In particolare il predetto Comune rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse (729 unità immobiliari, quasi tutte appartenenti alle categorie catastali (Omissis…), (Omissis…) e (Omissis…)) applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale I.M.U. per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di € 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. Per 83 unità immobiliari, in assenza di relativa dichiarazione I.M.U., veniva applicata l’aliquota ordinaria dell’1,06%.
L’(omissis) proponeva ricorso facendo presente che gli immobili di cui si discute godevano, non della riduzione, bensì dell’esenzione I.M.U., in quanto trattasi di immobili concessi in locazione ed aventi le caratteristiche dei cc.dd. “alloggi sociali” (così come individuati dal D.M. 22 aprile 2008). Per detti alloggi sociali è prevista la totale esenzione del pagamento dell’I.M.U. ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201 del 2011 pro tempore vigente (“L’imposta municipale propria non si applica, altresì: …
• b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.4.2008″).
Con controdeduzioni il Comune di Cologno Monzese evidenziava preliminarmente che non è oggetto di contestazione l’applicazione, ad una parte degli immobili, dell’aliquota ordinaria dell’1,06% (83 unità immobiliari, per una pretesa complessiva di Euro 27.057,40, oltre sanzioni). Con riferimento agli altri immobili chiedeva la conferma del proprio operato in quanto:
– non vi era la prova che gli immobili di cui è causa potessero essere classificati come alloggi sociali ai sensi della citata previsione normativa, considerato altresì che gli immobili di edilizia residenziale pubblica non sono parificati agli alloggi sociali ex D.L. n. 102 del 2013;
– in ogni caso, per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati”, l’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede l’applicazione della sola detrazione di € 200,00. Il Comune precisava inoltre, che in considerazione della rilevanza sociale dell’attività svolta dagli enti di edilizia residenziale pubblica, oltre alla citata detrazione era stata altresì prevista un’aliquota ridotta dello 0,60%, in luogo della ben più gravosa aliquota ordinaria dell’1,06%.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso di A. ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n. 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto inoltre che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma “in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune di Cologno Monzese”.
Il Comune di Cologno Monzese ha proposto appello facendo presente l’erroneità della sentenza in quanto:
– la contribuente non ha assolto l’onere posto a suo carico di dimostrare che gli immobili per cui è causa siano alloggi sociali, non potendosi ritenere sufficiente la dichiarazione dell’Ufficio Patrimonio A. e relativa relazione tecnica e non essendo stata fornita la prova che le unità immobiliari siano oggetto di locazione permanente, ovvero locazione temporanea per almeno 8 anni;
– l’esenzione di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201 del 2011 non può trovare applicazione con riferimento agli immobili di proprietà dell’(omissis): è, infatti, applicabile l’art. 13, comma 10 che prevede la detrazione € 200,00 per gli immobili ex IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica e ciò a prescindere che siano o meno alloggi sociali.
In data 17.9.2021 (omissis) ha depositato atto di costituzione in giudizio al fine di prendere visione del fascicolo.
Veniva quindi fissata l’udienza di trattazione per il 14.3.2022.
Il Comune di Cologno Monzese in data 4.3.2022 ha depositato memoria ribadendo le proprie tesi difensive e chiedendo lo stralcio dal fascicolo dell’eventuale memoria di (omissis). Con controdeduzioni depositate in data 4.3.2022 A. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione del principio di specificità dei motivi di appello, non essendo state indicate le parti della sentenza che si intende impugnare mentre, nel merito, l’infondatezza delle difese.
Con successiva memoria 11.3.2022 il Comune di Cologno Monzese insiste per lo stralcio delle controdeduzioni in quanto depositate nell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 546 del 2022.
La causa veniva quindi rinviata al 13.4.2022.
(omissis)
Nel merito, il primo motivo di appello, inerente l’omesso adempimento dell’onere probatorio in capo ad (omissis), appare fondato.
Il Comune di Cologno Monzese, sin dal primo grado, ha sottolineato che l’odierna appellata non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari di cui si discute avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22 aprile 2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (Omissis…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (Omissis…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.
