(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il fermo amministrativo n. (omissis) notificato dall’ADER al signor (omissis), il 02/12/2019 ed emesso ai sensi dell’art. 86 Dpr n. 602/73 per il recupero delle somme riportate in nove presupposte cartelle esattoriali, il contribuente assistito dall’Avv. (omissis) proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone l’annullamento per:
1) illegittimità e/o l’inesistenza e/o l’inefficacia della comunicazione impugnata per carenza di
legittimazione attiva dell’Agente della riscossione e vizio di sottoscrizione;
2) per assenza di indicazione dei dati riguardanti i ruoli;
3) per assenza di motivazione riferita agli interessi, oneri di riscossione e spese esecutive pretesi;
4) illegittimità del fermo amministrativo poiché eseguito su veicolo cointestato con soggetto diverso dal
debitore, non obbligato al pagamento dei suddetti crediti.
Al fine di contrastare quanto esposto nel ricorso, parte resistente si opponeva osservando che, quanto al
primo punto e smentendo l’assunto avversario, secondo il quale i dipendenti dell’ADER sarebbero stati
assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta” e non mediante “procedure selettive pubbliche”, le
professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Gruppo Equitalia, erano pervenute all’ente stesso per diretta volontà del Legislatore. Riguardo al
lamentato vizio di sottoscrizione dell’atto (preavviso di fermo), l’Ufficio faceva presente che nessuna
norma ne prescrive la sottoscrizione così pure riguardo alla presunta nullità del preavviso per assenza
nell’indicazione dei dati riguardanti i ruoli. Anche riguardo al difetto motivazionale l’Ente, nell’opporsi
all’eccezione sollevata, ne deduceva la sua infondatezza per il fatto che l’atto risultava in ogni caso
motivato, attesa la completezza delle informazioni necessarie per intimare l’azione cautelare per il veicolo indicato, limitatamente alla quota di proprietà del debitore, che faceva seguito alle cartelle puntualmente notificate, ciascuna delle quali riportante i rispettivi ruoli emessi da ciascun Ente impositore.
Infine, riguardo alla illegittimità del fermo l’Ufficio rilevava come fosse del tutto legittimo che l’ente della
riscossione, in forza di ruoli esecutivi e definitivi affidati per l’esazione, potesse procedere al fermo
amministrativo sulla sola quota di proprietà indivisa di un bene registrato appartenente al debitore iscritto a ruolo, ciò in quanto né l’art. 86 cit. né alcuna altra norma – né tributaria o civilistica – lo impediva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’odierno dibattimento la causa veniva decisa come da dispositivo.
A parere di questo Collegio le doglianze della parte appaiono fondate e pertanto il ricorso merita
l’accoglimento.
Questa Commissione, superate le prime eccezioni sollevate da parte ricorrente, si sofferma in particolar
modo sull’ultima. Prima di affrontare questa eccezione è necessario fare delle premesse. La legge
italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini previsti, l’ADER possa disporre, tra le altre cose, il fermo dei veicolo intestati al debitore, tramite iscrizione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il suo debito e provvede a cancellarne l’iscrizione dal PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l’Ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestataria non sia debitore dell’erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione. Come precisato più volte dalla giurisprudenza e di recente dalla sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte, n.1374/2017 “il fermo di un auto in comproprietà è oggettivamente inapplicabile se non tutti i proprietari sono debitori dell’Agenzia della Riscossione”. La già citata sentenza n. 1374/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha messo in dubbio le solide certezze dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando che non si può oggettivamente applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori con il fisco. Questo per tutelare l’intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento e che non può essere ‘punito’ (con il fermo della vettura che per metà è sua) per qualcosa che non ha commesso. La sentenza della Commissione Tributaria da allora fa giurisprudenza, e quindi se l’ente di riscossione forza la mano applicando il fermo su di un veicolo in comproprietà, l’atto è illegittimo.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) Condanna l’ADER a rimborsare a controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.750,00 oltre accessori di legge.
