sono maturate le prescrizioni anzidette (triennale o quinquennale). Per le restanti cartelle, invece, la prescrizione non ha avuto ancora corso. Per la cartella (omissis), v’è, invece, difetto di giurisdizione, perché afferente sanzione pecuniaria da violazione al codice della strada.
Spese compensabili.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente al credito extratributario afferente la cartella di pagamento (omissis) e rimette le parti dinanzi all’A.G.O., nel termine massimo di legge. Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, ed annulla l’intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti tributari per i quali è intervenuta prescrizione, così come individuati in motivazione. Spese compensate.
Taranto, il 8 marzo 2017.