(omissis) ha prodotto nel giudizio di primo grado, solo 20 contratti di locazione su ben 729 immobili. Di detti contratti di locazione solo 5 sono riferiti al 2014, mentre gli altri riguardano anni precedenti, anche molto risalenti nel tempo (anni 1977, 1979, 1984, 1987, 1994). Inoltre, solo 8 contratti, riportando i dati catastali (foglio, mappale, subalterno) sono, con certezza, riferiti agli immobili in contestazione, mentre per gli altri contratti, indicando solo l’indirizzo dell’immobile e, al più, il numero dell’interno e la scala, non è stato possibile effettuare alcun abbinamento con una delle unità immobiliari di cui si discute.
Dall’esame di detti contratti, e più in generale dalla documentazione prodotta, non si evince neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal D.M. 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale.
Anche la dichiarazione e relativa perizia predisposte dal Responsabile dell’Ufficio del Patrimonio A. (docc. 6 e 8 fascicolo primo grado (omissis)), oltre a non avere valore probatorio, essendo state entrambe redatte dalla stessa parte in giudizio, si caratterizzano per l’assoluta genericità, limitandosi ad affermare che “gli alloggi e i relativi posti auto coperti pertinenziali presenti in detti fabbricati hanno i requisiti di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008: sono destinati in via permanente a essere locati a soggetti non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato”.
Come noto, “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n. 27297/2020; Cass. n. 2063/2010; Cass. n. 282/2009) e pertanto il convincimento di questo Collegio non può essere fondato solo su una perizia di parte, neppure asseverata, del tutto sommaria e generica (ad esempio gli immobili vengono individuati solo tramite l’indirizzo – via e numero civico – e non anche con i dati catastali).
Il riferimento, invece, all’art. 18 comma 3, L. n. 241 del 1990 è inconferente, in quanto la norma citata è finalizzata alla semplificazione dei rapporti fra cittadino ed amministrazioni pubbliche nell’ambito del procedimento amministrativo e non può dunque trovare applicazione in questa sede.
Alla luce delle risultanze documentali in atti, non può dirsi assolto l’onere probatorio in ordine alla classificazione delle unità immobiliari di cui si discute quali alloggi sociali. Tale carenza probatoria comporta il rigetto della tesi difensiva proposta da (omissis), secondo cui detti immobili siano tutti esenti dal pagamento dell’I.M.U., ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201 del 2011.
A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. n. 201 del 2011, come correttamente prospettato dal Comune di Cologno Monzese.
Sebbene quanto sinora esposto sia assorbente, si precisa che, anche laddove -per mera ipotesi- si fosse trattato di alloggi sociali, non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione I.M.U.. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n. 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità dell’invocata”.
A detta conclusione, peraltro, era già pervenuta la Circolare del MEF n. 3/DF del 2012 che ha escluso, per gli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, l’applicazione dell’aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l’abitazione principale: “E’ appena il caso di accennare che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche”.
Anche questa Commissione Tributaria Regionale – Sezione 26, con sentenza n. 4306 del 30.11.2021, ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che “per gli alloggi assegnati dall’A. si applica una detrazione I.M.U. di 200 Euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.
Merita, infine, di essere citata la decisione della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, la quale, soffermando l’attenzione sul comma 10 del citato articolo 13 è giunta alle medesime conclusioni esposte dal Comune di Cologno Monzese nel proprio atto di appello: “la dizione del comma 10 predetto è chiarissima, e si adatta perfettamente alla situazione della ricorrente, per cui costituisce una lex specialis, che deve essere necessariamente applicata alla fattispecie. Anche ad ammettere che gli alloggi in questione rientrino nella generale categoria degli “alloggi sociali”, resta comunque il fatto che la norma generale per tale tipo di alloggi è derogata, quanto agli alloggi assegnati dagli IACP, dalla normativa speciale di cui al comma 10″ (CTR Abruzzo – Sez. 7, n. 480 del 29.10.2020).
Alla luce di quanto esposto, la sentenza appellata viene integralmente riformata, con conseguente conferma dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di Cologno Monzese.
Le difficoltà interpretative dalla normativa I.M.U. in materia di alloggi sociali e di enti di edilizia residenziale pubblica e del contrasto giurisprudenziale che ne è sorto, giustificano la compensazione delle spese di lite.
• accoglie l’appello e per l’effetto riforma l’impugnata sentenza.
• Spese compensate.